Alla prima udienza collegiale del 19.4.2006, in sede di verifica della regolare costituzione delle parti, il collegio ha constatato che l'imputato, pur regolarmente citato, non era comparso senza addurre alcun legittimo impedimento e ne ha dichiarato quindi la contumacia; ha confermato l'ammissione delle parti civili già costituite in udienza preliminare, di seguito elencate. Comune di Forlì, Provincia di Forlì-Cesena, Regione Emilia Romagna, Comunità ebraica di Ferrara, Albano Mosconi (nato a Civitella di Romagna il 9 settembre 1929), Iva Gamberini (nata a Forlì il 10 aprile 1945), Zenia Balestri (nata a Forlì il 16 febbraio 1940), Gianpaolo Balestri (nato a Forlì il 2 luglio 1936), Maria Grazia Golfarelli (nata a Forlì il 24 settembre 1942), Fernanda Gori (nata a Teodorano, ora Meldola, il 5 novembre 1922), Maria Gori (nata a Civitella di Romagna il 25 aprile 1930), Vera Dell'Amore (nata a Forlì il 29 settembre 1930), Eustella Zaccarelli (nata a Teodorano, ora Meldola, il 16 marzo 1915). Inoltre il collegio ha ammesso la costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La difesa ha eccepito la nullità del decreto di rinvio a giudizio, in relazione all'asserita violazione dell'art. 6 comma 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, ed il Pubblico ministero si è opposto. Il collegio ha acquisito l'originale della richiesta di rinvio a giudizio in lingua tedesca e il verbale di udienza preliminare dell'1.2.2006, nella parte attinente alla modifica del capo di imputazione, necessari ai fini del decidere; con separato provvedimento ha deciso quindi il rigetto dell'eccezione, come da ordinanza che qui integralmente si trascrive:
««A seguito dell'eccezione formulata dalla difesa, di nullità del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 comma 2 in relazione alla lettera c) del comma 1 c.p.p., rileva che: la richiesta di rinvio a giudizio contiene, sia nel testo italiano che nel testo tedesco, l'aggravante di cui all'art. 61 n. 4 c.p. completa di numero e di descrizione in parole; all'udienza preliminare l'imputazione è stata riformulata escludendo tale aggravante; il decreto che dispone il giudizio, nel testo italiano, corrisponde alla modifica formulata all'udienza preliminare e perciò non contiene quell'aggravante; invece lo stesso decreto, nel testo tedesco, contiene quell'aggravante indicata sia con il numero che con la descrizione in parole, come se la modifica all'udienza preliminare non fosse stata effettuata; l'errore di traduzione, pur attribuibile ad un uso maldestro della videoscrittura, rende difformi, seppur solo per l'aspetto di una circostanza aggravante, il testo italiano e quello tedesco; tuttavia, non versandosi assolutamente in caso di omessa traduzione dell'atto, la mera difformità tra il testo in lingua italiana e quello nella lingua dell'imputato non è prevista tra le ipotesi tassative di nullità; nel caso di specie, peraltro, l'errore di traduzione non pregiudica né limita l'esercizio concreto del diritto di difesa, atteso che l'imputato con la notifica del decreto ha avuto piena cognizione, in forma né generica né indeterminata, del fatto e delle circostanze effettivamente contestategli, senza che ciò sia compromesso dall'avere erroneamente ricevuto anche contestazione di un'ulteriore circostanza aggravante, in un primo tempo facente parte dell'accusa ma poi espunta; per questi motivi, rigetta l'eccezione e dispone procedersi oltre»».
La difesa dell'imputato ha quindi chiesto l'espunzione dal fascicolo per il dibattimento ai sensi dell'art. 431 c.p.p. di alcuni atti indicati in apposito elenco all'uopo prodotto; il Pubblico ministero si è opposto. Il collegio ha rigettato la richiesta difensiva come da ordinanza anch'essa qui integralmente trascritta:
««A seguito della richiesta formulata dalla difesa, di espunzione dal fascicolo del dibattimento di un elenco di atti, rileva che: il provvedimento del G.u.p. dell'1.2.2006 contiene l'elenco degli atti per la formazione del fascicolo; dopo la richiesta del difensore, su sollecito di chiarimenti da parte del collegio, la stessa difesa ha dichiarato di avere a suo tempo prestato il suo assenso alla formazione del fascicolo, ma di avere poi successivamente meglio valutato la documentazione, e diversamente considerato la sua acquisibilità; il criterio di cui all'art. 431 c.p.p., anche tenuto conto del principio di cui al suo secondo comma, e cioè di una sorta di potere dispositivo delle parti, induce a ritenere che non sia possibile revocare il consenso già prestato all'esito dell'udienza preliminare; resta comunque impregiudicata ogni questione sulla eventuale inutilizzabilità di singoli atti. Per questi motivi, rigetta la richiesta e dispone procedersi oltre»».
In mancanza di ulteriori questioni preliminari, il presidente ha dichiarato aperto il dibattimento.
Il Pubblico ministero ha indicato come prove, chiedendone l'ammissione, l'esame dei testi della propria lista, l'esame dell'imputato e numerosi documenti, in dettaglio: nomina difensiva fiduciaria dell'avv. Trucco e contestuale elezione di domicilio in Italia presso lo studio del predetto difensore depositata il 6.10.2004; seconda ed ultima pagina del foglio matricolare relativo all'imputato acquisito per rogatoria, il tutto come atti integrativi del fascicolo per il dibattimento formato dal Giudice per l'udienza preliminare se non già presenti nel medesimo; certificati anagrafici delle vittime, allegati all'informativa della stazione Carabinieri di Villafranca del 14.2.2005; documentazione storica originale relativa agli atti della inchiesta del 1945 sul crimine di guerra (War crime summary) raccolti dal Dipartimento investigazioni speciali (S.I.B.) costituito presso l'ufficio di polizia militare del Quartier generale delle forze armate alleate (rapporto SIB.HQ/X/45/6: informative sull'accertamento dei fatti, corredate dalle schede individuali dei ricercati, e dai verbali delle dichiarazioni di trentuno persone); fascicolo della Procura del Regno presso il Tribunale di Forlì r.g. n. 995/1945, relativo alle indagini di polizia giudiziaria sull'eccidio di San Tomè: atti di indagine dell'autorità giudiziaria italiana sull'eccidio di San Tomè acquisiti dall'autorità alleata ed uniti al fascicolo dell'inchiesta sul crimine di guerra contenenti verbali di sopralluogo, di ispezione medico legale cadaverica e di identificazione di cadavere formati in data 3.4.1945 dalla Procura del Regno, verbali del 3.4.1945 di dichiarazioni rese alla stessa Procura da Enzo Fulgori, Maria Ruscelli Mosconi e Celso Gori, nonché verbali del 4.4.1945 di dichiarazioni rese alla stessa Procura da Armando Guardigli ed Ermanno Foietta, attestazione del 24.5.1945 dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, sede di Forlì, sugli impiccati in località San Tomè; relazione tecnica di traduzione dalla lingua inglese degli atti dell'inchiesta SIB.HQ/X/45/6; manuale sulle forze militari tedesche del Ministero della guerra degli Stati Uniti d'America del 1945; pubblicazioni ed appunti sulle caratteristiche organizzative, tecniche e logistiche delle unità militari tedesche; documentazione da tradurre pervenuta alla Procura militare in sede il 22.11.2005 dalla Deutsche Dienstelle (WASt) di Berlino (estratto dell'elenco delle piastrine di riconoscimento ed estratto di una pubblicazione militare), poi tradotta in dibattimento all'udienza del 5.10.2006.
La parte civile Regione Emilia Romagna ha richiesto l'esame del teste indicato nella propria lista; l'Avvocato dello Stato, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è associato alle richieste del Pubblico ministero, mentre le restanti parti civili hanno chiesto l'esame di testi, l'esame dell'imputato e, da ultimo, l'ammissione di alcuni documenti segnatamente dettagliati in apposito allegato elenco: lista delle vittime degli eccidi nazifascisti in provincia di Forlì-Cesena a cura del Coordinamento provinciale dei luoghi della memoria; copie di alcune pagine del libro Diario degli avvenimenti in Forlì e Romagna dal 1939 al 1945, autore Antonio Mambelli, editore Piero Lacaita; fotografia del monumento alle vittime, a Branzolino; fotografia del monumento alle vittime, a San Tomè; comunicazione del 9.8.1944 della Guardia nazionale repubblicana, Comando provinciale di Forlì, sull'arresto di Giovanni Golfarelli, Ivo Gamberini, Ferdinando Dell'Amore e Secondo Cervetti; mattinale dell'1.9.1944 della Prefettura repubblicana di Forlì con annuncio delle fucilazioni [sic] a Branzolino; mattinale del 10.9.1944 della Guardia nazionale repubblicana, Comando provinciale di Forlì, con un cenno alle impiccagioni a San Tomè.
Il difensore dell'imputato nulla ha prodotto od eccepito.
Il Tribunale ha ammesso tutte le prove richieste dalle parti ed ha rinviato la trattazione all'udienza del 10.7.2006, nel corso della quale il collegio, preso atto della dichiarazione di adesione all'astensione dalla partecipazione alle udienze proclamata dall'assemblea generale degli ordini forensi, fatta pervenire dal difensore di fiducia dell'imputato, preso altresì atto della revoca delle citazioni dei testimoni disposta dal Pubblico ministero, ha dichiarato il legittimo impedimento del difensore e ha rinviato la trattazione al 4.10.2006.
All'udienza dibattimentale del 4.10.2006, preso atto del mutamento della composizione del collegio a causa dell'intervenuta promozione del giudice militare con il quale il dibattimento era iniziato, il presidente ha invitato le parti a pronunciarsi sul punto. La difesa dell'imputato ha osservato che «cambiando il collegio occorre rinnovare tutti gli atti perché abbiamo un collegio nuovo ed un giudice nuovo». Quindi, accogliendo l'osservazione della difesa, con il collegio in nuova composizione il dibattimento è stato nuovamente dichiarato aperto.
Tutte le parti hanno riformulato le richieste istruttorie già avanzate all'udienza del 19.4.2006; il difensore dell'imputato ha chiesto inoltre l'espletamento di una perizia storico-scientifica sulla posizione militare dell'imputato all'interno del reparto di appartenenza e sulla situazione militare e gerarchica del reparto medesimo. Il collegio ha ammesso tutte le prove richieste dalle parti ad eccezione della perizia, ritenuta non necessaria ed eventualmente espletabile d'ufficio. Sono stati quindi sentiti i seguenti testimoni: Daniele Guglielmi, teste del Pubblico ministero, esperto in materia militare e storica, autore di pubblicazioni di storia militare con particolare riguardo agli aspetti tattici e logistici; Fabrizio Casini, tenente colonnello dei Carabinieri, teste del Pubblico ministero, ufficiale di polizia giudiziaria militare delegato alle indagini; Roberto D'Elia, tenente colonnello dei Carabinieri, teste del Pubblico ministero, ufficiale di polizia giudiziaria militare delegato alle indagini; Maurizio Denaro, maresciallo dei Carabinieri comandante la stazione di Villafranca di Forlì, teste del Pubblico ministero, ufficiale di polizia giudiziaria militare delegato alle indagini, all'esito della cui deposizione il Pubblico ministero ha prodotto una cartografia dei luoghi; Luigi Di Mari, appartenente alla Guardia di finanza, membro dell'Ufficio coordinamento di polizia giudiziaria della Procura militare in sede; Christian Michelotto, ufficiale di polizia giudiziaria militare delegato alle indagini. Le parti, con reciproco consenso, hanno rinunciato alla testimonianza già ammessa, su richiesta del Pubblico ministero, dei sottufficiali dei Carabinieri Marco De Mattei e Franz Stuppner, e del sottufficiale della Guardia di finanza Rudolf Falkensteiner. È stata acquisita su richiesta della parte civile rappresentata dall'avv. Valenti una copia dell'articolo del giornale La Voce di Romagna del 16.4.2006, di cui il collegio ha dichiarato l'inutilizzabilità nella parte del testo scritto e delle didascalie delle fotografie; queste ultime, per contro, utilizzabili. Il Pubblico ministero, infine, ha prodotto il certificato comprovante la morte di Enzo Fulgori, teste già ammesso. Nel corso di questa udienza il collegio ha convocato una traduttrice e le ha conferito l'incarico di tradurre dal tedesco all'italiano la documentazione di cui alla cartella n. 7 delle produzioni del Pubblico ministero, pervenutagli in data 22.11.2005 dalla Deutsche Dienstelle (WASt) di Berlino.
All'udienza del 5.10.2006 il dibattimento è proseguito con l'escussione dei seguenti testimoni: Irma Missiroli, teste del Pubblico ministero, di anni ventiquattro all'epoca del fatto, abitante nella frazione di Roncadello, nei pressi del luogo dell'eccidio di San Tomè; Gino Fiorentini, teste del Pubblico Ministero, di anni diciannove all'epoca del fatto, testimone oculare dell'impiccagione avvenuta in San Tomè di Forlì; Giorgio Pettini, teste di parte civile, all'epoca del fatto partigiano con compiti di intelligence e di sabotaggio nella regione; Giampiera Alessandrini, teste di parte civile, funzionaria della Regione Emilia Romagna.
Poi il collegio ha disposto l'esame a domicilio dei testi già ammessi Marcello Cimatti, teste di parte civile, e Duilio Fulgori, teste del Pubblico ministero, nonché, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del giorno precedente, l'ammissione delle testimonianze di Loriana Moroni, dirigente dei servizi demografici del Comune di Forlì, di Gabriele Brunelli, funzionario dell'ufficio di anagrafe del medesimo Comune, e di Otello Gavelli, già addetto allo stato civile, ritenuti assolutamente necessari al fine di sciogliere i dubbi circa le date di morte delle vittime degli eccidi, riportate negli estratti degli atti di morte acquisiti nel corso delle indagini preliminari dal comandante della stazione dei Carabinieri di Villafranca di Forlì, maresciallo Maurizio Denaro (la citazione del Gavelli non è stata effettuata, e l'ordinanza di ammissione dei tre suddetti testimoni è stata poi revocata nella parte riguardante il Gavelli, con provvedimento all'udienza del 16.10.2006, stante l'accertata superfluità del teste). Da ultimo, tutte le parti concordemente hanno rinunciato all'assunzione della deposizione di Maria Gori, teste del Pubblico ministero, già ammesso. La traduttrice ha consegnato al collegio la traduzione dei documenti del Pubblico ministero contenuti nella cartella n. 7 delle sue produzioni dibattimentali.
Il 9.10.2006 si è svolta l'udienza a Forlì, presso i domicili dei due testi, Marcello Cimatti e Duilio Fulgori; il primo, all'epoca del fatto di diciannove anni, abitante in Branzolino, precettato come militare dalla R.s.i. a Udine e successivamente disertore dalla R.s.i. medesima, testimone oculare dell'impiccagione a San Tomè, subito dopo deportato in Germania, e rientrato in Italia nell'estate del 1945; il secondo, all'epoca del fatto di trentuno anni, obbligato dai militari tedeschi a scavare per la sepoltura dei cadaveri, dopo l'eccidio di San Tomè.
All'udienza dibattimentale del 16.10.2006 l'istruzione è proseguita con l'assunzione delle testimonianze di Saura Dall'Agata, teste del Pubblico ministero, all'epoca dei fatti di quindici anni di età, figlia di Aurelio Dall'Agata, presente all'impiccagione di San Tomè, subito dopo deportato in Germania, e rientrato in Italia nel settembre del 1945; di Enio Gamberini, teste di parte civile, all'epoca dei fatti di dieci anni di età, nipote di Ivo Gamberini, impiccato a Branzolino, che di persona vide sul posto, dopo l'eccidio, i cadaveri delle vittime ancora appesi; di Loriana Moroni, dirigente dei servizi demografici del Comune di Forlì, e di Gabriele Brunelli, funzionario dell'ufficio di anagrafe del medesimo Comune, sentiti come testi per l'esigenza di accertare i motivi per cui gli estratti degli atti di morte di alcune vittime riportano date diverse da quelle, incontestate, degli eccidi.
Il Pubblico ministero ha dichiarato di voler rinunciare all'assunzione della testimonianza di Celso Gori, già ammessa; la difesa dell'imputato non ha prestato il consenso. Il collegio, con ordinanza, rilevato che Celso Gori fu presente all'esumazione dei cadaveri delle vittime dell'eccidio di San Tomè, fu sentito dagli Alleati nel 1945 e non riferì mai di essere stato presente ai fatti né di essersi recato sul posto, ma anzi riferì di avere appreso i fatti da altra persona, sua zia, ha ritenuto superfluo l'esame, ed ai sensi dell'art. 495 c.p.p. ha revocato l'ordinanza con cui era stata ammessa la sua deposizione. Poi il collegio ha acquisito la documentazione portata in udienza dal teste Moroni ed ha respinto l'istanza dei difensori, anche di parte civile, di acquisire ulteriore documentazione presso gli archivi custoditi al Tribunale civile di Forlì, sul presupposto che alla luce della documentazione in atti, costituita dai verbali di ricognizione cadaverica per i fatti di San Tomè, e dal mattinale della Prefettura di Forlì per quelli di Branzolino, tale acquisizione appariva superflua. Infine, ha rigettato le istanze della difesa dell'imputato di acquisire due verbali di testimonianza resa innanzi alla autorità giudiziaria tedesca da Herald Rudiger, militare tedesco asseritamente teste oculare dei fatti di San Tomè, e di assumere la deposizione di quest'ultimo; ciò considerando il mancato consenso delle altre parti all'acquisizione documentale, e la tardività della richiesta di prova testimoniale, anche tenuto conto della riapertura del dibattimento, ai sensi dell'art. 493 comma 2 c.p.p.
All'udienza dibattimentale del 2.11.2006 il Pubblico ministero ha chiesto che venisse acquisito e dichiarato utilizzabile ai sensi dell'art. 513 c.p.p. il verbale di interrogatorio reso dall'imputato in data 14.12.2004, di cui alla rogatoria n. 33/2004, comprensivo degli allegati. Ha fondato tale istanza sul presupposto che l'imputato era stato dichiarato contumace e non era comparso in udienza. Le parti civili si sono associate alle richieste del Pubblico ministero, mentre la difesa dell'imputato, pur consentendo alla sola lettura del verbale di interrogatorio, si è opposta all'acquisizione del documento contrassegnato dalle pagine 663 e 664 del fascicolo del Pubblico ministero, sul presupposto che si tratta di dichiarazioni spontanee assunte senza i requisiti di legge.
Il Tribunale, dato atto dell'acquisizione all'udienza dibattimentale del 19.4.2006 di copia del provvedimento di formazione del fascicolo del dibattimento adottato in un primo tempo dal G.u.p. il 30.9.2005, e ribadito dal G.u.p. l'1.2.2006 (dopo la dichiarazione di nullità della prima udienza preliminare), ha disposto l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento di tutti gli atti richiesti dal Pubblico ministero, compreso il documento dell'11.11.2004, con relativa traduzione in italiano, a cui si era opposta la difesa. Infatti il collegio ha ritenuto che tale ultimo documento datato 11.11.2004, non acquisibile ai sensi dell'art. 513 c.p.p., pur nella contumacia dell'imputato, poiché non sottoscritto dal Nordhorn e privo della veste del verbale, fosse però acquisibile ai sensi dell'art. 431 lett. d) c.p.p., trattandosi di documento acquisito all'estero mediante rogatoria internazionale.
Nella medesima ordinanza il collegio ha dato conto del fatto che il termine preclusivo, previsto per le questioni concernenti la formazione del fascicolo dall'art. 491 c.p.p., riguarda unicamente le questioni dirette all'esclusione di atti erroneamente inseriti dal Giudice per l'udienza preliminare e non anche quelle concernenti l'inserimento nel medesimo fascicolo per il dibattimento di atti rimasti nel fascicolo del Pubblico ministero. Si trascrive per completezza il testo dell'ordinanza:
««Il Pubblico ministero - a seguito di richiesta di chiarimento da parte del collegio - ha insistito per l'acquisizione di atti compiuti in Germania, completi di traduzione; i difensori delle parti civili si sono associati e la difesa, presa visione degli atti, si è opposta solo alla acquisizione dell'atto compiuto l'11.11.2004; si è dato atto della acquisizione, compiuta all'udienza dibattimentale del 19.4.2006, della copia del provvedimento di formazione del fascicolo del dibattimento, provvedimento preso in un primo momento dal G.u.p. il 30.9.2005, e ribadito dal G.u.p. l'1.2.2006; il documento cui si è opposta la difesa non può essere acquisito ai sensi dell'art. 513 c.p.p. - pur essendo contumace l'imputato - poiché non risulta sottoscritto dall'imputato e non possiede la veste del verbale; il documento è tuttavia acquisito ai sensi dell'art. 431 c.p.p. lett. d), trattandosi di documento acquisito all'estero mediante rogatoria internazionale; esso infatti viene indicato proprio nel verbale del 15.12.2004 come allegato n. 2 (Ermittlungsbericht 11.11.2004); la mancata acquisizione del documento prima dell'apertura del dibattimento, termine previsto per le questioni concernenti la formazione del fascicolo del dibattimento dall'art. 431 c.p.p., non preclude la sua odierna acquisizione, poiché tale preclusione riguarda solo le questioni dirette all'esclusione di atti erroneamente inseriti dal G.u.p., mentre non restano precluse dalla mancata trattazione prima dell'apertura del dibattimento le questioni concernenti l'inserimento nel fascicolo dibattimentale di atti rimasti nel fascicolo del Pubblico ministero (Cass. 18.4.2000, imp. Benvenuto); p.q.m. dispone l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di tutti gli atti richiesti dal Pubblico ministero, compreso il documento in data 11.11.2004, con relativa traduzione in italiano, e dispone procedersi oltre»».
Il Tribunale ha quindi invitato le parti a rassegnare le conclusioni. Le parti hanno concluso come in epigrafe.
All'odierna udienza, infine, l'avv. Valenti, per le parti civili da lui patrocinate ed anche in sostituzione dell'avv. Giampaolo per quella rappresentata da quest'ultimo, ha replicato alle conclusioni della difesa, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate ed ha prodotto copia di una lettera a firma di Antonio Gori, detto Natale, diretta ai familiari, e di alcune fotografie dell'edificio in cui aveva sede, nel 1944, la prigione tedesca a Forlì.
Dopo le repliche dell'Avvocato dello Stato e le controrepliche del difensore dell'imputato, che hanno ambedue insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni, esaurita la discussione, il dibattimento è stato dichiarato chiuso ed il collegio si è ritirato in camera di consiglio per deliberare.