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11. L'assenza di necessità o giustificato motivo


Che il fatto sia stato commesso, come prevede l'art. 185 c.p.m.g., «senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo», costituisce un vero e proprio elemento negativo della fattispecie, con conseguente necessità di prova della sua sussistenza e del corrispondente elemento soggettivo, prova che il collegio ritiene raggiunta. Sul punto, è evidente che non si possono ricondurre la necessità o il giustificato motivo alla semplice comodità di sbarazzarsi di civili che abitano un territorio da controllare, poiché con quella interpretazione le forze armate sarebbero autorizzate allo sterminio. Di più, nel caso in esame le persone uccise si trovavano tutte - resta incerta solo la vicenda di Antonio Zaccarelli - già in prigionia, certamente già fiaccate dai maltrattamenti, almeno alcune di loro torturate, con sevizie inflitte ancor prima della decisione di ucciderle. Perciò assolutamente nulla giustificava la loro uccisione per esigenze belliche, né è ragionevolmente pensabile che la necessità o il giustificato motivo fossero rappresentati - neppure erroneamente - nella mente dell'imputato, che proprio per la sua già solida esperienza bellica conosceva le reali esigenze del conflitto.

Altro tema, è che gli eccidi siano stati commessi per cause non estranee alla guerra, anch'esso elemento della fattispecie. Come già notato in giurisprudenza, «il concetto di non estraneità abbraccia un'area più ampia del concetto di attinenza; nel senso che quello, a differenza di questo, richiede l'esistenza di un nesso causale meno immediato, sicché non occorre che l'azione delittuosa sia stata posta in essere proprio per ragioni di guerra, ma è sufficiente che essa sia comunque riconducibile alla guerra» (Trib. mil. Verona 24.11.2000, Seifert). Anche Trib. mil. La Spezia 17.3.2004 n. 57, Schiffmann, ha ritenuto commesse per cause non estranee alla guerra le uccisioni di persone «in esecuzione di una operazione militare connessa alla lotta antipartigiana, interrogate e torturate, selezionate tra il maggior numero di coloro che furono imprigionati, quindi eliminate con un colpo alla nuca senza alcun processo».

Nel caso in esame, due eccidi furono commessi per affermare, ribadire, ostentare con il terrore il potere di controllo sul territorio italiano occupato, mentre era in corso la guerra che ne consentiva l'occupazione.


  • 1. Il rinvio a giudizio
  • 2. Le udienze collegiali
  • 3. Premessa sulla ricostruzione dei fatti
  • 4. L'utilizzabilità dei verbali S.I.B.
  • 5. Alcuni fatti non controversi
  • 6. L'eccidio di Branzolino
  • 7. L'eccidio di San Tomè
  • 8. La qualificazione giuridica
  • 9. La giurisdizione
  • 10. Gli elementi di prova a carico dell'imputato, e quelli solo apparentemente a suo discarico
  • 11. L'assenza di necessità o giustificato motivo
  • 12. L'elemento soggettivo
  • 13. L'esecuzione di un ordine
  • 14. Dieci italiani per ogni tedesco
  • 15. Lo stato di necessità
  • 16. La liceità della Resistenza
  • 17. La rappresaglia
  • 18. La repressione collettiva
  • 19. Perché?
  • 20. I provvedimenti di clemenza
  • 21. Le aggravanti
  • 22. Le attenuanti
  • 23. Le attenuanti generiche
  • 24. La pena e la prescrizione
  • 25. Il concorso formale e l'isolamento diurno
  • 26. Le pene accessorie
  • 27. I risarcimenti
  • 28. Le spese, il termine per la motivazione e il dispositivo
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