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Sentenza del Tribunale Supremo Militare di Roma, in data 25.10.1960


REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Supremo Militare riunito in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente


SENTENZA

sul ricorso interposto da

KAPPLER Herbert, nato a Stoccarda (Germania) il 23 settembre 1907, già tenente colonnello delle S.S. tedesche; avverso l'ordinanza in data 16 febbraio 1960 del Tribunale Militare Territoriale di Roma,

Udita la relazione fatta dal Giudice, Tenente Generale della G.M., CHINNICI Dott. Domenico, Consigliere relatore del Tribunale Supremo Militare;

Letta la richiesta del Procuratore Generale Militare della Repubblica, che è del seguente tenore:


IL PROCURATORE GENERALE MILITARE

"Vista l'ordinanza 16 febbraio 1960 del Tribunale Militare Territoriale di Roma, con la quale è stata rigettata l'istanza di applicazione di amnistia presentata il 27 dicembre 1959 dal difensore del condannato KAPPLER Herbert, nato il 23 settembre 1907 a Stoccarda ( Germania ), attualmente detenuto in espiazione di pena presso il reclusorio militare di Gaeta;

Letto il ricorso proposto dal predetto il 19 febbraio 1960 avverso la suddetta ordinanza, ed i motivi depositati dal difensore il 3 marzo 1960 ;


RITENUTO IN FATTO

con sentenza del 20 luglio 1948 il Tribunale Militare Territoriale di Roma dichiarava il nominato in epigrafe colpevole dei reati di:

a) violenza contro cittadini italiani nemici, consistente in omicidio continuato aggravato (articolo 13, 185 primo e secondo comma, codice penale militare guerra, 47 n. 2 e 58 codice penale militare pace; 81, 575, 577 n. 3 e 4 codice penale, in relazione all'art. 61, n. 4 e 5, stesso codice), perché, profittando di circostanze di tempo, di luogo e di persona tali da ostacolare la pubblica e privata difesa, verificatesi in Roma in dipendenza dello stato di guerra fra l' Italia e la Germania, agendo con crudeltà contro le persone, con successive azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza necessità e senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra e precisamente a seguito di un attentato commesso a Roma in via Rasella il 23 marzo 1944, in concorso con circa cinquanta militari delle SS tedesche, tutti di grado inferiore al suo, cagionava il 24 marzo 1944 in Roma, località Cave Ardeatine, la morte di trecentotrentacinque persone, in grandissima maggioranza cittadini italiani militari e civili, che non prendevano parte alle operazioni militari, mediante colpi di arma da fuoco esplosi con premeditazione, a cinque per volta, alla nuca di ogni vittima;

b) requisizione arbitraria ( art. 224, primo e secondo comma , Codice penale militare di guerra), perché il 26 settembre 1943 in Roma, senza autorizzazione e senza necessità, costringeva gli appartenenti alla comunità israelitica di Roma, mediante la minaccia di deportare in Germania duecento ebrei, a consegnargli entro trentasei ore cinquanta chilogrammi di oro, condannandolo per il primo reato alla pena dell'ergastolo e per il secondo alla pena di anni quindici di reclusione; per l'effetto, il giudice di merito applicava, a norma dell' art.72, secondo comma, codice penale, la pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per quattro anni.

KAPPLER proponeva ricorso per l'annullamento, che veniva rigettato dal Tribunale Supremo Militare con sentenza del 25 ottobre 1952. La sentenza di condanna pertanto passava in giudicato lo stesso giorno.

Avverso la pronunzia del giudice militare di legittimità il condannato proponeva successivamente ricorso, dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione con sentenza.

Con istanza redatta dal difensore in data 27 dicembre 1959, KAPPLER chiedeva l'applicazione, in ordine alla suddetta condanna, dell'amnistia per reati politici connessa con l' art. 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1959, n.460.

Definito il movente "spinta prevalente a delinquere", che si rileva all'esterno ed impronta di se l'azione, così distinguendosi dagli impulsi primi ed intimi che agiscono nella interiorità della coscienza, a sostegno della istanza si affermava che le componenti egoistiche dell'ambizione, dell'odio, della cupidigia non escludono il movente politico. Si aggiungeva che i reati militari previsti e puniti dagli artt. 185 e 224 del codice penale militare di guerra, quando siano in tutto o in parte determinati da motivi politici, rientrano nella categoria dei delitti soggettivamente politici. Rilevato che la lotta politica si è dilatata sul piano storico fino a coinvolgere blocchi di stati, si assumeva infine che il movente politico deve ritenersi operante anche a un livello supernazionale. Posto queste premesse teoriche, si sosteneva che il movente dell'ambizione e del fanatismo, ritenuto sussistente dalla sentenza di condanna, era stato assolutamente secondario. In relazione al reato di requisizione arbitraria, si affermava infatti che il condannato aveva agito nell'interesse del proprio paese, per aiutare la patria che si avviava all'esaurimento delle possibilità belliche. In relazione al reato di violenza contro cittadini italiani, richiamate le deposizioni testimoniali MOELLHAUSEN, KOFFLER, HAUS, HARSTER, ALIANELLO, PRIEBKE, SCHUTZ, SCHMIS, e le dichiarazione rese dallo stesso condannato e dal coimputato DONI ZELAFF, si affermava che il movente dell'azione era stato politico perché, nato dalla fedeltà ad ogni costo al proprio Stato, si era concretato in una scelta di natura politica tra gli interessi della propria collettività (Stato regime o partito) e di sentimenti personali, morali ed eventualmente religiosi del reo. Il difensore di KAPPLER concludeva con la richiesta di disporre gli opportuni accertamenti previsti dall'ultimo capoverso dell'art. 1 del citato decreto indulgenziale, nel caso che il giudice della esecuzione non avesse ritenuto sufficientemente provata dagli atti processuali sopra richiamati la sussistenza del movente politico.

Il Tribunale Militare Territoriale di Roma con ordinanza 16 febbraio 1960, sulle conformi conclusioni del Pubblico Ministero, rigettava l'istanza suddetta, motivando come segue.

Premesso che i reati contro le leggi e gli usi della guerra sono esclusi dall'ambito dei delitti oggettivamente politici, perché concretano ipotesi di lesa umanità e non offese agli interessi politici dello Stato o ai diritti politici del cittadino; chiarita la portata dell'antica distinzione fra delitti comuni e delitti politici, nel senso che il termine "comune", contenuto nell'ultima parte dell'art.8 codice penale, si riferisce a qualunque reato, anche se preveduto da leggi speciali, il Tribunale svolgeva l'indagine diretta a specificare i motivi determinanti delle azioni criminose di KAPPLER, assumendo e valutando i dati fissati con la sentenza di condanna. Venivano all'uopo richiamati i punti di questa, nei quali il giudice della cognizione aveva, in base alle modalità dei fatti ed alle emergenze di causa, affermato che KAPPLER , "permeato fino all' esasperazione di nazismo" animato dal desiderio di "porre in rilievo qualità di energia e di spregiudicatezza", gradite a "superiori ed ed educati a principi di nazismo", e dal desiderio di essere considerato un "operatore di primo piano, non un semplice esecutore di ordini ", era stato indotto al delitto di requisizione arbitraria dalla "ambizione di attuare un proprio piano, che sperava fosse approvato dalle autorità di Berlino", ed al delitto di violenza contro cittadini italiani dalla "speranza che le più alte gerarchie avrebbero visto in lui l'uomo di pronta iniziativa, superiore ad ogni pregiudizio di ordine giuridico o morale, capace di colpire e di reprimere col massimo rigore".

Veniva quindi posto in rilievo il convincimento espresso dal giudice di prima istanza, che aveva ravvisato nella "sfrenata ed aberrante ambizione dell'uomo la causale dell'uno e dell'altro delitto". Valutate le esposte risultanze della sentenza il Tribunale concludeva l'indagine escludendo la sussistenza di un movente politico con l'affermare che "l'ambizione personale di apparire più severo degli altri agli occhi dei superiori fu il vero e il solo motivo determinante" della condotta criminosa del condannato.

Avverso la suddetta ordinanza KAPPLER proponeva in termini ricorso per annullamento, ed il suo difensore ritualmente presentava i motivi.

Tali motivi , coordinati con gli argomenti addotti nell'istanza, espressamente richiamati dalla difesa, ed ordinati secondo un criterio di successione logica corrispondente al sostanziale contenuto ed alla crescente portata giuridica delle varie ragioni e censure allegate, deducono:

  1. inosservanza della lettera a ) dell'art. 1 del citato decreto indulgenziale dell'ultima parte dell'art.8 del codice penale, in relazione all'art. 387 n.1 del codice penale militare pace, per la mancata applicazione dell'amnistia concessa con detta disposizione:

    a) perché non si è tenuto conto della distinzione fra motivi primi ed intimi, da un lato, e motivi determinanti al reato in senso tecnico, dall'altro;
    b) perché non si è tenuto conto della compatibilità giuridico-psicologica fra ambizione e fine politico;
  2. inosservanza dell'art.1, ultima parte, del decreto indulgenziale, in relazione all'art.387 n.1 codice penale militare pace, per avere limitato l'esame alla sola sentenza di condanna, omettendo di estenderlo agli atti del procedimento, e di disporre gli opportuni accertamenti;
  3. mancanza di motivazione (artt. 475 n,4 codice procedura penale e 387 n.3 codice penale militare pace):

    a) per avere omesso ogni esame delle risultanze processuali richiamate dal difensore nella istanza di applicazione dell'amnistia;
    b) per avere omesso ogni esame delle argomentazioni difensive sulla sussistenza dei moventi politici;


OSSERVA IN DIRITTO

Nessuna delle censure contenute nel primo motivo di ricorso appare fondata.

La distinzione fra motivi intimi e motivi determinanti al delitto è indiscutibile. Come esattamente osservato dalla difesa, il diritto è norma di condotta, che prende in considerazione l'operare umano nelle sue manifestazioni esteriori, e non i segreti impulsi psichici, gli occulti sentimenti che agiscono nella interiorità della psiche. L'oscuro caleidoscopio di rappresentazioni psicologiche che agita le coscienze è fuori del dominio delle norme penali, ed a queste inaccessibile, sicché motivo giuridicamente rilevante è solo quello che si rileva all'esterno, improntando di sé l'azione (Cass. 26 aprile 1948, Sordello, in Giust.pen. 1948, II, 794; Cass.8 giugno 1955, Zanchetta, in Giust.pen. 1956, II, 380; Cass. 6 settembre 1957, Koranakis, in Giust.pen. 1958, II, 1).

La compatibilità del movente politico con l'ambizione, l'onore, il desiderio di vantaggi personali, esattamente affermata dalla giurisprudenza (Cass.22 gennaio 1955, Pezzino, in Giust.pen. 1955, II, 855; Cass.8 giugno 1955, Zanchetta, in Giust.pen. 1956, II, 380; Cass. n.9 aprile 1956 Vivona, in Giust.pen. 1956, II, 679), è anche essa fuori discussione, in quanto la legge si riferisce espressamente al delitto determinato, "in tutto o in parte", da motivi politici.

Ma si deve tener conto, in base al principio generale della causalità, imperante anche nel mondo dei processi psichici, che la dinamogenia dell'atto di volizione presuppone l'affiorare dal profondo della coscienza di uno o più motivi intimi, che nel conflitto con i moventi opposti prevalgono su questi e determinano la volontà ad infrangere la norma penale.

Qualsiasi segreto impulso, ivi comprese ovviamente l'ambizione, può pertanto prevalere sulle contrarie rappresentazioni psicologiche, divenendo da occulto, oscuro e primitivo sentimento, motivo finale che nella condotta criminosa si esteriorizza e si rivela.

Pur volendo dunque prescindere dal fatto che la decisione impugnata non contrasta con gli elementari principi che discendono dalla distinzione e dalla compatibilità suddette, il richiamo della difesa a tali principi appare nella fattispecie del tutto inconferente, in quanto il Tribunale Militare Territoriale di Roma con l'ordinanza in esame ha escluso il concorso e, comunque, la sussistenza di moventi politici, dimostrando, in base alle risultanze sopra esposte, che "vero è solo motivo determinante" delle azioni criminose, da queste rivelato, era stata l'ambizione personale del condannato.

Questo apprezzamento di fatto, motivato adeguatamente, in perfetta armonia con il giudizio di merito espresso dalla sentenza di condanna, non è sindacabile in sede di giudizio di legittimità (Cass.22 gennaio 1955, Pezzino, cit.; T.S.M. 21 febbraio 1956, Reder, in Riv.pen. 1957, II, 712; Cass.9 aprile 1956, Vivona cit.).

Non sussiste la violazione di legge lamentata col secondo motivo di ricorso, in quanto l'esame degli atti processuali e l'esercizio della facoltà di disporre accertamenti sono subordinati , seconda la chiara lettera della legge, alla insufficienza ai fini del convincimento del giudice, delle risultanze della sentenza di condanna.

L'invocato esame degli atti processuali non avrebbe potuto d'altra parte indurre un diverso convincimento, in quanto detti atti, valutati nel loro complesso dimostrano inequivocabilmente lo spirito di prepotenza e di violenza che ha animato la condotta di Herbert KAPPLER, sicché sarebbe stato contrario a principi di legge di ragione qualificarne le azioni come reati soggettivamente politici (cfr.Cass. 6 febbraio 1954, Prodi, in Arch. pen. 1954, II, 672; Cass. 9 aprile 1956, Vivona cit.).

L'esame anzidetto e gli accertamenti richiesti, infine, non avrebbero potuto determinare una diversa decisione, per le ragioni indicate di seguito, in relazione alle censure mosse col terzo motivo di ricorso.

Tali censure hanno contenuto reciprocamente complementare. Invero le deposizioni testimoniali e dichiarazioni, indicate in narrativa e richiamate dal difensore nella prima censura del terzo motivo di ricorso, dovrebbero esser sintomatiche della scelta politica invito animo compiuta dal condannato fra i suoi sentimenti di umanità e la fedeltà agli interessi della Germania; le argomentazioni difensive richiamate nell'altra censura dello stesso motivo di ricorso presuppongono a loro volta la sussistenza del movente di tutelare i predetti interessi politici del terzo Raich.

Ciò posto, è palese la opportunità di esaminare preliminarmente la rilevanza di tale movente nel nostro ordinamento giuridico, ai fini dell'applicazione del beneficio invocato.

L'esito di questa indagine, se negativo, rende invero superflua la valutazione della efficacia probante delle richiamate risultanze di causa, e consente di esaminare congiuntamente le due doglianze difensive, concernenti le lacune della motivazione della ordinanza impugnata, per stabilire se tali lacune importino la eccepita nullità del provvedimento per mancanza di motivazione.

Premesso che il Tribunale ha correttamente escluso dall'ambito dei delitti oggettivamente politici i reati contro le leggi e gli usi della guerra (conf. T.S.M. 13 marzo 1950, Wagener, in Riv.pen. 1950, II, 765 e T.S.M: 21 febbraio 1956, Reder, in Riv.pen.1957, II, 712), accogliendo l'esatta tesi difensiva che riguarda la possibilità, per tutti i reati militari, di rientrare nel novero dei delitti soggettivamente politici (conf. T.S.M. 1 luglio 1949, Benedetti, in Giust. pen. 1949, II, 839, 520), si deve ora affrontare la questione fondamentale proposta dal difensore, concernente in sostanza la nozione del movente politico ed i limiti di tale nozione.

Per la risoluzione del quesito, va rilevato in primo luogo che la previsione del reato soggettivamente politico risponde anzitutto ad una esigenza di tutela, perché l'interesse politico, che può ben essere aggredito mediante un reato comune, rimarrebbe altrimenti privo di quella più consona tutela che si realizza appunto attraverso tale qualificazione.

E' evidente poi la rispondenza ad una esigenza di equità, in quanto la previsione in parola assicura identità di trattamento giuridico a tutte le persone che comunque violano interessi politici statuali e diritti politici del cittadino.

Dalla considerazione di dette esigenze, dalla valutazione della ratio e dell'oggetto specifico della tutela penale si desume che non può ipotizzarsi, per il delitto soggettivamente politico, una categoria di interessi più ampia di quella prevista per il reato oggettivamente politico.

Nella definizione del delitto politico in senso soggettivo, il significato del termine "politico" deve dunque acquisirsi attraverso l'accezione dello stesso termine, espressa nella definizione del delitto oggettivamente politico. Pertanto movente non può essere che quello inteso ad offendere o a conservare un interesse politico dello Stato, ovvero ad aggredire un delitto politico del cittadino, attraverso la realizzazione di un reato che non sia oggettivamente politico.

Si deve ora ricordare che nella costruzione normativa della categoria dei delitti politici, il legislatore - nell'attingere al criterio obiettivo ed a quello subiettivo - ha sempre diretto il riferimento alla Stato italiano ed al cittadino italiano.

E' indicativa in proposito la soppressione della congiunzione e dell'aggettivo "sociali", che in sede di lavori preparatori erano stati aggiunti alla espressione "motivi politici". Tale soppressione conferma l'idea della inesistenza di interessi politici al di fuori dello Stato.

Argomentazioni perentorie ed insuperabili si desumono poi dal sistema. Infatti, non può revocarsi in dubbio che per cittadino la legge intenda quello italiano, attesa la contrapposizione sempre posta dall'ordinamento, attesa la contrapposizione sempre posta dall'ordinamento giuridico penale fra cittadino e straniero. il riferimento esclusivo agli interessi dello Stato italiano risulta poi dalla considerazione della espressa previsione della tutela di interessi politici stranieri nel capo IV del titolo I del libro II del codice penale, nonché del fatto che il legislatore, quando ha ritenuto di estendere la tutela allo Stato estero alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano, ha stabilito specifiche parificazioni (art. 268 codice penale), ed infine dal rilievo della carenza, nonostante la parificazione suddetta, di una tutela incondizionata degli interessi degli Stati alleati o associati.

Queste osservazioni denotano da sole l'inconsistenza della tesi difensiva, secondo la quale, essendosi la lotta politica dilatata sul piano storico fino a coinvolgere blocchi di Stati, il movente politico dovrebbe essere operante anche ad un livello supernazionale. Se si può ragionevolmente ammettere che deve ritenrsi determinato da movente politico il delitto tendente al raggiungimento degli scopi della vita associata anche di aggregati minori dello Stato, essendo delitto soggettivamente politico quello compiuto nell'interesse dello Stato in genere sia sul piano nazionale, sia entro un ambito territoriale più ristretto (Cass. 22 gennaio 1955, Pezzino , in Giust.pen.1956, II, 679), si deve escludere il contrario, cioè la rilevanza degli interessi politici estranei alla Nazione ed allo Stato italiani.

Né a diverso avviso può condurre il riferimento all'istituto della estradizione, che il più delle volte importa, come rilevato dalla difesa, un'indagine di natura politica in relazione aghi interessi e diritti di uno stato estero o di un cittadino straniero.

Infatti, in tanto è possibile tale indagine, in quanto le convenzioni internazionali, integrative, limitatamente all'istituto della estradizione, che il più delle volte importa, come rilevato dalla difesa, un'indagine di natura politica in relazione agli interessi e diritti di uno Stato estero o di un cittadino straniero.

Infatti, in tanto è possibile tale indagine, in quanto le convenzioni internazionali, integrative, limitatamente all'istituto in parola, delle disposizioni contenute nell'art.8 codice penale, implicitamente si riferiscono agli interessi dello Stato contraente ed ai diritti politici del cittadino straniero.

Concludendo, si può tranquillamente affermare che il movente, peraltro sì tardivamente conclamato, di tutelare gli interessi politici della Germania, è assolutamente irrilevante ai fini dell'applicazione dell'amnistia de qua agitur.

E' evidente in conseguenza che le risultanze processuali richiamate dal difensore e le argomentazioni dallo stesso addotte non erano potenzialmente decisive, non erano cioè tali da indurre a ritenere che, se tenute presenti, avrebbero determinato una diversa decisione (Cass., Sez. I, 27 novembre 1952, Biffi, in Giust. pen. 1953, III, 298, 269; Sez. III, 30 maggio 1955, Camarda, in Giust. pen. 1956, III, 61,91). Nella prospettata situazione, considerato che il giudice della esecuzione ha compiutamente ha compiutamente esposto le ragioni le ragioni del suo convincimento, è pacifico che, le lacune della motivazione, l'esame incompleto delle istanze e delle tesi difensive non importano la nullità del provvedimento per mancanza di motivazione (cfr., oltre alle citate massime in c. Biffi e Camarda, Cass. 26 marzo 1957, Dolce, in Giust. pen. 1957, III, 502, 645; Cass. 17 ottobre 1957, Furloni, in Giust. pen. 1958, III, 530, 528; e, da ultimo, Cass. 15 maggio 1959, Vavarotto, in Giust. pen. 1959, III, 620, 723).

Per tutte le considerazioni che precedono, il ricorso non può ritenersi fondato, e deve essere in conseguenza respinto;

Visti gli articoli citati e l' art.531 codice di procedura penale,

CHIEDE

al Tribunale Supremo Militare di volere con sentenza in camera di consiglio rigettare il ricorso proposto da KAPPLER Herbert avverso l'ordinanza in data 16 febbraio 1960 del tribunale militare territoriale di Roma.

Roma, li 20 agosto 1960

IL PROCURATORE GENERALE MILITARE DELLA REPUBBLICA
f.to Enrico Santacroce


IL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE

adottandone la motivazione;

rigetta il ricorso proposto da KAPPLER Herbert avverso l'ordinanza in data 16 febbraio 1960 del Tribunale Militare Territoriale di Roma, e condanna il ricorrente al pagamento delle maggiori spese.

Roma, li venticinque ottobre millenovecentosessanta.

IL RELATORE
f.to Chinnici

IL PRESIDENTE
f.to Silli


  • Prefazione
  • Sentenza n. 631, del Tribunale Militare Territoriale di Roma, in data 20.07.1948
  • Ordinanza dibattimentale del Tribunale Militare Territoriale di Roma in data 03.05.1948
  • Ordinanza dibattimentale del Tribunale Militare di Roma in data 18.06.1948
  • Ordinanza dibattimentale del Tribunale Militare di Roma in data 06.07.1948
  • Ricorso presentato dall'imputato Kappler in data 02.11.1948
  • Sentenza n.1714, del Tribunale Supremo Militare di Roma, in data 25.10.1952
  • Sentenza n. 26 Sezioni unite penali della Corte di Cassazione, in data 19.12.1953
  • Prefazione
  • Istanza del difensore di Kappler, in data 27.12.1959
  • Richiesta del Pubblico Ministero presso la Procura Militare di Roma, in data 01.02.1960
  • Ordinanza dibattimentale del Tribunale Militare di Roma, in data 16.02.1960
  • Sentenza del Tribunale Supremo Militare di Roma, in data 25.10.1960
  • Istanza del difensore di Kappler, in data 26.04.1973
  • Richiesta del Pubblico Ministero presso la Procura Militare di Roma, in data 08.06.1973
  • Ordinanza dibattimentale del Tribunale Militare di Roma, in data 31.01.1974
  • Istanza di Kappler, in data 04.04.1974
  • Decreto del Ministero della Difesa, in data 12.03.1976
  • Ordinanza del Giudice Militare di Sorveglianza, in data 30.08.1976
  • Richiesta del Pubblico Ministero presso la Procura Militare di Roma, in data 02.10.1976 "Rigetto dell'istanza di liberazione condizionale presentata dal Kappler"
  • Ordinanza dibattimentale del Tribunale Militare di Roma, in data 10.11.1976
  • Ricorso del Pubblico Ministero presso la Procura Militare di Roma, in data 23.11.1976, avverso le Ordinanze del 10.11.1976 e 23.11.1976
  • Decreto del Magistrato di Sorveglianza in data 09.12.1976
  • Sentenza n° 397 del Tribunale Supremo Militare del 15.12.1976
  • Decreto del Ministero della Difesa, in data 16.08.1977
  • Ordinanza di Esecuzione della pena, in data 16.08.1977
  • Richiesta del Pubblico Ministero presso la Procura Militare di Roma, per estinzione della pena per morte del reo, in data 15.06.1978
  • Sentenza morte del reo 21.07.1978
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