L'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (O.I.V.), disciplinato dal Decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, è istituito presso ciascuna Amministrazione, singolarmente o in forma associata, e può avere composizione collegiale, con tre componenti (di norma), o monocratica.
I componenti dell'Organismo non possono essere nominati tra i dipendenti dell'Amministrazione interessata e ricoprono l'incarico per una durata di tre anni, rinnovabile una sola volta presso la stessa amministrazione, previa procedura selettiva pubblica.
Le principali competenze attribuite agli Organismi Indipendenti di Valutazione della performance sono previste dall'art. 14 del citato D.Lgs.150/2009, che contempla, altresì, una "struttura tecnica permanente per la misurazione della performance".