È anche da escludere, proprio perché si tratta di uccisione di esseri umani, che agli eccidi si applichi l'istituto della repressione collettiva, di cui all'art. 50 della Convenzione dell'Aia del 18 ottobre 1907, contenuto nella sezione III intitolata De l'autorité militaire sur le territoire de l'Etat ennemi, secondo cui: «Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient être considerées comme solidairement responsables», norma recepita nell'art. 65 dell'allegato A (c.d. legge di guerra) al r.d. 8.7.1938 n. 1415: «nessuna sanzione collettiva, pecuniaria o di altra specie, può essere inflitta alle popolazioni a causa di fatti individuali, salvoché esse possano esserne ritenute solidamente responsabili».
Come ritenuto da Trib. mil. territoriale di Roma, 20.7.1948 n. 631, Kappler, «Trattasi di una norma eccezionale, la quale opera nel territorio di occupazione quando non si sia giunti a risultati positivi con i normali procedimenti. In sostanza, la responsabilità collettiva può sorgere quando si sia dimostrata impossibile l'individuazione del colpevole o dei colpevoli. [...] L'art. 50 non opera di per se stesso, ma in quanto l'occupante lo abbia tradotto in una norma di diritto interno, valevole nel territorio di occupazione, con la quale sono posti i criteri per la determinazione della solidarietà collettiva. [...] L'emanazione di una norma di diritto interno, sulla base di quell'articolo, è il necessario presupposto per il sorgere di una responsabilità collettiva della popolazione nel senso specificato. [...] non sembra che le repressioni collettive in questione possano attuarsi su persone [...] Infine, va osservato che dal dibattimento non è risultato che lo stato occupante abbia emanato, sulla base dell'art. 50, una norma contenente i criteri circa la solidarietà collettiva».
Anche secondo Trib. supremo mil. 13.3.1950, Wagener «l'art. 50 ha avuto essenzialmente di mira le pene pecuniarie, pur non escludendo la possibilità che possano essere applicate pene di altra natura, ma non certo quella estrema».