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Speciali Benefici Assistenziali

Aggiornata al 13/07/2022


Vittime del Dovere: Rivalutazione assegno vitalizio

Continuano a pervenire istanze prodotte dalle vittime del dovere o equiparati e dai loro eredi - anche tramite procuratori o associazioni di categoria - volte alla rivalutazione dell'assegno vitalizio già in godimento degli stessi.

La maggior parte delle citate domande trova fondamento nella sentenza della Corte di Cassazione n.7761/2017 con la quale le sezioni Unite hanno ritenuto che fosse conforme ad un principio di diritto equiparare gli assegni vitalizi già in godimento alle citate vittime del dovere ed equiparati ripetto a quelli già in godimento delle vittime del terrorismo.

La sentenza della SS.UU. in questione, in verità, risulta far riferimento a giurisprudenza del Consiglio di Stato ormai superata.

Già con sentenza n.5337/2016, infatti, il Consiglio di Stato aveva mutato il precedente orientamento.

Da ultimo, il medesimo Consiglio con sentenza di appello resa in sede di ottemperanza (quindi nella sede giurisdizionale che gli è propria anche per le vittime del dovere) n.2784/2018 depositata in data 09.05.2018 ha ritenuto che "con riferimento alla misura dell'assegno vitalizio di cui all'art.2 della legge n.407/1998, essa merita riforma dovendosi riconoscere che il Ministero ha esattamente individuato tale misura nella somma di euro 258,23".

Tanto si rappresenta per la dovuta informazione.

 

^^^^^^^^^^^

AVVISO IMPORTANTE:

Circolano notizie sui mass-media che attribuiscono al Ministero della Difesa la responsabilità della sospensione dei pagamenti degli assegni vitalizi alle vittime del dovere e soggetti equiparati.

Si rende noto che il temporaneo disguido non dipende dal Ministero della Difesa, ma è dovuto a problemi tecnico-informatici tra il Ministero dell'Economia e Finanze, competente all'erogazione dei pagamenti, e la Banca d'Italia.

Si confida che quanto prima il disservizio sarà risolto.

^^^^^^^^^^^^

 

​La Direzione Generale della Previdenza M​ilitare e della Leva svolge anche il compito di attribuire benefici assistenziali e la speciale elargizione in favore delle vittime del servizio, del terrorismo, della criminalità organizzata, del dovere e dei soggetti equiparati deceduti o permanentemente invalidi a seguito di lesioni nei casi specifici di cui all’art. 1, comma 563 della legge n. 266/2005, nonché la speciale elargizione in caso d’infermità o decesso per causa di servizio derivante da particolari condizioni ambientali e operative di missione (art. 1, comma 564, della citata legge n. 266/2005) e in determinati casi previsti dalla vigente normativa autorizza al rimborso delle spese di cura e di degenza.

Specchi riassuntivi dei benefici spettanti alle vittime del terrorismo, del dovere e del servizio in aggiunta alla pensione privilegiata ed all'equo indennizzo (file .pdf 3,06 Mb)​​ 
 

Nota

Relativamente al beneficio delle due annualità del trattamento di reversibilità, si rende noto che l’art. 2 della Legge n. 407/1998 è stato novellato dal D.L. n. 70 del 13/05/2011, art. 10, comma 7 convertito in Legge n. 106/2011, prevedendo che: “Al pagamento del beneficio provvedono gli Enti previdenziali competenti per il pagamento della pensione di reversibilità o indiretta.”

L’INPDAP con la circolare n. 18 del 05/12/2011 ha chiarito che in conseguenza per i decessi intervenuti a decorrere dal 14/05/2011, data in entrata in vigore del citato D.L., gli aventi diritto dovranno presentare apposita domanda, scaricabile dal sito internet INPDAP, alla sede INPS – Gestione dipendenti pubblici (ex INPDAP) che eroga la pensione di reversibilità.

Per le situazioni relative a decessi intervenuti prima del 14/05/2011, l’INPS – Gestione dipendenti pubblici – Sede di ROMA 2 (ex INPDAP), sita in via Quintavalle, n. 32, assume la competenza all’erogazione del beneficio in parola.

 


 

 

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