Attiva modalità di accessibilità
Disattiva modalità di accessibilità

Ministero della Difesa Test

  • WebTv
  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
  • Instagram
  • Italiano
  • Inglese
  • Francese
  • Home
  • Presidente della Repubblica
  • Ministro della Difesa
  • Sottosegretari
  • Uffici di diretta collaborazione
  • Organismo di Valutazione Performance
  • Commissariato Generale Onoranze ai Caduti
  • Ufficio Centrale Bilancio e Affari Finanziari
  • Ufficio Centrale Ispezioni Amministrative
  • Stato Maggiore della Difesa
  • Segretariato Generale della Difesa
  • Giustizia Militare
  • Area Stampa
  • Organigramma

Skip Navigation LinksHome Page / Giustizia Militare / Rassegna Giustizia Militare / Processi per crimini di guerra / Kappler Herbert / Ordinanza dibattimentale del Tribunale Militare di Roma, in data 10.11.1976

Invia questa pagina a un amico Stampa questa pagina

Ordinanza dibattimentale del Tribunale Militare di Roma, in data 10.11.1976


Repubblica Italiana

Il Tribunale Militare Terrritoriale di Roma composto dai Signori:

Dott. Giuseppe Merletti Presidente
Gen.B. Aldo Testaverde Giudice relatore
Colonnello f. Francesco Loiacono Giudice relatore
Colonnello f. Francesco Rizzo Giudice relatore
Colonnello f. Antonino Gurreri Giudice relatore

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

nel procedimento incidentale relativo all'istanza di liberazione condizionale diretta in data 4.4.1974 al Ministro della Difesa, a sensi degli articoli 176 c.p. 71 c.p.m.p. 33 segg. R.P. 9.9.1941 n.1023, (contenente disposizioni di coordinamento transitorie e di attuazione dei codici penali militari), da Herbert Kappler, nato il 23.9.1907 a Stoccarda (Rep.ca Federale di Germania) ten.colonnello, prigioniero di guerra, condannato con sentenza 20.7.1948 di questo Tribunale militare territoriale, divenuto irrevocabile il 25.10.1952, alla pena dell'ergastolo, per il reato militare di omicidio continuato commesso da militare nemico in danno di cittadini italiani (artt. 13 - 185 primo e secondo comma c.p.m.g. 575 - 577 n. 4 in relazione art. 61 n.4 e n.5, 8 c.p., 47 n.2 e 58 c.p.m.p.), ed alla pena di anni 15 di reclusione per il reato militare di requisizione arbitraria (art. 224 primo e secondo comma e 13 c.p.m.g.); in cumulo ergastolo con isolamento diurno per anni 4. Detenuto in espiazione di pena fino all'11.2.1976 presso il reclusorio militare di Gaeta e successivamente, fino al 14.3.1976 presso l'Ospedale militare di Roma, ivi restando ricoverato dalla stessa data quale ammesso, con decreto del Ministro della difesa, alla sospensione dell'esecuzione della pena per grave infermità fisica.

PREMESSO

la suddetta domanda, con unanime parere favorevole dell'apposita commissione degli stabilimenti militari di pena veniva trasmessa per il prescritto parere sull'ammissione della domanda stessa, e l'eventuale trasmissione al Ministro della difesa, competente a concedere la liberazione condizionale a sensi degli articoli 34 e 35 R.D. 9 settembre 1941 n.1023, al giudice militare di sorveglianza presso il Tribunale supremo militare, che sollevava questione di legittimità costituzionale dei suddetti articoli 34 e 35, in riferimento agli articoli 13, 24 secondo comma e 111 primo e secondo comma della Costituzione, sostenendo che, in conformità di quanto la Corte aveva già ritenuto in tema di liberazione condizionale di condannati per reati comuni, rispetto alla quale aveva dichiarato illegittimo il potere decisorio del Ministro di grazia e giustizia (sentenza 204 del 1974), anche per la liberazione condizionale dei condannati per reati militari doveva ritenersi illegittimo quello che le norme impugnate conferivano al "Ministro da cui dipendeva il militare condannato, al momento del commesso reato" e che nel caso era il Ministro della Difesa; e ciò per il motivo che anche qui vi era violazione degli articoli 13, 24 e 111 della Costituzione, perché la procedura amministrativa non consentiva, nonostante si vertesse in tema di libertà personale, né il contraddittorio, né l'impugnazione del provvedimento di rigetto dell'istanza. La Corte Costituzionale, con sentenza 192 del 14.7.1976 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 34 e 35 del r.d. 9 settembre 1941 n.1023, nella parte in cui attribuiscono la decisione sulla domanda di liberazione condizionale al Ministro da cui dipendeva il militare condannato al momento del commesso reato, anziché ad un organo giurisdizionale di adeguato livello. Ha affermato la Corte in particolare: - che la norma dell'articolo 176 del c.p., nel testo modificato della legge 25.11.1962 n.1634, che nel terzo comma ha esteso la concessione della liberazione condizionale al condannato all'ergastolo che, avendo tenuto, durante l'espiazione, un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, ed avendo risarcito, se possibile il danno, abbia effettivamente scontato almeno ventotto anni di pena, è applicabile anche al condannato all'ergastolo da parte di tribunali militari, in quanto l'articolo 22 secondo comma del codice penale militare di pace, classifica detta pena tra quelle "comuni", e cioè disciplinate dalle leggi penali ordinarie, anche quando applicate da Tribunali militari, e l'articolo 71, secondo comma, stesso codice, stabilisce che la concessione, gli effetti e la revoca della liberazione condizionale sono regolati dalla legge penale comune; - che, avendo la liberazione condizionale, nel quadro della normativa costituzionale del settore fondata sull'art. 27, (Sent.204/74), assunto un peso e un valore più incisivo, in quanto l'istituto rappresenta ora in peculiare aspetto del trattamento penale, e il suo ambito di applicazione presuppone un obbligo tassativo del legislatore di tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle, e le forme atte a garantirle, il condannato ha diritto a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma sostanziale, venga riesaminata la sua situazione, in ordine alla prosecuzione della esecuzione della pena, al fine di accertare se quella già scontata abbia o no assolto il suo fine rieducativo, e, quindi, se il suo ulteriore protrarsi sia o no giustificabile;- che, un simile riesame, implicando una disamina dei presupposti, con conseguenze potenzialmente ablative degli effetti di un giudicato non può essere deferito a nessun organo dell'esecutivo, ma va affidato a un organo giurisdizionale che sia di adeguato livello, (organo che per i condannati per reati comuni è ora, in base alla legge 12.2.1975 n.6, la Corte di appello); - che la componente relativa alle esigenze di tutela e di disciplina delle forze armate, allorché si inserisce nel quadro valutativo di un interesse che ha tutte le caratteristiche di un diritto soggettivo, potrà implicare che la decisione debba essere devoluta a un organo della giurisdizione militare, (una delle ragioni con le quali si giustifica l'esistenza stessa dei Tribunale militari è, invero, la peculiare idoneità di essi per l'apprezzamento dei valori specifici dell'ordinamento militare, tra i quali il coraggio, l'onore, lo spirito di coesione, la disciplina), anziché di quella ordinaria, ma non mai che possa essere commessa alla discrezionalità di un organo del potere esecutivo. A seguito della richiamata sentenza 192/76 della Corte Costituzionale il giudice militare di sorveglianza, con ordinanza 30.8.1976, ha dichiarato la propria incompetenza in ordine alla domanda di liberazione condizionale in questione, e trasmesso gli atti a questo Tribunale militare territoriale. Il Collegio ritiene che, in attesa di una legge che attui il comando della sentenza della Corte Costituzionale, (che, peraltro, ha chiaramente indicato come sia opportuno affidare la decisione a un organo della giurisdizione militare, -quindi non la Corte di appello -, di adeguato livello -quindi non il giudice militare di sorveglianza -), la competenza a provvedere sull'istanza di liberazione condizionale del Kappler, non può che appartenere a questo giudice dell'esecuzione.

Del resto, al giudice dell'esecuzione la legge riserva, in linea di massima, il potere di emanare i provvedimenti che incidono con efficacia costitutiva sul rapporto punitivo; e nella specie la sostanziale sostituzione della libertà vigilata alla pena detentiva residua o alla pena perpetua, con conseguente estinzione di quest'ultima, al termine del periodo di legge, utilmente decorso, attiene essenzialmente, al rapporto di esecuzione, anche perché presenta carattere afflittivo e di emenda, sia pure affievolito, e non già finalità tipiche di prevenzione o di vigilanza sull'esecuzione della pena principale detentiva che reclamerebbero, per converso la competenza del giudice di sorveglianza. L'istituto della liberazione condizionale disciplinato dall'articolo 176 c.p. - nel testo modificato dall'art. 2 della legge 25.11.1962 n.1634 - che la Corte Costituzionale ha ricordato - come non era dubbio - essere applicabile anche al condannato all'ergastolo da parte di Tribunali militari, e che consente l'effettivo reinserimento anche dell'ergastolano nel consorzio civile, ha, di recente, avuto nel nostro ordinamento, in aderenza alla normativa della Costituzione repubblicana, una netta evoluzione, con la giurisdizionalizzazione del provvedimento, (che, pertanto, sarà concesso non più in relazione a scelte discrezionali del potere politico, ma in base ad una decisione dell'autorità giudiziaria, con le garanzie proprie del procedimento giurisdizionale), ed il riconoscimento che l'interesse del condannato - verificandosi le condizioni poste dalla norma sostanziale - il riesame della sua situazione, in ordine alla prosecuzione della esecuzione della pena, al fine i accertare se quella già scontata abbia o no assolto il suo fine rieducativo, e quindi, se il suo ulteriore protrarsi sia o no giustificabile, "ha tutte le caratteristiche di un diritto soggettivo". Consegue che, rispetto al condannato l'istituto della liberazione condizionale non ha più carattere di "beneficio", (cioè d'interesse riconosciuto e tutelato dalla legge ma non costituente diritto soggettivo), che ne rendeva la concessione, sempre ed esclusivamente facoltativa, ancorché, nel caso concreto concorressero tutte le condizioni che si esigevano per la sua concedibilità. Le condizioni, che devono tutte sussistere, per il condannato all'ergastolo, ai sensi dell'articolo 176 (modif.L.25.11.1962 n.1634) c.p., per essere ammesso al beneficio della liberazione condizionale sono: a) l'avere effettivamente scontato almeno 28 anni di pena; b) l'avere adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, sempreché abbia la possibilità di provvedervi, chè, altrimenti, potrà dimostrare di trovarsi nella impossibilità di adempierle, senza subire alcun pregiudizio; c) l'avere, durante il tempo di esecuzione della pena, tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento. Nella fattispecie la sussistenza della prima condizione è fuori discussione, avendo il Kappler, la cui detenzione, all'effetto della espiazione della pena, decorre, come stabilito da questo Tribunale militare, con ordinanza 31.1.1974, dal 4 aprile 1946, scontato, alla data del 12.3.1976, allorché il Ministro della Difesa ha disposto la sospensione dell'esecuzione della pena si sensi dell'articolo 147 prima parte n.2. c.p., per le condizioni di grave infermità fisica del condannato, poco meno di 30 anni di pena. La natura della seconda condizione ha riflessi oggettivi e soggettivi. Nel primo senso essa mira a rimuovere la condizione di antigiuridicità costituita dall'inadempimento, nel secondo si collega strettamente a quella del ravvedimento, "nel senso che...il mancato adempimento delle obbligazioni civili dimostra l'inconsistenza del ravvedimento", valutazione negativa che però viene meno quando il condannato si trova nell'impossibilità di adempiere; al riguardo si ritiene che "per aversi impossibilità non occorra uno stato di miseria assoluto, ma basta che l'interessato non disponga di mezzi patrimoniali, che gli consentono, di eseguire il risarcimento, senza sensibile sacrificio per sé e per la propria famiglia" (Peyron-liberazione condizionale in Enc.Dir. Milano 1974 p.227, in linea con Cass. 12.5.1965, in Cass.Pen.Mass. annotato anno 1964, 75). Essendo i danni cagionati dal Kappler di entità tale da trascendere le capacità finanziarie di qualsiasi soggetto privato, egli che, oltretutto, secondo quanto risulta dalla certificazione in atti è personalmente in condizione di "nullatenenza", non avrebbe potuto certo risarcirli. Del resto nessuna azione risulta intentata dalle parti lese a tal fine, ex art. 2043 c. civ.. C'è, comunque da osservare che, essendosi la condotta in discussione realizzata in tempo e nell'ambito della guerra, i Paesi coinvolti hanno preso atto delle conseguenze che ne sono derivate, cercando di ovviarle nel modo più razionale possibile. In particolare, tra l'Italia e la Repubblica Federale di Germania, è intervenuto un Accordo 2.6.1961, reso esecutivo con D.P.R. 14.4.1962 n.1263 (G.U. n.214 del 25.8.1962), il cui articoli 2 è così formulato "il Governo italiano dichiara che sono definite tutte le rivendicazioni e richieste della Rep.ca Italiana, o di persone fisiche o giuridiche italiane, ancora pendenti nei confronti della Rep.ca Federale di Germania o nei confronti di persone fisiche o giuridiche tedesche, purché derivanti da diritti o ragioni sorti nel periodo tra il 1.9.1939 e l'8.5.1945. In base a tale accordo potrebbe anche, al limite, sostenersi che l'obbligazione civile di esame si sia trasferito dal condannato alla Rep.ca Federale di Germania, che ne ha assunto la responsabilità patrimoniale, facendosi fronte. Rimane ora da esaminare se sussista anche il terzo e, fondamentale, requisito, ossia il "sicuro ravvedimento". Oggetto del giudizio, in relazione a tale indagine deve essere, secondo la lettera della legge, ed il concorde insegnamento giurisprudenziale, - il comportamento tenuto dal condannato durante il tempo di esecuzione della pena, nelle sue varie manifestazioni concrete - accertate dagli Uffici cui è demandata l'attività di custodia e osservazione, o anche, se necessario, attraverso una attività informativa diretta dell'organo giudicante. Il Supremo Collegio ha anche, autorevolmente chiarito: - che "specifiche indicazioni possono trarsi al riguardo dai rapporti del detenuto con i propri familiari, con il personale carcerario, con i compagni di prigionia, e particolarmente significativi debbono ritenersi la volontà di reinserimento nella società, manifestata con l'attività di lavoro e di studio, l'interesse dimostrato per i valori spirituali e religiosi, le manifestazioni di altruismo e solidarietà sociale, l'interessamento nei confronti delle vittime dei reati commessi, il fattivo intendimento di ripararne le conseguenze dannose (Cass. Pen. Sez. I^ 20.12.1975 - Vecellatore); e - che "la gravità ed efferatezza del reato commesso, non essendo affatto incompatibili con la possibilità di redenzione del colpevole, (che anzi il nostro ordinamento costituzionale esalta il potenziale ed effettivo valore rieducativo della pena), non è di ostacolo alla concessione della liberazione condizionale" (Cass. Pen. Sez. I^ 20.1.1976 ric. P.M. in proc. c. Casula). Risulta da tutta la documentazione acquisita agli atti, e segnatamente dai rapporti informativi delle competenti Autorità del Reclusorio militare di Gaeta e dalle notizie fornite dall'ufficio del giudice militare di sorveglianza, per osservazione diretta, costante e periodica, che per oltre 30 anni la condotta del Kappler è stata esemplare per disciplina, impiego del tempo libero, rapporti col personale di custodia e col mondo esterno. Dopo un iniziale travaglio interiore, che lo ha portato a comprendere le aberrazioni degli ideali nazisti, di cui era stato tenace assertore e propugnatore, ad avere orrore dei nefandi delitti commessi in nome di tali ideali, e ad accettare come profondamente giusta e proporzionata alle sue colpe la pena perpetua dell'ergastolo inflittagli, ha improntato la sua condotta al desiderio di riscattarsi con una cosciente espiazione e farsi, se possibile, un lontano giorno, perdonare.

Si è convertito alla religione cattolica, divenendo fervente praticante. Ha continuato, nei limiti del consentito, gli studi scientifici nei quali è versato, essendo laureato in scienze naturali, ed intrapreso studi umanistici. Fin dall'anno 1960 ha iniziato ad occuparsi dei problemi dei bambini spastici, per i quali ha creato apparecchiature atte ad alleviarne le sofferenze ed agevolarne i movimenti, ricevendone attestazioni di gratitudine. Non si è mai interessato di politica. Nei limiti delle sue scarne risorse economiche ha compiuto ripetutamente gesti di solidarietà verso giovani militari detenuti nel reclusorio militare. Era legato da affetto intenso alla madre ed alla sorella, poi decedute, e, contratto matrimonio, impronta il rapporto con la moglie ad elevata spiritualità. Colpito di recente da un male che non perdona, - (vi è agli atti una relazione sanitaria, redatta il 16.9.1976, da una commissione (composta dal prof. dr. Giorgio Nava, dal prof. dr. Gianfranco Fegiz e dal ten. generale medico Salvatore Polistena), che ha diagnosticato "adenocarcinoma della giunzione retto-sigmoidea, in fase di estensione pelvica...", con prognosi "infausta a breve termine", e precisamente "quoad vitam, in assenza di intervento chirurgico, rifiutato dal paziente, valutata in qualche mese") - il Kappler ha continuato a mantenersi sereno, sopportando il dolore con dignità, senza recriminazioni o atti di disperazione, fino a riaffermare allorché è stato ascoltato, in merito alla sua domanda di liberazione condizionale il 2.8.1976, dal giudice militare di sorveglianza presso l'Ospedale militare "Celio" di Roma, ove si trovava ricoverato, come attestato nel verbale, "in grave stato di prostrazione fisica"; "ho accettato il verdetto e, quindi, la pena, perché mi offriva e mi offre la possibilità di espiare coscientemente dato quel senso di colpa morale e religiosa che è profondamente radicato su me...mi rendevo perfettamente conto dell'orrore della rappresaglia per le vittime e per le loro famiglie, ma vorrei essere creduto, tale orrore invadeva anche me...in quel momento pensavo di non potermi esimere dagli ordini ricevuti, e desidero, comunque, aggiungere che su detta convinzione agiva, indubbiamente, in me la certezza che un mio rifiuto, a parte le conseguenze su di me, che non consideravo, avrebbe potuto provocare una rappresaglia ancora peggiore... Oggi posso dire, dopo tanti anni di pentimento sincero e profondo, che nella mia situazione, e pur nella situazione generale di guerra che invadeva l'Europa, quell'ordine non doveva essere eseguito da me, anche a costo della mia vita..Una volta uno psicologo che, evidentemente, aveva capito ciò che io soffrivo intimamente, ebbe a consigliarmi di cercare di dimenticare; ma io non voglio dimenticare, perché è proprio il dolore del ricordo, che alimenta il mio riscatto". Ed il Kappler fu certamente ed in misura notevole condizionato, come assume, nel suo comportamento criminoso dall'appartenenza, quale funzionario di polizia, alla spietata organizzazione nazista delle SS, la cui disciplina rigidissima, ed i cui barbari metodi aveva profondamente assimilati, tanto vero che la sentenza di merito, come è chiaramente espresso nella sua parte motiva, non ha potuto escludere il dubbio che nell'eseguire la spietata repressione abbia agito, in relazione al numero di 320 vittime, con la coscienza e la volontà di obbedire ad un ordine legittimo, limitandone la penale responsabilità alle restanti 15 vittime, anche se poi nel dispositivo ha affermato la responsabilità in ordine a tutte le 335 vittime, e tale dispositivo è stato confermato dal Tribunale Supremo Militare (sent. 25.10.1952) che, in merito, ha affermato: "la parte della motivazione che riguarda il dubbio, che il P.M., in questa sede, ha severamente criticato, sostenendo l'oggettiva evidenza della criminosità dell'ordine, non ha riflesso alcuno sul dispositivo di condanna". Chi si pente è giudice e punitore di sé; ma non si può giudicare e punire sé stesso, senza avere in orrore il reato commesso. E la lealtà e la incapacità di mentire e dissimulare acquisite dal Kappler nel corso della detenzione, sono state evidenziate da tutti coloro, (ufficiali del personale di custodia, cappellani militari, e giudice militare di sorveglianza), che lo hanno, per ragioni del loro ufficio, frequentato. Alla stregua delle esposte risultanze, reputa il Tribunale, che, nella fattispecie, il lungo periodo di detenzione scontato nel reclusorio militare, tanto più pesante perché in terra straniera, abbia finito, (avendo la pena assolto il suo fine rieducativo), col ridestare nel Kappler quello spiritodi umanità e socialità che le diverse condizioni precedenti avevano ottenebrato, provocandone quel pentimento e quel riscatto che consentono di ritenerne, condividendo il positivo parere espresso, in merito, dal giudice militare di sorveglianza, ormai "sicuro il ravvedimento". Il Pubblico Ministero, pur non contestando la sussistenza delle tre, dette, condizioni richieste dall'articolo 176 c.p. per la concessione della liberazione condizionale, ha concluso per il rigetto dell'istanza del Kappler. Sostiene, in sostanza, il Pubblico Ministero: - che, avendo il provvedimento in questione carattere discrezionale (evidenziato dal "può" contenuto nell'art. 176 c.p.), l'interessato, pur nella sussistenza di tutti i presupposti di legge non può vantare un diritto soggettivo alla concessione del beneficio, ma ha solo il diritto ad ottenere che la sua domanda venga esaminata e che l'organo competente eserciti il relativo potere discrezionale, in senso concessivo o negativo, con provvedimento motivato; - che, pertanto, il giudice deve ricercare altri valori, (all'infuori di quelli indicati dall'articolo 176 c.p.), che dovranno determinarlo nell'uso di tale potere; nel caso di specie, trattandosi di reati militari di guerra, quelli propri dell'organizzazione militare, (ossia il coraggio, l'onore, lo spirito di coesione, la disciplina, espressamente ricordati dalla stessa Corte Costituzionale); - che, per le modalità di preparazione ed esecuzione della strage delle Cave Ardeatine, si è verificata, nei confronti del Kappler, una compromissione tale dell'onore militare, da imporre la negazione del beneficio; (anche se poi, altri elementi vengono indicati, quali l'obbedienza agli ordini dei superiori militari, la disciplina particolarmente rigida vigente nei reparti SS, il senso di cameratismo e solidarietà per i commilitoni nell'attentato di via Rasella, di cui la strage costituì immediata reazione che, in uno con la grave ed incurabile malattia, potrebbero essere, invece, al condannato favorevoli).

Tale tesi del P.M. non può essere condivisa. Si è già, innanzi, chiarito come l'istituto della liberazione condizionale, dopo gli adeguamenti costituzionali, non è più di applicazione facoltativa, talché se si accerta l'esistenza di tutti i requisiti voluti dalla legge, "deve" la norma essere applicata, esplicandosi la discrezionalità del giudizio, alla stregua dei principi vigenti nel nostro ordinamento, soltanto nel libero apprezzamento degli elementi costitutivi della fattispecie. Non esiste, inoltre, una norma particolare che regoli la liberazione condizionale nei riguardi dei militari, disponendo l'articolo 71 c.p.m.p. che "la concessione, gli effetti e la revoca della liberazione condizionale sono regolati dalla legge penale comune" e dovendosi, pertanto, applicare, come ricordato dalla Corte Costituzionale l'articolo 176 c.p., nel testo modificato dalla legge 25.11.1962 n.1634, anche al condannato all'ergastolo da parte dei Tribunali militari. I requisiti che il detto articolo richiede, per l'ammissione alla liberazione condizionale, sono esclusivamente quelli innanzi indicati, talché altri e diversi requisiti, per i militari (che creerebbero, oltre tutto, una ingiustificata disparità di trattamento tra militare e civili), non potrebbe che essere arbitraria. I valori specifici dell'ordinamento militare, - che i Tribunali militari come, molto opportunamente ha ricordato la Corte Costituzionale nella sentenza 192/76, hanno la peculiare idoneità ad apprezzare - devono, certamente, essere tenuti in considerazione, ma non già con riferimento all'entità della lesione di tali valori, insita nei fatti sanzionati nella condanna, (che porterebbe, come corollario, ad ammettere, contrariamente al principio, pacificamente acquisito nel mondo giuridico, l'esistenza di crimini che non consentono, in nessun caso, l'emenda e il recupero sociale), bensì nell'ambito dell'accertamento del requisito del ravvedimento, desumibile, per il militare, anche da un comportamento, durante il tempo di esecuzione della pena, conforme ai valori tutti dell'ordinamento militare. Ed il comportamento del Kappler, nel periodo di esecuzione della pena, si è, innanzi, chiarito, è stato informato al rispetto ed al recupero di quei valori, a suo tempo, tanto gravemente infranti, che hanno poi finito col prevalere sull'originaria capacità a delinquere. Il compito del giudice è quello di applicare la legge, al di là ed al di sopra di contingenti valutazioni di carattere politico, e senza avere riguardo a sollecitazioni extraprocessuali, né a personali sentimenti, in rapporto alla decisione di un caso che, come quello presente, - col ricordo di una "strage" senza eguali, per la disumana crudeltà di attuazione, quale fu quella delle "Cave Ardeatine", che determinò la condanna - suscita ancora, a distanza di oltre trentadue anni, profondo raccapriccio, esecrazione per gli autori, e commossa pietà per le vittime innocenti. Reputa il Tribunale che essendosi verificate, come innanzi dimostrato, tutte le condizioni poste dalla norma sostanziale, e non essendo, pertanto, giustificabile nei confronti del Kappler, (peraltro giunto, ormai, per il male inesorabile da cui è affetto quasi al limite della vita terrena), l'ulteriore protrarsi della pena, avendo quella già scontata assolto il suo fine rieducativo, deve lo stesso, in accoglimento della domanda presentata, essere ammesso alla liberazione condizionale.

Consegue la scarcerazione, ed a sensi dell'articolo 230 comma 2° c.p., la misura di sicurezza personale non detentiva della libertà vigilata.

P.Q.M.

Visti gli articoli 176 c.p. modificato dalla legge 25.11.1962 n.1634, 71 c.p.m.p. 628 e segg. c.p.p. 230 comma 2° c.p. e citati; sulle difformi conclusioni del P.M.

ORDINA

l'ammissione del condannato Herbert Kappler alla liberazione condizionale;

ORDINA

la scarcerazione del detto Herbert Kappler e la di lui sottoposizione alla libertà vigilata.

Roma, dieci novembre millenovecentosettantasei.

IL GIUDICE RELATORE
Giuseppe Merletti 

IL PRESIDENTE
Aldo Testaverde


  • Prefazione
  • Sentenza n. 631, del Tribunale Militare Territoriale di Roma, in data 20.07.1948
  • Ordinanza dibattimentale del Tribunale Militare Territoriale di Roma in data 03.05.1948
  • Ordinanza dibattimentale del Tribunale Militare di Roma in data 18.06.1948
  • Ordinanza dibattimentale del Tribunale Militare di Roma in data 06.07.1948
  • Ricorso presentato dall'imputato Kappler in data 02.11.1948
  • Sentenza n.1714, del Tribunale Supremo Militare di Roma, in data 25.10.1952
  • Sentenza n. 26 Sezioni unite penali della Corte di Cassazione, in data 19.12.1953
  • Prefazione
  • Istanza del difensore di Kappler, in data 27.12.1959
  • Richiesta del Pubblico Ministero presso la Procura Militare di Roma, in data 01.02.1960
  • Ordinanza dibattimentale del Tribunale Militare di Roma, in data 16.02.1960
  • Sentenza del Tribunale Supremo Militare di Roma, in data 25.10.1960
  • Istanza del difensore di Kappler, in data 26.04.1973
  • Richiesta del Pubblico Ministero presso la Procura Militare di Roma, in data 08.06.1973
  • Ordinanza dibattimentale del Tribunale Militare di Roma, in data 31.01.1974
  • Istanza di Kappler, in data 04.04.1974
  • Decreto del Ministero della Difesa, in data 12.03.1976
  • Ordinanza del Giudice Militare di Sorveglianza, in data 30.08.1976
  • Richiesta del Pubblico Ministero presso la Procura Militare di Roma, in data 02.10.1976 "Rigetto dell'istanza di liberazione condizionale presentata dal Kappler"
  • Ordinanza dibattimentale del Tribunale Militare di Roma, in data 10.11.1976
  • Ricorso del Pubblico Ministero presso la Procura Militare di Roma, in data 23.11.1976, avverso le Ordinanze del 10.11.1976 e 23.11.1976
  • Decreto del Magistrato di Sorveglianza in data 09.12.1976
  • Sentenza n° 397 del Tribunale Supremo Militare del 15.12.1976
  • Decreto del Ministero della Difesa, in data 16.08.1977
  • Ordinanza di Esecuzione della pena, in data 16.08.1977
  • Richiesta del Pubblico Ministero presso la Procura Militare di Roma, per estinzione della pena per morte del reo, in data 15.06.1978
  • Sentenza morte del reo 21.07.1978
  • Note Legali
  • PEC
  • Privacy
  • Mappa sito
  • Contatti
  • Dichiarazione di accessibilità
  • Accesso civico
  • Esercizio Del Potere Sostitutivo
  • Credits
  • Intranet
© 2015 Ministero della Difesa V.4.0.0 - 19 giugno 2015