Sentenza del Tribunale militare della Spezia, in data 3 novembre 2006, depositata il 12 febbraio 2007, con il numero 50/2006
N. 551/2002 R.G.N.R.
N. 16/2006 R.G. DIB
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE MILITARE DELLA SPEZIA
composto dai signori:
dott. Luca Massimo BAIADA - presidente estensore
dott. Piergiorgio PONTICELLI - giudice estensore
sottotenente E.I. Matteo CIPRIANI - giudice militare
con l'intervento del Pubblico ministero in persona del dott. Giovanni MUSCOGIURI, e con l'assistenza del S.Ten.v. Alessandro Carpitella, ha pronunciato in pubblica udienza la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale a carico di:
Heinrich NORDHORN, nato il 12 novembre 1919 a Hattingen/Ruhr (Germania) e residente in 48268 Greven, Martinistrasse n. 30, Germania; contumace; domiciliato ai sensi dell'art. 169 c.p.p. in Savona, via del Vergerio n. 6/4, presso lo studio del difensore di fiducia avv. Luigi Trucco.
IMPUTATO DI:
A) DELITTO MILITARE DI GUERRA DI CONCORSO IN VIOLENZA CON OMICIDIO IN DANNO DI PRIVATI NON BELLIGERANTI, PLURIAGGRAVATO E COMMESSO IN CONCORSO FORMALE E CONTINUATO DA MILITARI NEMICI TEDESCHI IN BRANZOLINO PRESSO FORLÌ ALLA DATA DEL 28 AGOSTO 1944 (artt. 13, 23, 185 commi 1 e 2 c.p.m.g.; artt. 110, 61 n. 1, 81, 112 comma 1 nn. 1 e 3, 575, 577 nn. 3 e 4 c.p.; artt. 47 nn. 2 e 3, 58 comma 1 c.p.m.p.), per avere usato nella propria qualità di militare in servizio alle armi nell'esercito regolare tedesco (Wehrmacht), avente grado di sottotenente ed incarico di comandante del plotone genio pionieri (Pionier Zug) della compagnia comando del 525° reggimento corazzato cacciacarri pesanti (Schwere Heeres-Panzerjäger-Abteilung 525), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, compiute in concorso con altri militari del medesimo reparto (tra cui il deceduto comandante di corpo, maggiore Friedrich Karl Guttmacher), senza necessità o giustificato motivo e per cause non estranee alla guerra all'epoca corrente tra Italia e Germania, violenza contro privati nemici non belligeranti consistita nel cagionare la morte di quattro cittadini italiani che non prendevano parte alle operazioni belliche; in particolare, predisponendo le strutture adoperate per il supplizio e dirigendo la esecuzione mediante impiccagione dei civili Ivo GAMBERINI (nato a Forlimpopoli il 16 luglio 1911), Secondo CERVETTI (nato a Forlì il 7 dicembre 1907), Ferdinando DELL'AMORE oppure DALLAMORE (nato a Forlì il 31 maggio 1906) e Giovanni GOLFARELLI (nato a Forlì il 23 giugno 1911), già detenuti in Forlì e tradotti sul luogo del fatto per poi esservi impiccati ai bordi della strada (due delle vittime venivano finite con un colpo d'arma da fuoco alla testa) a scopo di rappresaglia antipartigiana e di intimidazione della popolazione del luogo. Con le circostanze aggravanti di avere commesso il fatto nella qualità di militare rivestito di un grado; di avere commesso il fatto con uso delle armi in dotazione; di avere commesso il fatto in concorso con altri militari inferiori in grado; di avere commesso il fatto in concorso con quattro e più persone; di aver determinato a commettere il fatto militari subalterni soggetti alla propria autorità e vigilanza; di aver commesso il fatto per motivi abietti; di aver commesso il fatto con premeditazione (artt. 47 nn. 2 e 3, 58 comma 1 c.p.m.p.; artt. 112 comma 1 nn. 1 e 3, 61 n. 1 e 577 n. 3 c.p.);
B) DELITTO MILITARE DI GUERRA DI CONCORSO IN VIOLENZA CON OMICIDIO IN DANNO DI PRIVATI NON BELLIGERANTI, PLURIAGGRAVATO E COMMESSO IN CONCORSO FORMALE E CONTINUATO DA MILITARI NEMICI TEDESCHI IN SAN TOMÈ PRESSO FORLÌ ALLA DATA DEL 9 SETTEMBRE 1944 (artt. 13, 23, 185 commi 1 e 2 c.p.m.g.; artt. 110, 61 n. 1, 81, 112 comma 1 nn. 1 e 3, 575, 577 nn. 3 e 4 c.p.; artt. 47 n. 2, 58 comma 1 c.p.m.p.), per avere usato nella propria qualità di militare in servizio alle armi nell'esercito regolare tedesco (Wehrmacht) con grado di sottotenente ed incarico di comandante del plotone genio pionieri (Pionier Zug) della compagnia comando del 525° reggimento corazzato cacciacarri pesanti (Schwere Heeres-Panzerjäger-Abteilung 525), senza necessità o giustificato motivo e per cause non estranee alla guerra all'epoca corrente tra Italia e Germania, operando con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in concorso con altri militari del medesimo reparto (tra cui il deceduto comandante di corpo, maggiore Friedrich Karl Guttmacher), violenza contro privati nemici non belligeranti consistita nel cagionare la morte di sei cittadini italiani che non prendevano parte alle operazioni belliche; in particolare, dirigendo personalmente la esecuzione mediante impiccagione dei civili Emilio ZAMORANI (nato a Ferrara il 20 settembre 1890), Massimo ZAMORANI (nato a Ferrara il 22 aprile 1919), Michele MOSCONI (nato a Civitella di Romagna l'11 settembre 1905), Celso FOIETTA (nato a Santa Sofia il 14 aprile 1907), Antonio GORI detto Natale (nato a Teodorano, ora Meldola, il 22 dicembre 1918), e probabilmente Antonio ZACCARELLI (nato a Teodorano, ora Meldola, il 2 ottobre 1924), già detenuti in Forlì e tradotti sul luogo del fatto per poi esservi impiccati ai bordi della strada (con conseguente esposizione dei cadaveri sul posto nei giorni successivi) a scopo di rappresaglia antipartigiana e di intimidazione della popolazione del luogo, all'uopo rastrellata e costretta ad assistere al supplizio. Con le circostanze aggravanti di avere commesso il fatto nella qualità di militare rivestito di un grado; di avere commesso il fatto in concorso con altri militari inferiori in grado; di avere commesso il fatto in concorso con quattro e più persone; di aver determinato a commettere il fatto militari subalterni soggetti alla propria autorità e vigilanza; di aver commesso il fatto per motivi abietti; di aver commesso il fatto con premeditazione (artt. 47 n. 2, 58 comma 1 c.p.m.p.; artt. 112 comma 1 nn. 1 e 3, 61 n. 1 e 577 n. 3 c.p.).
Conclusioni delle parti (udienze 2 e 3 novembre 2006)
Il Pubblico ministero ha chiesto la condanna dell'imputato alla pena dell'ergastolo e ha depositato una memoria scritta a sostegno delle proprie conclusioni, ai sensi dell'art. 482 comma 1 c.p.p. Le parti civili si sono associate alle richieste della pubblica accusa e hanno prodotto, per parte loro, gli atti scritti di conclusioni per il risarcimento dei danni e per la rifusione delle spese processuali, con allegate relative note (nota spese non prodotta dall'Avvocatura dello Stato). La difesa dell'imputato ha concluso richiedendo l'assoluzione del proprio assistito ai sensi dell'art. 530 c.p.p., per non avere egli commesso il fatto, e in subordine, solo per il capo di imputazione sub B), perché il fatto non costituisce reato.
1. Il rinvio a giudizio
2. Le udienze collegiali
3. Premessa sulla ricostruzione dei fatti
4. L'utilizzabilità dei verbali S.I.B.
5. Alcuni fatti non controversi
6. L'eccidio di Branzolino
7. L'eccidio di San Tomè
8. La qualificazione giuridica
9. La giurisdizione
10. Gli elementi di prova a carico dell'imputato, e quelli solo apparentemente a suo discarico
11. L'assenza di necessità o giustificato motivo
12. L'elemento soggettivo
13. L'esecuzione di un ordine
14. Dieci italiani per ogni tedesco
15. Lo stato di necessità
16. La liceità della Resistenza
17. La rappresaglia
18. La repressione collettiva
19. Perché?
20. I provvedimenti di clemenza
21. Le aggravanti
22. Le attenuanti
23. Le attenuanti generiche
24. La pena e la prescrizione
25. Il concorso formale e l'isolamento diurno
26. Le pene accessorie
27. I risarcimenti
28. Le spese, il termine per la motivazione e il dispositivo