La costituzione di parte civile di fronte all'autorità giudiziaria militare, a lungo preclusa, è stata invece resa possibile da Corte cost. 22.2.1996 n. 60, sentenza emessa nella vicenda giudiziaria relativa proprio ad un eccidio nazifascista, quello delle Fosse Ardeatine.
Quanto al caso in esame, il diritto al risarcimento dei danni non è escluso dal Trattato di pace fra l'Italia e le potenze Alleate ed Associate del 10.2.1947, eseguito con d.leg.C.p.s. 28.11.1947 n. 1430, ratificato con la legge 25.11.1952 n. 3054, poiché secondo il Trattato, Annesso C, art. 77 comma 4, «l'Italia rinuncia, a suo nome e a nome dei cittadini italiani, a qualsiasi domanda contro la Germania e i cittadini germanici pendente alla data dell'8 maggio 1945», mentre a tale data non erano pendenti domande nei confronti dell'imputato.
Inoltre il diritto al risarcimento non è escluso dall'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961, per gli indennizzi a cittadini italiani colpiti da misure di persecuzione nazionalsocialistiche, ratificato con la legge 6.2.1963 n. 404, poiché l'Accordo riguarda solo le deportazioni. Infatti, l'art. 1 dell'Allegato A si riferisce a cittadini italiani che «siano stati oggetto di misure di persecuzione nazionalsocialiste e che a causa di tali misure abbiano sofferto privazioni di libertà o danni alla salute, nonché a favore dei superstiti di coloro che sono deceduti a causa di queste persecuzioni».
Ancora, il diritto al risarcimento non è escluso dall'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961 per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, eseguito con il d.p.r. 14.4.1962 n. 1263. Secondo l'art. 2 dell'Allegato A, infatti, «Il Governo Italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Repubblica Italiana o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Repubblica Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945». Infatti, all'epoca non erano pendenti rivendicazioni o richieste delle parti civili nei confronti dell'imputato (conforme, Trib. mil. Roma 22.7.1997 n. 322, Hass). Inoltre, per l'Accordo di Bonn del 2 giugno 1961 per il regolamento di alcune questioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, non vi è mai stata una legge di ratifica; in particolare, non prevede la ratifica di quell'Accordo la legge 5.7.1964 n. 607 (modificata dalla legge 27.12.1975 n. 791), che pure contiene alcune norme relative all'Accordo stesso.
Il risarcimento dei danni spetta anzitutto alle persone fisiche costituite, ossia ad
Albano Mosconi, figlio di Michele Mosconi;
a Vera Dell'Amore, figlia di Ferdinando Dell'Amore;
a Maria Grazia Golfarelli, figlia di Giovanni Golfarelli;
a Eustella Zaccarelli, sorella di Antonio Zaccarelli;
a Fernanda e Maria Gori, sorelle di Antonio Gori;
a Gianpaolo e Zenia Balestri, nipoti (figli della sorella) di Secondo Cervetti;
a Iva Gamberini, nipote (figlia del fratello) di Ivo Gamberini.
Tutte hanno sofferto la mancanza dei rispettivi congiunti uccisi, o perché sono state private del padre in tenera età (con le privazioni affettive e pratiche che questo ha comportato, specie nelle dure condizioni sociali ed economiche dell'immediato dopoguerra), o perché sono state private del fratello, o perché sono state private dello zio in tenera età. Quanto a Iva Gamberini, è nata poco dopo l'assassinio dello zio, in un contesto familiare che ne ha sofferto la mancanza al punto da dare proprio a lei, figlia femmina, il nome dell'ucciso.
Al danno esistenziale, l'articolato percorso della giurisprudenza è giunto a dare pieno riconoscimento. In particolare, secondo Cass. 31.5.2003 n. 8827, «Il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen., giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale.»
Un ulteriore approfondimento è stato compiuto da Cass. 7.5.2003 n. 8828: «L'interesse fatto valere nel caso di danno da uccisione di congiunto è quello alla intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, alla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia». Ancora, secondo Cass. 7.11.2003 n. 16716, «La lesione di valori della persona umana protetti dalla Costituzione, o da leggi speciali, o da norme imperative sui diritti umani, conseguente a fatto illecito, costituisce danno diretto non patrimoniale, risarcibile a norma dell'art. 2059 cod. civ. con valutazione equitativa (artt. 1226 e 2056 cod. civ.), perché il rinvio recettizio di detta norma "ai casi determinati dalla legge" non concerne soltanto l'ipotesi del danno morale soggettivo derivato dal reato».
Il risarcimento dei danni spetta inoltre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed agli enti locali costituiti come parti civili (Regione Emilia Romagna, Provincia di Forlì-Cesena e Comune di Forlì). Si tratta di un diritto loro proprio, che trae origine dal loro rapporto per la prima con la comunità nazionale, e per gli altri con le comunità locali. In proposito, occorre evidenziare alcuni principi.
È consolidato in giurisprudenza l'orientamento secondo cui spetta al comune il risarcimento per gli illeciti urbanistici
(Cass. 14.6.2002, dep. 9.8.2002 n. 29667, Arrostuto;
Cass. 3.4.1984, dep. 7.6.1984 n. 5331, Palladino;
Cass. 20.10.1982, dep. 26.1.1983 n. 628, Zagari;
Cass. 4.6.1980, dep. 7.10.1980 n. 10215, Pinelli;
Cass. 20.5.1980, dep. 1.10.1980 n. 9992, Brunetti;
Cass. 20.5.1980, dep. 21.1.1981 n. 299, Apolloni).
Particolarmente significativa Cass. 20.4.1982, dep. 25.9.1982 n. 8202, De Felice, secondo cui la tutela riguarda «un bene specifico della collettività locale generalmente designato dalle leggi in senso nuovo con il nome di "territorio comunale" o in via più generale "territorio", bene complesso, le cui componenti, secondo una esemplificazione tratta dalla legislazione più recente, possono riconoscersi in molteplici funzioni e servizi di interesse locale». È stato riconosciuto anche il diritto del comune al risarcimento in relazione all'attività di un'associazione a delinquere (Cass. 8.7.1995, dep. 18.10.1995 n. 10371, Costioli). E più in generale, è stato affermato (Cass. 1.10.1996, dep. 19.11.1996 n. 9837, Locatelli) che «Il danno ambientale non consiste solo in una "compromissione dell'ambiente" in violazione delle leggi ambientali, ma anche contestualmente in una "offesa della persona umana nella sua dimensione individuale e sociale"». La giurisprudenza ha anche riconosciuto che spetta alla provincia il risarcimento per gli illeciti in materia di caccia: Cass. 1.10.2002, dep. 25.10.2002 n. 35868, Falconi.
Da questo quadro giurisprudenziale si ricava necessariamente una conferma del diritto al risarcimento dei danni in favore degli enti, i cui territori - intesi appunto in senso comunitario - serbano ancora le ferite degli eccidi subiti. Del resto, se agli enti locali i risarcimenti spettano per le offese alle forme urbane, al paesaggio e agli animali, non potrebbero non spettare per offese agli esseri umani, intendendosi non solo coloro che sono stati assassinati, ma proprio coloro che oggi vivono le vite comunitarie nelle circoscrizioni amministrative di questi enti. Il fatto che la Regione Emilia Romagna non esistesse all'epoca degli eccidi non esclude il suo diritto; infatti, inteso il diritto degli enti locali al risarcimento secondo i principi suddetti, anche la Regione, sin dalla sua nascita, è stata danneggiata. Il risarcimento è un diritto dei vivi.
La legittimità della costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed anche della regione, della provincia e del comune ove è avvenuto un eccidio è stata anche riconosciuta da Corte mil. appello Roma 21.11.2006 n. 65, Sommer.
È già stato riconosciuto in giurisprudenza come anche una comunità ebraica in quanto tale possa essere danneggiata da un reato (Cass. 16.1.1986, dep. 11.4.1986 n. 2817, D'Amato), e in questo caso il risarcimento spetta alla Comunità ebraica di Ferrara (competente anche per Forlì), tenuto conto anche che Emilio e Massimo Zamorani erano padre e figlio, senza altri discendenti. Nella dichiarazione di Maria Rossi Zamorani al S.I.B. («avevamo paura di essere maltrattati, dato che eravamo ebrei»), sia la paura che l'esistenza sono ormai schiacciate sul passato, e la donna usa il verbo essere al plurale, accomunandosi ai morti.
Ancora sul risarcimento in favore delle persone giuridiche, Cass. 7.5.2003 n. 8828: «Nel senso del riconoscimento della non coincidenza tra il danno non patrimoniale previsto dall'art. 2059 e il danno morale soggettivo va altresì ricordato che questa S.C. ha ritenuto risarcibile il danno non patrimoniale, evidentemente inteso in senso diverso dal danno morale soggettivo, anche in favore delle persone giuridiche; soggetti per i quali non è ontologicamente configurabile un coinvolgimento psicologico in termini di patemi d'animo».
Perciò l'imputato è condannato al risarcimento dei danni in favore di tutte le parti civili costituite, danni da liquidare in separata sede.
Per quanto riguarda le provvisionali, è opportuno ricapitolare le decisioni prese dall'autorità giudiziaria nei processi analoghi più conosciuti.
Corte d'assise Santa Maria Capua Vetere 25.10.1994, Lehnigk Emden (eccidio di Caiazzo): nessuna provvisionale. Trib. mil. Roma 22.7.1997 n. 322, Hass (eccidio delle Fosse Ardeatine): nessuna provvisionale. Trib. mil. Torino 9.6.1999, Saevecke (eccidio di piazzale Loreto): nessuna provvisionale. Trib. mil. Torino 15.11.1999, Engel (eccidi della Benedicta, del Turchino, di Portofino, di Cravasco): provvisionali di lire 5.000.000 in favore di ciascuna delle parti civili (enti locali e persone fisiche). Trib. mil. Verona 24.11.2000, Seifert (omicidi nel campo di concentramento di Bolzano): provvisionale di lire 100.000.000 in favore dell'A.N.P.I. - A.N.E.D. Trib. mil. La Spezia 22.6.2005 n. 45, Sommer (eccidio di Sant'Anna di Stazzema): provvisionali di euro 10.000 in favore di ciascuna persona fisica. Corte mil. appello Roma 24.11.2005 n. 99, Langer (eccidio di Farneta): provvisionali di euro 50.000 in favore di ciascuna persona fisica. Trib. mil. La Spezia 28.9.2006 n. 43, Stommel (eccidi di Falzano di Cortona e di San Pietro a Dame): provvisionali di euro 30.000 in favore di ciascun ente locale, e di euro 50.000 in favore di ciascuna persona fisica.
Da queste sentenze è agevole prendere atto del maturare di una tendenza al maggior riconoscimento della funzione della provvisionale, in linea con la struttura dell'istituto (art. 539 comma 2 c.p.p.). Infatti, ove la prova sia già raggiunta, come appunto nel caso del danno morale subiettivo e del danno esistenziale, la sola condanna generica con rimessione al giudice civile, con esitazione a disporre la provvisionale, oltre ad essere di solito una privazione di tutela per le vittime e tendenzialmente un aggravio successivo di incombenze per l'autorità giudiziaria, nei casi di gravissimi reati molto lontani nel tempo prolunga ancor più il ritardo della giustizia.
Tenuto conto dunque del danno morale subiettivo e del danno esistenziale, del dolore e del vuoto patiti sùbito, oltretutto in un clima già irto di privazioni come quello della guerra e dell'immediato dopoguerra, e ancora di quelli negli anni successivi, in cui il lutto irrisolto si è come approfondito scavando dentro se stesso (lo dimostra l'attenzione sofferta con cui è stato vissuto il processo), ed avuto riguardo ai gradi di parentela (e all'assenza di parenti costituiti in giudizio per Emilio e Massimo Zamorani), le provvisionali sono così determinate:
Regione Emilia Romagna euro 30.000,
Provincia di Forlì-Cesena euro 15.000,
Comune di Forlì euro 15.000,
Comunità ebraica di Ferrara euro 40.000,
Albano Mosconi euro 200.000,
Vera Dell'Amore euro 200.000,
Maria Grazia Golfarelli euro 200.000,
Eustella Zaccarelli euro 120.000,
Fernanda Gori euro 120.000,
Maria Gori euro 120.000,
Gianpaolo Balestri euro 80.000,
Zenia Balestri euro 80.000,
Iva Gamberini euro 80.000.
La provvisionale in favore della Regione Emilia Romagna comprende le spese risultanti dai verbali della Giunta regionale, che recano liquidazioni di contributi per la memoria della Resistenza.
I risarcimenti dei danni, in cui sono comprese le provvisionali disposte, costituiscono crediti di valore, e trattandosi di crediti da fatto illecito, per i quali non è necessaria la costituzione in mora, ai sensi degli artt. 1219 e 1224 c.c. producono interessi legali in conformità all'art. 1284 c.c., come modificato prima dalla legge 26.11.1990 n. 353, e poi dalla legge 23.12.1996 n. 662, ed anche in conformità al d.m. 10.12.1998, al d.m. 11.12.2000, al d.m. 11.12.2001, e al d.m. 1.12.2003. Va ricordato che il codice civile è entrato in vigore prima degli eccidi; in particolare il libro IV è entrato in vigore il 21.4.1942.
Gli interessi sono dovuti, in favore di ciascuna parte civile, sin dalle date degli eccidi (per Branzolino dal 28 agosto 1944, per San Tomè dal 9 settembre 1944).
Fa eccezione il diritto al risarcimento di Iva Gamberini: essendo un diritto proprio e non un cespite ereditario, esso non può essere sorto prima della sua nascita, avvenuta il 10 aprile 1945, e perciò gli interessi le spettano solo da tale data. Fa eccezione anche il diritto al risarcimento della Regione Emilia Romagna, per cui è necessario un approfondimento. Quanto alle regioni a statuto ordinario, l'VIII disposizione transitoria della Costituzione prevedeva che le elezioni dei consigli fossero indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione, termine poi prorogato sino al 31.12.1950 con la legge 25.10.1949 n. 762, ma inutilmente decorso. Più tardi, con la legge 10.2.1953 n. 62 sono state dettate norme sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali. Poi, con la legge 17.2.1968 n. 108 sono state fissate le norme per le elezioni dei consigli regionali. Successivamente, la legge 16.5.1970 n. 281 ha disposto provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario. Il 7.6.1970 si sono svolte le elezioni. Ancora dopo, la legge 23.12.1970 n. 1084 ha modificato la legge 10.2.1953 n. 62 e la legge 16.5.1970 n. 281. Infine, con l'art. 1 del d.l. 28.12.1971 n. 1121, convertito con la legge 25.2.1972 n. 15, è stato stabilito che all'1.4.1972 avesse «inizio l'esercizio da parte delle regioni delle funzioni trasferite». Escluso che si possa assumere come data di nascita della regione l'entrata in vigore della Costituzione o la prima elezione del consiglio, deve farsi riferimento alla data iniziale dell'esercizio delle funzioni. Perciò gli interessi spettano alla Regione Emilia Romagna solo dal 1° aprile 1972.
Riassumendo, gli interessi sono dovuti dalle date degli eccidi (ma per Iva Gamberini dal 10 aprile 1945, e per la Regione Emilia Romagna dal 1° aprile 1972) sino al 15 dicembre 1990 nella misura del 5% annuale; dal 16 dicembre 1990 al 31 dicembre 1996 nella misura del 10% annuale; dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1998 nella misura del 5% annuale; dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2000 nella misura del 2,5% annuale; dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2001 nella misura del 3,5% annuale; dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2003 nella misura del 3% annuale; dal 1° gennaio 2004 al giorno del pagamento nella misura (salvo successive modifiche per decreto ministeriale) del 2,5% annuale.