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Skip Navigation LinksHome Page / Giustizia Militare / Rassegna Giustizia Militare / Processi per crimini di guerra / Heinrich Nordhorn / 12. L'elemento soggettivo

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12. L'elemento soggettivo


L'imputato consapevolmente e volontariamente prese parte attiva negli eccidi.

Come sarà approfondito di seguito, in tema di scriminante dell'aver eseguito un ordine, l'ipotesi che gli eccidi siano stati commessi conformemente a ordini del maggiore Guttmacher non è dimostrata. Ma in ogni caso, la sussistenza dell'elemento soggettivo con riferimento a Heinrich Nordhorn è evidenziata, ed anzi è resa particolarmente intensa da vari fatti.

La specifica preparazione ingegneristica dell'imputato gli è tornata utile al momento della costruzione dei patiboli per le impiccagioni: l'attivazione di una parte importante della sfera psichica, quella formata in un'istruzione accademica, coinvolge profondamente la persona e la sua volontà.

L'aver successivamente scacciato e insultato i genitori che, per darle sepoltura, in lacrime chiedevano la salma del figlio, e l'aver imposto in entrambi gli eccidi che i corpi rimanessero lungamente appesi ai patiboli, senza che ai familiari fosse consentito staccarli («non volevano nemmeno che tagliassero la corda di questa gente che pendeva, e loro li scacciavano "fuori, fuori, via, raus!"», deposizione di Enio Gamberini in dibattimento), dimostra una convinta adesione al crimine, al punto che persino dopo la sua realizzazione l'imputato fu tra coloro che ne vollero far patire il più possibile gli effetti.

Molto significativo è anche l'aver ammonito i presenti, dicendo che se si fossero ripetute azioni contro i tedeschi sarebbero state uccise persone non prese fra i prigionieri, bensì fra gli abitanti del luogo, e facendo riferimento al numero di venti. Questa ammonizione sotto l'aspetto oggettivo suona quasi grottesca, perché a mettere le persone in prigione erano appunto i militari tedeschi e i loro alleati fascisti, che quindi attingevano ad una scorta di esseri umani creata da loro, ma di cui si parlava come se si fosse formata per altre cause, e come se non fosse composta di persone, concittadine, compaesane, spesso parenti di quelle costrette ad ascoltare la minaccia. Invece, sotto l'aspetto soggettivo indica sia una determinazione psichica solida, al punto da prevedere, prospettare e ostentare la ripetizione della condotta criminosa, sia una sostanziosa autonomia di determinazione: valgono in proposito le considerazioni che si svolgeranno sul multiplo dieci italiani per ogni tedesco, mentre nell'ammonizione tratteggiata in questa vicenda si fa riferimento al numero venti, elemento significativo di una spiccata intensità del dolo.

Inoltre, le due persone che - né durante il primo eccidio, né durante il secondo - presero visione di uno scritto contenente l'ammonizione, ossia Carmen Belli Marangoni e Guglielmo Furgani (dichiarazioni al S.I.B. 28.6.1945 e 10.7.1945), non dichiararono che lo scritto contenesse un riferimento al numero venti. A far leggere a Carmen Belli Marangoni lo scritto fu il maggiore Guttmacher, mentre a mostrare a Furgani lo scritto fu un soldato tedesco. Il numero venti comparve invece in seguito, nel comunicato letto dall'imputato dirigendo l'eccidio di San Tomè. Perciò quel riferimento al numero venti fu un'iniziativa particolarmente ostile, una crudeltà tutta imputabile allo zelo di Heinrich Nordhorn, che esprime la sua vivace partecipazione al crimine, ed anzi il suo sforzo nell'assumere un duro ruolo primario.


  • 1. Il rinvio a giudizio
  • 2. Le udienze collegiali
  • 3. Premessa sulla ricostruzione dei fatti
  • 4. L'utilizzabilità dei verbali S.I.B.
  • 5. Alcuni fatti non controversi
  • 6. L'eccidio di Branzolino
  • 7. L'eccidio di San Tomè
  • 8. La qualificazione giuridica
  • 9. La giurisdizione
  • 10. Gli elementi di prova a carico dell'imputato, e quelli solo apparentemente a suo discarico
  • 11. L'assenza di necessità o giustificato motivo
  • 12. L'elemento soggettivo
  • 13. L'esecuzione di un ordine
  • 14. Dieci italiani per ogni tedesco
  • 15. Lo stato di necessità
  • 16. La liceità della Resistenza
  • 17. La rappresaglia
  • 18. La repressione collettiva
  • 19. Perché?
  • 20. I provvedimenti di clemenza
  • 21. Le aggravanti
  • 22. Le attenuanti
  • 23. Le attenuanti generiche
  • 24. La pena e la prescrizione
  • 25. Il concorso formale e l'isolamento diurno
  • 26. Le pene accessorie
  • 27. I risarcimenti
  • 28. Le spese, il termine per la motivazione e il dispositivo
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