Alla pena principale così stabilita devono aggiungersi, ai sensi dell'art. 28 c.p.m.p., la pena accessoria della degradazione e, ai sensi dell'art. 32 comma 1 c.p.m.p., la pena accessoria della pubblicazione della sentenza mediante affissione nel comune dove è stata pronunciata (La Spezia) ed in quello dove il reato è stato commesso (Forlì). Tenuto conto della gravissima offesa recata ad un'intera comunità territoriale, offesa ancora percepita dalla popolazione e dimostrata dalla tenace memoria dei crimini e dal vivo interessamento al processo, ai sensi dell'art. 32 comma 2 c.p.m.p. il collegio dispone anche la pena accessoria della pubblicazione della sentenza, a spese del condannato, per estratto e per una sola volta, nei giornali Corriere della sera, La voce di Romagna e Resto del Carlino.
Alla condanna consegue l'obbligo del pagamento delle spese processuali.