
Ai sensi dell’art. 271 del Codice dell’Ordinamento Militare (D. Lgs. n. 66/2010) i sepolcreti di guerra nel territorio nazionale sono dati in consegna, ove possibile, mediante stipula di regolari atti, ai Comuni nel cui territorio si trovano, con l'obbligo di mantenerli e custodirli in perpetuo.
A richiesta dei comuni interessati e mediante apposite convenzioni (file pdf. 420KB) approvate dal Ministero della Difesa, di concerto con i Ministeri dell'Interno e dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le somme da corrispondere dallo Stato a titolo di contributo nelle spese di manutenzione e custodia delle sepolture date in consegna.
Analogamente, il Ministro della Difesa, al verificarsi di determinate condizioni, ha previsto la possibilità di affidare la custodia dei sepolcreti di guerra ubicati in Italia alle Associazioni d’Arma.