La legge istitutiva del Consiglio supremo di difesa n. 624/1950 attribuisce al Consiglio l'esame dei problemi generali, politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale e la determinazione dei criteri e delle direttive per l'organizzazione e il coordinamento delle attività che comunque la riguardano.
Successivamente, la legge n. 25/1997 ha ampliato le competenze del Consiglio attribuendogli l'esame di decisioni fondamentali in materia di sicurezza nazionale e ne ha rafforzato la natura quale mezzo di collegamento tra organi costituzionali nel quale possono essere affrontate e impostate le questioni della sicurezza. Infatti, il Consiglio Supremo di Difesa è la sede nella quale, anche nei momenti di crisi, avviene l'informazione tempestiva e approfondita per il Presidente della Repubblica sulle scelte governative in materia di difesa per consentirgli la più celere ed equilibrata funzione di garanzia del rispetto dei fini, dei mezzi (in particolare dello strumento militare) e dei limiti previsti dalla Costituzione, al fine di assicurare la soggezione ultima delle Forze Armate alle supreme istituzioni politiche della Repubblica, garantendone la neutralità politica e assicurandone l'utilizzo al servizio esclusivo della Nazione. In particolare, la previsione della citata L. n. 25/1997 che le deliberazioni governative in tema di sicurezza e di difesa debbano essere esaminate dal Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento fa sì che il Presidente della Repubblica eserciti un ulteriore controllo sulla delicata materia. Peraltro, ciò appare conforme, alla composizione dell'organo al quale partecipano i Ministri responsabili di settori strategici della Nazione.
Il Consiglio Supremo di Difesa é presieduto dal
Presidente della Repubblica ed ha la seguente composizione:
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Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di Vice Presidente;
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Ministro degli Affari Esteri;
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Ministro dell'Interno;
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Ministro dell'Economia e delle Finanze;
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Ministro della Difesa;
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Ministro dello Sviluppo Economico;
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Capo di Stato Maggiore della Difesa.
Il Consiglio supremo di difesa si riunisce di norma due volte l'anno, tuttavia il Presidente della Repubblica può convocare riunioni tutte le volte che ne ravvisa la necessità, previa intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. Su richiesta del Presidente della Repubblica possono partecipare altri Ministri, oltre a quelli indicati, altre cariche istituzionali dello Stato e delle Forze Armate, nonchè soggetti di particolare competenza in campo scientifico, industriale ed economico."