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Ricorso presentato dall'imputato Kappler in data 02.11.1948


ECC.MO TRIBUNALE SUPREMO MILITARE

Motivi di ricorso per il ten. col. HERBERT KAPPLER avverso la sentenza pronunziata il 20.07.1948 dal Tribunale Militare Territoriale di Roma

Art. 103 u. e. Costituzione, art. 34 p. I. e 475 n. 3 cpp, art. 387 p. I n. 3 CPMP

Subordinatamente alla questione dell'attuale difetto di giurisdizione di qualsiasi autorità italiana, in primo grado la difesa del ricorrente aveva chiesto dichiararsi l'incompetenza del giudice militare.

Per la norma costituzionale citata, l'esercizio alla giurisdizione penale militare in tempo di pace è vincolato a due presupposti, uno oggettivo, la natura militare del reato, l'altro subiettivo, l'appartenenza del soggetto attivo di esso alle Forze armate.

La sentenza impugnata afferma l'esistenza del presupposto obiettivo senza occuparsi di dimostrarla. In realtà, circa la " violenza mediante omicidio " non v'è dubbio. La " requisizione arbitraria ", invece, è stata sostituita, a richiesta del PM in sede di discussione, alla originaria "estorsione". Riservando separata doglianza sulla condanna per fatto diverso di quello enunciato nella richiesta di citazione e non altrimenti contestato, si osserva esse sino alla fine proceduto per un reato comune, sottratto, come tale, al giudice militare, e che ad esso, per connessione, sottrae anche il reato militare concorrente di violenza mediante omicidio.

Quanto al presupposto subiettivo, la sentenza afferma che nella dizione dell' art. 103 "appartenenti alle Forze armate" vanno compresi anche i militari nemici, motivando il suo assunto colla differenza fra tale dizione e quella dell'art. 26 della Legge di guerra, "Forze armate dello

Stato italiano", e dell'art. 2 CPMP, "Forze armate dello Stato". Certo, queste due norme, dirette a indicare un criterio di appartenenza, non potevano prescindere da simili specificazioni; tuttavia la formula costituzionale, diversa perchè intesa ad altro scopo, ha eguale contenuto.

Nè valgono in contrario le considerazioni di opportunità addotte. Infatti, l'indubbia maggiore attitudine del giudice militare a conoscere dei reati militari, non toglie che quando il soggetto attivo non appartenga ad alcuna forza armata l'incompetenza sia a tutti ammessa. Parimenti il riferimento all'art. 32 p. I n. 5 CPMG non serve, trattandosi appunto di vedere se la Costituzione abbia o meno innovato al riguardo. Che ad essa non sia sfuggita l'esigenza derivante dalla maggiore attitudine del giudice speciale, nella sentenza si afferma, ma non si dimostra, cade dinanzi alla precedente osservazione sui reati militari per mancanza della qualità militare nel soggetto attivo attribuiti alla cognizione del giudice ordinario. Infine, l'identità di trattamento processuale, prevista, non fra militari nazionali e militari nemici in genere, come la sentenza pretende, ma dall'art. 63 della Convenzione di Ginevra 27/07/1929 tra militari nazionali e militari nemici prigionieri di guerra, è qui irrilevante, poiché il ricorrente non è prigioniero italiano. Si tratta, comunque, di una norma che vale in quanto ricevuta nel diritto interno (per il RD 23/10/1930 n. 1615, sulla esecutività della Convenzione in Italia); e una successiva norma di diritto interno, quale la Costituzione, può quindi, prescindendo dagli obblighi internazionali, modificarne l'applicazione nello Stato.

Piuttosto, la sentenza ha trascurato - nonostante la difesa vi avesse insistito in arringa - il criterio decisivo per l'interpretazione della formula costituzionale, l'impiego, cioè, della stessa formula nello stesso testo in significato non equivoco. La dizione "Forze armate" ricorre negli art. 52 u.e. 87 comma 9; in entrambi i casi è indubbio che essa equivale a "Forze armate dello Stato". Se dunque l'art. 103 avesse voluto intendere qualcosa di diverso lo avrebbe detto. Nè in contrario vale richiamarsi alla genericità consueta delle norme costituzionali: altro è infatti esprimersi genericamente, altro usare termini identici in accezioni diverse.

La giurisdizione del giudice militare pertanto escluse; in ogni caso, la sentenza difetta di motivazione sul punto.

II e segg.

a presentarsi successivamente.

Roma 2 novembre 1948

Italo Galassi

 

 

  • Prefazione
  • Sentenza n. 631, del Tribunale Militare Territoriale di Roma, in data 20.07.1948
  • Ordinanza dibattimentale del Tribunale Militare Territoriale di Roma in data 03.05.1948
  • Ordinanza dibattimentale del Tribunale Militare di Roma in data 18.06.1948
  • Ordinanza dibattimentale del Tribunale Militare di Roma in data 06.07.1948
  • Ricorso presentato dall'imputato Kappler in data 02.11.1948
  • Sentenza n.1714, del Tribunale Supremo Militare di Roma, in data 25.10.1952
  • Sentenza n. 26 Sezioni unite penali della Corte di Cassazione, in data 19.12.1953
  • Prefazione
  • Istanza del difensore di Kappler, in data 27.12.1959
  • Richiesta del Pubblico Ministero presso la Procura Militare di Roma, in data 01.02.1960
  • Ordinanza dibattimentale del Tribunale Militare di Roma, in data 16.02.1960
  • Sentenza del Tribunale Supremo Militare di Roma, in data 25.10.1960
  • Istanza del difensore di Kappler, in data 26.04.1973
  • Richiesta del Pubblico Ministero presso la Procura Militare di Roma, in data 08.06.1973
  • Ordinanza dibattimentale del Tribunale Militare di Roma, in data 31.01.1974
  • Istanza di Kappler, in data 04.04.1974
  • Decreto del Ministero della Difesa, in data 12.03.1976
  • Ordinanza del Giudice Militare di Sorveglianza, in data 30.08.1976
  • Richiesta del Pubblico Ministero presso la Procura Militare di Roma, in data 02.10.1976 "Rigetto dell'istanza di liberazione condizionale presentata dal Kappler"
  • Ordinanza dibattimentale del Tribunale Militare di Roma, in data 10.11.1976
  • Ricorso del Pubblico Ministero presso la Procura Militare di Roma, in data 23.11.1976, avverso le Ordinanze del 10.11.1976 e 23.11.1976
  • Decreto del Magistrato di Sorveglianza in data 09.12.1976
  • Sentenza n° 397 del Tribunale Supremo Militare del 15.12.1976
  • Decreto del Ministero della Difesa, in data 16.08.1977
  • Ordinanza di Esecuzione della pena, in data 16.08.1977
  • Richiesta del Pubblico Ministero presso la Procura Militare di Roma, per estinzione della pena per morte del reo, in data 15.06.1978
  • Sentenza morte del reo 21.07.1978
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