Il Tribunale Militare Territoriale di Roma, riunito in Camera di Consiglio,
ha emesso la seguente:
ORDINANZA
sulla istanza delle difesa, la quale ha chiesto:
- A scioglimento della riserva fatta dal Tribunale nell'ordinanza del 28.5.48 ammettersi come testimoni il maresciallo Kesserling i generali Maekensen e Maeltaer;
- Rinviarsi il procedimento e rinnovarsi la citazione relativamente ai testi citati e non comparsi Beelitz, Carboni, Haster, Hanser, Kranehetter e Schwarzer;
- Ordinarsi una perizia da farsi espletare da generali italiani al fine di accertare e stabilire la situazione di Roma alla data del 23 marzo 1944 nel quadro delle operazioni belliche sul fronte italiano.
Sentito il P.M., il quale ha concluso per il rigetto di tutte e tre le istanze difensive.
OSSERVA
Il Collegio si era riservato di decidere circa l'ammissione dei testi Kesserling, Markensen e Maeltaer dopo avere accertato la particolare natura dei Tribunali che li aveva condannati. Accertata tale natura ed esaminata la questione in relazione all'art. 2 del D.L.Lgt. 20 luglio 1944 n.162, il quale dispone che le sentenze pronunziate dai Tribunali militari alleati avranno valore ad ogni effetto come se pronunziate dai Tribunali italiani, si ritiene esatta la tesi difensiva secondo la quale la norma citata si riferisce alle sentenze pronunziate dai Tribunali militari alleati prima della sua entrata in vigore. Ma, sebbene i generali tedeschi predetti siano stati giudicati e condannati, nel 1946 e nel 1947, da Tribunali stranieri, le sentenze dei quali non hanno alcuna efficacia di per se stesse sul territorio italiano, rimane il fatto che dagli atti del presente procedimento si rivela la possibilità di una correità dei generali medesimi con gli attuali imputati. Ciò ha un'importanza decisiva per stabilire se essi possano essere assunti o meno come testimoni. La Corte di Cassazione, in una sentenza del 10 settembre 1945 (Vedi in Rivista penale 1946, parte II pag.250-251) ha posto il principio per cui, onde sorga l'inammissibilità della testimonianza ai sensi dell'art. 348 c.p.p. non è necessario che la posizione di correo sia processualmente stabilita e sia in atto, ma basta che dagli atti assunti se ne riveli la possibilità. Principio questo che, sebbene non sia condiviso da tutta la dottrina e non sia pacifico in giurisprudenza, appare al Collegio giuridicamente fondato, in quanto il legislatore, all'art. 348 c.p.p. parlando di "imputato dello stesso reato" ha voluto che non fosse chiamato a deporre, non solo chi processualmente ha assunto la qualità di imputato, ma anche chi, in base agli atti, la può assumere da un momento all'altro, e ciò per evitare deposizioni portate naturalmente a falsare la verità per evidenti ragioni personali. Ma, a parte la risoluzione della questione sulla inammissibilità dei testi in quanto dagli atti emerga la possibilità di una loro correità con gli imputati, il Collegio ritiene che, in relazione a quanto è risultato dagli atti del dibattimento ed alle stesse affermazioni dell'imputato Kappler, la testimonianza dei citati generali non è necessaria ai fini di giustizia. Le circostanze, difatti, sulle quali quegli ufficiali dovrebbero deporre sono risultate chiarite nel corso del procedimento e non si mostrano rilevanti per il giudizio. Circa la richiesta per la rinnovazione della citazione ai testi citati e non comparsi Beelitz, Carboni, Haster, Hanser, Kranebitter e Schwarzer ed il rinvio del procedimento, si ritiene che le posizioni sulle quali sono chiamati a deporre i citati testimoni, in relazione alle attuali risultanze dibattimentali, non si mostrano necessarie ai fini di giustizia. Invero, molta parte di tali posizioni sono rimaste chiarite, mentre altra parte non ha rilevanza per il giudizio. La terza istanza ripropone sostanzialmente la richiesta avanzata dalla difesa nell'udienza del 29 maggio 1948 e rigettata con l'ordinanza emessa nella stessa udienza. Come si è detto allora, la richiesta di perizia avrebbe dovuto essere proposta, a norma degli artt. 415 e 147 c.p.p., almeno tre giorni prima del dibattimento. Pertanto, a parte che l'istanza è presentata fuori termini, tenuto conto anche che, allo stato degli atti, non sono emersi fondati indizi che rendono necessaria una perizia, va aggiunto che le circostanze sulle quali viene chiesta la perizia attengono a scienze (scienza militare e scienza giuridica) sulle quali il Tribunale militare, per la sua composizione, ha una particolare cognizione. Non ricorre, quindi, l'ipotesi prevista dall'art. 314 c.p.p., in base alla quale può manifestarsi la necessità di una perizia.
P.Q.M.
Visti gli artt. 438 e 439 c.p.p.
RESPINGE
le tre istanze della difesa
ORDINA
la prescrizione dal dibattimento.
Roma, 06.07.1948
Seguono firme