Sentenza del Tribunale militare di La Spezia, in data 22 giugno 2005, depositata il 20 settembre 2005.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE MILITARE DELLA SPEZIA
composta dai signori:
Dott. Francesco UFILUGELLI - presidente estensore
Dott. Enrico LUSSU - giudice estensore
GM Enrico ZANONE - giudice militare
con l'intervento del Pubblico ministero in persona del dott. Marco DE PAOLIS, e con l'assistenza del GM A. SCOGNAMIGLIO e del S.T.V. A.CARPITELLA, ha pronunciato in pubblica udienza la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale a carico di:
1. SOMMER Gerhard, nato ad Amburgo (Germania) il 24 giugno 1921 e ivi residente in Sorefeldring n. 21, - 22359 - all'epoca dei fatti Untersturmführer (sottotenente), Comandante della 7a Compagnia, II Btg. - SS Panzergrenadier Regiment 35 - 16. SS Panzergrenadier Division "Reichsführer - SS". Elettivamente domiciliato presso il difensore (Avv. A. Amati).
2. SCHÖNEBERG Alfred, nato a Bendorf/Koblenz (Germania) il 28 settembre 1921 e residente a Düsseldorf in Waldenburger Weg 2, - 40627 - all'epoca dei fatti Unterscharführer (sergente) in servizio presso la 7a Compagnia, II Btg. SS Panzergrenadier Regiment 35 - 16. SS Panzergrenadier Division "Reichsführer - SS". Elettivamente domiciliato presso il difensore (Avv. L. Trucco).
3. BRUSS Werner, nato a St. Barbara (Saarbrucken) il 7 aprile 1920 e residente a Reinbeck (Germania), Hirschberger Weg 1 - 21465 - all'epoca dei fatti Unterscharführer (sergente) in servizio presso la 5 a Compagnia, II Btg. - SS Panzergrenadier Regiment 35 - 16. SS Panzergrenadier Division "Reichsführer - SS". Domiciliato presso il difensore a norma dell'art. 169 cpp (Avv. M. Boni).
4. SCHENDEL Heinrich, nato a Essen/Ruhr(Germania) il 7 marzo 1922 e residente a Ortenberg, Essen in Vogelsbergstraße, 17 - 63683 - all'epoca dei fatti Unterscharführer (sergente) in servizio presso la 6a Compagnia del II Btg. - SS Panzergrenadier Regiment 35 - 16. SS Panzergrenadier Division "Reichsführer - SS" . Domiciliato presso il difensore a norma dell'art. 169 cpp (Avv. B. Bonicelli) .
5. SONNTAG Ludwig Heinrich, nato il 25 maggio 1924 a Dortmund (Germania) e ivi residente in Metzer Str. 48, - 44137 - all'epoca dei fatti Unterscharführer (sergente) in servizio presso la 6 a Compagnia, II Btg. - SS Panzergrenadier Regiment 35 - 16. SS Panzergrenadier Division "Reichsführer - SS". Domiciliato presso il difensore a norma dell'art. 169 cpp (Avv. F. Eminente ).
6. RAUCH Georg, nato a Hohndorf (Germania) il 31 maggio 1921 e residente a Rümmingen (Germania) in Rebackerweg, n. 11 - 79595 - all'epoca dei fatti Untersturmführer (Sottotenente), Aiutante Maggiore c/o Comando Btg. - SS Panzergrenadier Regiment 35 - 16. SS Panzergrenadier Division "Reichsführer - SS". Elettivamente domiciliato presso il difensore (Avv. L. Trucco ).
7. GORING Ludwig, nato il 18/12/1923 a Ittersbach (Germania) e residente a 76307 - Karlsbad (D), in vicolo GroBmüllergasse n.26, all'epoca dei fatti SS-Rottenführer (Caporalmaggiore), in servizio presso la 6 a Compagnia, II Btg. - SS Panzergrenadier Regiment 35 - 16. SS Panzergrenadier Division "Reichsführer - SS". Domiciliato presso il difensore a norma dell'art.169 cpp (Avv. A. Guastini).
8. CONCINA Alfred, nato il 25/03/1919 ad Oelsnitz (Germania), residente presso la Casa di Cura per anziani "Johanna Rau" in Rechenberg- Bienenmühle, Ortsteil Holzhau, BergstraBe 7 (Germania) - all'epoca dei fatti Unterscharführer (sergente) in servizio presso la 7 a Compagnia, II Btg. SS Panzergrenadier Regiment 35 - 16 SS Panzergrenadier Division "Reichsführer - SS". Domiciliato presso il difensore a norma dell'art. 169 cpp. (Avv. S. Serafini del foro di La Spezia).
9. GROPLER Karl, nato il 29/07/1923 a Wollin (Germania), residente a Wollin in HauptstraBe 16, - 14778 - (Germania) all'epoca dei fatti Unterscharführer (sergente) in servizio presso la 8a Compagnia, II Btg. SS Panzergrenadier Regiment 35 - 16 SS Panzergrenadier Division "Reichsführer - SS". Domiciliato presso il difensore a norma dell'art. 169 cpp (Avv. A. Buondonno del Foro di La Spezia).
10. RICHTER Horst, nato il 08/11/1921 a Berlino (Germania), residente a Krefeld (Germania) Weberstrasse n.14 - 47798 - Krefeld - all'epoca dei fatti Unterscharführer (sergente) in servizio presso la 5 a Compagnia, II Btg. SS Panzergrenadier Regiment 35 - 16 SS Panzergrenadier Division "Reichsführer - SS". Domiciliato presso il difensore a norma dell'art. 169 cpp. (Avv. P. Munafò del Foro di La Spezia).
IMPUTATI di:
1) BRUSS, CONCINA, GROPLER, RAUCH, RICHTER; SCHENDEL, SCHÖNEBERG, SOMMER e SONNTAG:
"CONCORSO IN VIOLENZA CON OMICIDIO CONTRO PRIVATI NEMICI PLURIAGGRAVATA CONTINUATA" (artt. 81 cpv. - 61 nn. 1 e 4 - 110 - 112 co. 1 nn. 1 e 3, 575, 577 nn. 3 e 4 cp; artt. 47 nn. 2 e 3 - 58 co. 1 cpmp; artt. 13 e 185 cpmg) -
«perché, durante lo stato di guerra tra l'Italia e la Germania, essendo in servizio nelle forze armate tedesche - nemiche dello Stato italiano - con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, operando in concorso con gli altri militari del II Battaglione - SS Panzergrenadier Regiment 35 - 16^ SS Panzergrenadier-Division "Reichsführer-SS", tutti, secondo la specifica qualità e mansione, contribuendo alla materiale realizzazione del crimine e comunque reciprocamente rafforzandosi nel proposito delittuoso, il mattino del 12 agosto 1944, alle ore 07.00 circa e seguenti, in Sant'Anna di Stazzema (Lucca), senza necessità e senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra e anzi nell'ambito e con finalità di un'ampia operazione di rastrellamento pianificata e condotta contro i partigiani e la popolazione civile che a quelli si mostrava solidale, cagionava la morte di numerose persone - verosimilmente tra le 457 e le 560 circa, tra le quali, e in prevalenza, anziani, donne e bambini - le quali non prendevano parte alle operazioni militari, agendo con crudeltà e premeditazione.
In particolare:
a) in località "Vaccareccia", circa cento persone dopo essere state riunite in tre stalle e in un cortile, anche a seguito del rastrellamento operato poco prima nelle borgate di "Moriconi" e "Argentiera", venivano uccise mediante lancio di bombe a mano ed esplosione di colpi d' arma da fuoco (mitragliatrice e fucili);
b) in località "Franchi" un numero imprecisato di persone, previamente riunite all'interno di una stanza, venivano uccise mediante esplosione di colpi d'arma da fuoco;
c) in località "Colle", un numero imprecisato di persone, dapprima concentrate in un fosso, venivano uccise mediante l'esplosione di colpi di mitragliatrice;
d) nella piazza antistante la Chiesa del paese teatro dell'eccidio, oltre un centinaio di persone - ivi condotte dalle case circostanti e dalla borgata "Pero" - venivano uccise mediante l'esplosione di colpi di mitragliatrice e i loro corpi poi dati alle fiamme;
e) in località "Coletti, verosimilmente intorno alle ore 11, gli abitanti, in numero imprecisato, venivano allineati contro il muro di una delle case e quindi uccisi mediante l'esplosione di colpi di mitragliatrice;
altre persone, in numero imprecisato, venivano uccise, con modalità simili a quelle sopra descritte, in zone limitrofe e in località "Mulini", presso la borgata "Alle case" e lungo la strada per Valdicastello.
Con le aggravanti :
- di cui all'art. 47 n. 2 cpmp, per il grado rivestito,
- di cui all'art. 47 n. 3 cpmp, per aver commesso il fatto con le armi in dotazione,
- di cui all'art. 58 co.1 cpmp, per esser concorsi con inferiori in grado, di cui all'art. 112 co.1 n. 1 cp, per esser concorsi nel reato in più di quattro persone,
- di cui all'art. 112 co.1 n. 3 cp, per aver determinato a commettere il reato persone soggette alla propria autorità o vigilanza, di cui all'art. 61 n. 1 cp, per aver commesso il fatto per motivi abietti,
- di cui all'art. 61 n. 4 cp, per aver commesso il fatto adoperando sevizie e crudeltà verso le vittime,
- di cui all'art. 577 n. 3 cp, per aver commesso il fatto con premeditazione».
2) GORING
"CONCORSO IN VIOLENZA CON OMICIDIO CONTRO PRIVATI NEMICI PLURIAGGRAVATA IN CONCORSO FORMALE E CONTINUATA" (artt. 81 co. 1 e 2 c.p. 61 nn. 1 e 4, 110, 112 co. 1 n. 1, 575, 577 nn. 3 e 4 c.p.; artt. 47 nn. 2 e 3, 58 co. 1 c.p.m.p.; artt. 13 e 185 c.p.m.g.)
perché, durante lo stato di guerra tra l'Italia e la Germania, essendo in servizio nelle forze armate tedesche - nemiche dello Stato italiano - con il grado di SS-Rottenführer (Caporalmaggiore) nella 6a Compagnia, II Battaglione - SS Panzergrenadier Regiment 35 - 16. SS Panzergrenadier Division "Reichsführer-SS", con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e violando più volte con la stessa azione la medesima disposizione di legge, nonché operando in concorso con altri militari della medesima divisione, prendeva parte all'operazione di rastrellamento e annientamento della popolazione civile del borgo di Sant'Anna di Stazzema e zone limitrofe, compiuta dalle prime ore del mattino del 12 agosto 1944 fin verso le 12,00, prestando il proprio contributo materiale e contribuendo a rafforzare i commilitoni nel proposito criminoso, e così cagionava la morte di numerose persone, in numero verosimilmente compreso tra le 457 e le 560; in particolare dopo aver partecipato alla fase di pianificazione (che prevedeva dapprima il rastrellamento della popolazione civile del luogo e, quindi, l'annientamento di una parte di essa), presumibilmente in località "Coletti" del paese di Sant'Anna di Stazzema (Lucca), in esecuzione del predetto piano, faceva fuoco con una mitragliatrice appositamente collocata davanti ad una casa civile, contro un gruppo di donne inermi - verosimilmente tra le 15 e le 25, la cui identità è rimasta sconosciuta - che erano state in precedenza costrette a sedersi per terra, agendo con crudeltà e premeditazione.
Ciò faceva senza necessità e senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra e anzi nell'ambito e con finalità di un'ampia operazione di rastrellamento pianificata e condotta contro i partigiani e la popolazione civile che a quelli si dimostrava solidale.
Con le aggravanti :
- di cui all'art. 47 n. 2 c.p.m.p., per il grado rivestito,
- di cui all'art. 47 n. 3 c.p.m.p., per aver commesso il fatto con le armi in dotazione,
- di cui all'art. 58 co.1 c.p.m.p., per esser concorso con inferiori in grado,
- di cui all'art. 112 co.1 n. 1 c.p., per esser concorso nel reato in più di quattro persone,
- di cui all'art. 61 n. 1 c.p., per aver commesso il fatto per motivi abietti,
- di cui all'art. 61 n. 4 c.p., per aver commesso il fatto adoperando sevizie e crudeltà verso le vittime,
- di cui all'art. 577 n. 3 c.p., per aver commesso il fatto con premeditazione».
1. Lo svolgimento del processo
2. Inizio del dibattimento
3. I motivi della decisione
4. Le eccezioni riguardanti il difetto di giurisdizione
5. Eccezione concernente il difetto della condizione di procedibilità prevista da articolo 248 cpmg
6. Le questioni di nullità
7. La ricostruzione dei fatti
8. I fatti come risultanti da istruzione dibattimentale
9. Individuazione dei responsabili eccidio di Santa Anna
10. La posizione degli imputati
11. Una questione particolare: la presenza di italiani tra le SS
12. La qualificazione giuridica del fatto
13. Il concorso nel reato e affermazione di penale responsabilità
14. Le cause di giustificazione
15. Cause di estinzione del reato inapplicabilità amnistia di cui al DPR 4 giugno 1966 n 332
16. La determinazione della misura della pena
17. Le decisioni sulle questioni civili
18. Il dispositivo
Sentenza della Corte Militare di Appello di Roma n 65 del 21 novembre 2006
Sentenza della Corte Suprema di Cassazione Prima Sezione Penale n 1362 del 06 08 novembre 2007