La giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare si fonda sul d.lgs.lgt. 21.3.1946 n. 144, art. 6, che attribuisce ai tribunali militari di pace la competenza per i reati militari previsti dal codice penale militare di guerra commessi durante lo stato di guerra, nonché per i reati contro le leggi e gli usi di guerra commessi dagli appartenenti alle forze armate nemiche.
Sono stati già superati tutti i dubbi sulla compatibilità di questa norma con la Costituzione: «Posto il raffronto tra la norma impugnata e la norma della Costituzione, è sicuramente da escludere che l'art. 103 abbia avuto una incidenza qualsiasi sulla disposizione dell'art. 6 del citato d.lgs.lgt., la quale svolge per suo conto, e senza ledere alcun principio costituzionale, la sua efficacia, in rapporto ad una esigenza del tutto transeunte, manifestatasi nel passaggio dall'una all'altra legge militare» (così Corte cost. 15.7.1959 n. 48).
L'applicabilità dell'art. 6 del d.lgs.lgt. 21.3.1946 n. 144, già affermata esplicitamente da Trib. mil. territoriale Roma 16.10.1948 n. 835, Wagener, da Trib. mil. territoriale Bologna 31.10.1951 n. 483, Reder, e da Trib. mil. territoriale Padova 16.6.1962, Niedermajer, è stata più recentemente ribadita da Cass. 10.2.1997, dep. 12.2.1997 n. 897, Priebke, e da Cass. 10.2.1997, dep. 12.2.1997 n. 898, Hass, che hanno anche escluso la tacita abrogazione della norma per effetto dell'entrata in vigore della legge 11.12.1985 n. 762 (legge di ratifica ed esecuzione del 1° protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, e del 2° protocollo addizionale alle convenzioni stesse, relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati non internazionali).