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22. Le attenuanti


Non sussiste l'attenuante prevista dall'art. 59 n. 1 c.p.m.p. per l'inferiore che sia stato determinato dal superiore a commettere il reato. Come osservato da Cass. 16.11.1998, dep. 1.12.1998 n. 12595, Hass, non si può affermare che la manifesta criminosità dell'ordine escluda sempre l'attenuante; inoltre la nozione di ordine e quella di determinazione non sono identiche, poiché l'attenuante tiene conto del «diminuito grado di colpevolezza dimostrato dal concorrente che sia indotto a commettere il reato a causa dell'abuso o approfittamento della posizione di soggezione o d'inferiorità gerarchica, in cui egli versa, da parte del superiore o dell'esercente autorità, direzione o vigilanza».

Secondo Cass. 16.11.1998, dep. 1.12.1998 n. 12595, Hass (che cita a sua volta Cass. 10.3.1989, dep. 27.7.1989 n. 10693, Verdiglione, e Cass. 25.1.1962, Montomoli) «Nell'area semantico-lessicale del termine "determinare" appare evidente il significato di "spinta", "induzione", "suggestione", "persuasione" o "sollecitazione" attiva a fare una scelta. Non basta dunque avere provocato nel "determinato" la semplice idea, ma occorre che il "determinatore" abbia fatto sorgere, mediante una consapevole ed efficiente attività di pressione e condizionamento tipica dei rapporti che comunque comportino una supremazia, l'effettiva risoluzione di eseguire il reato, attenuando le facoltà di reazione e superando ogni dubbio o controspinta nell'animo dell'agente che versi in uno stato di "soggezione psicologica" e di minore resistenza». Ebbene, nel caso in esame non vi è alcuna prova che un superiore, ed in particolare il maggiore Guttmacher, abbia posto in essere tale attività di pressione o di condizionamento nei confronti dell'imputato. Anzi, il riferimento al numero di venti, nel comunicato letto all'eccidio di San Tomè, riferimento fatto dall'imputato inasprendo il contenuto dello scritto già noto a Carmen Belli Marangoni e a Guglielmo Furgani (aspetto già esaminato, in tema di elemento soggettivo), imprime al comportamento dell'imputato un tratto di iniziativa personale.

Non sussiste neppure l'attenuante prevista dall'art. 59 n. 2 c.p.m.p. per il militare che nella preparazione o nella esecuzione del reato abbia prestato opera di minima importanza. È infatti da escludere che la condotta dell'imputato si sia limitata ad un contributo di minima efficacia. Anzi, specialmente con il doppio allestimento dei patiboli, da connettere alla specifica preparazione ingegneristica dell'imputato, e con l'assenza del maggiore Guttmacher ad entrambi gli eccidi, l'attività dell'imputato assunse un ruolo chiave sia nella preparazione che nell'esecuzione. Lo conferma il fatto che i militari subalterni, nel corso della preparazione degli eccidi, pronunciassero spesso il suo cognome, evidentemente ripetendosi gli uni con gli altri le sue istruzioni.


  • 1. Il rinvio a giudizio
  • 2. Le udienze collegiali
  • 3. Premessa sulla ricostruzione dei fatti
  • 4. L'utilizzabilità dei verbali S.I.B.
  • 5. Alcuni fatti non controversi
  • 6. L'eccidio di Branzolino
  • 7. L'eccidio di San Tomè
  • 8. La qualificazione giuridica
  • 9. La giurisdizione
  • 10. Gli elementi di prova a carico dell'imputato, e quelli solo apparentemente a suo discarico
  • 11. L'assenza di necessità o giustificato motivo
  • 12. L'elemento soggettivo
  • 13. L'esecuzione di un ordine
  • 14. Dieci italiani per ogni tedesco
  • 15. Lo stato di necessità
  • 16. La liceità della Resistenza
  • 17. La rappresaglia
  • 18. La repressione collettiva
  • 19. Perché?
  • 20. I provvedimenti di clemenza
  • 21. Le aggravanti
  • 22. Le attenuanti
  • 23. Le attenuanti generiche
  • 24. La pena e la prescrizione
  • 25. Il concorso formale e l'isolamento diurno
  • 26. Le pene accessorie
  • 27. I risarcimenti
  • 28. Le spese, il termine per la motivazione e il dispositivo
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