Convegno
"L'Ordinamento Giudiziario militare nei suoi riflessi internazionali"
Ordinamento Giudiziario spagnolo
1. Brevi cenni storici
La giurisdizione militare in Spagna esiste sin da tempi remoti. Tralasciando epoche piú antiche, si può già verificare la sua esistenza negli eserciti permanenti che furono costituiti in Spagna, come in altre nazioni dell'Europa, agli inizi dell'età moderna.
In questo periodo storico, la giurisdizione militare viene regolata dalle cosiddette "Ordenanzas Militares" (Ordinanze Militari) tra le quali possiamo citare come esempio le "Prime Ordinanze della Fiandra" (Primeras Ordenanzas de Flandes) che il principe Alessandro Farnese diede ai suoi Eserciti nel 1587, in nome di Filippo II.
Caratteristica delle regole stabilite dai citati testi legali, che sará come poi vedremo una nota che resterá fino ai nostri giorni, è il vincolo della giurisdizione al Comando Militare: chi comanda possiede la facoltà di giudicare.
Lo stesso criterio viene mantenuto nelle leggi penali militari emesse in Spagna verso la fine del secolo scorso, nell'ambito del processo di codificazione: Legge di Organizzazione ed Attribuzioni dei Tribunali Militari del 1884 e Codice di Giustizia Militare del 1890, quest'ultimo raccoglie le disposizioni penali, organiche processuali e disciplinari.
La stessa tecnica e gli stessi principi (attribuzione della potestà giurisdizionale al Comando e regolazione per mezzo di un unico testo legale degli aspetti organici, processuali e penali) vennero raccolti nel Codice di Giustizia Militare del 1945, che è il diretto antecedente dell' odierno sistema giudiziario militare spagnolo: l'autorità giudiziaria era il Comandante Generale della Regione, il quale esercitava la sua potestà giurisdizionale tramite i "Consigli di Guerra", esistendo altresí nella cupola della giurisdizione, un organo militare, il Consiglio Supremo di Giustizia Militare, il quale aveva il compito di giudicare i ricorsi in Cassazione contro le sentenze pronunciate dai Consigli di Guerra.
I Consigli di Guerra avevano una composizione mista: presieduti da un'ufficiale con il grado di Colonnello, erano composti da 3 ufficiali delle armi e da un'ufficiale del Corpo Giuridico che agiva da relatore, consulente tecnico in Diritto e redattore della sentenza.
2. Caratteristiche del sistema giudiziario militare odierno
In seguito alla pubblicazione della nuova Costituzione nel 1978, venne avviata la riforma della legislazione militare che è culminata nei testi ora in vigore, che regolano in maniera specifica le materie disciplinari, penali organiche e processuali, e che sono i seguenti:
- Legge Organica 12/85 del 27 novembre, sul Regime Disciplinare delle Forze Armate.
- Legge Organica 13/85 del 9 dicembre, (Codice Penale Militare).
- Legge Organica 4/87 del 15 luglio, sulle Competenze ed Organizzazione della Giurisdizione Militare.
- Legge Organica 2/89 del 13 aprile, Procedurale Militare.
Questa nuova legislazione ha introdotto importanti novità in merito alla regolamentazione precedente, tra cui possiamo segnalare:
- La riduzione delle competenze della giurisdizione all'ambito prettamente castrense, estendendosi dentro di quest'ultimo, al campo penale ed alla tutela giurisdizionale in via disciplinare.
- La totale separazione tra la funzione giurisdizionale e l'esercizio del comando: la funzione giurisdizionale ora viene esercitata da giudici e tribunali indipendenti dal Comando e sono retti dal principio della inamovibilità.
- La rigorosa applicazione del principio di unità giurisdizionale, che viene garantito perchè il vertice della giurisdizione militare è stato inserito nella Corte di Cassazione, come una delle Sezioni che la compongono (la così detta Quinta Sala).
Andremo ora ad analizzare le caratteristiche dell'attuale sistema giudiziario militare spagnolo, dividendo la nostra esposizione nei seguenti punti:
- Competenze della giurisdizione militare.
- Organizzazione ed attribuzioni delle Preture e Tribunali militari spagnoli; faremo anche un breve cenno allo statuto personale dei suoi componenti.
- Organizzazione e funzioni della Procura Giuridico Militare.
- Il diritto alla difesa presso la giurisdizione militare.
- Breve esposizione dei principali processi penali militari.
- Cenni ad altre rilevanti caratteristiche del sistema giudiziario militare spagnolo.
- Conclusioni.
3. Competenze della giurisdizione militare
Come abbiamo già detto, le competenze della giurisdizione militare riguardano due materie:
- Materia penale (avviamento di un processo per incriminazioni militari).
- Tutela giurisdizionale nell'ambito della disciplina (revisione da parte dei Tribunali Militari della legalità delle sanzioni disciplinari imposte dai comandi militari al personale ai loro ordini).
Andiamo ora ad analizzarle una alla volta.
a. La competenza penale
La competenza penale della giurisdizione militare varia la sua estensione, in conseguenza del fatto che si tratti di tempo di pace o di guerra, e nel primo caso, effettua una distinzione tra le truppe spagnole che si trovano in territorio nazionale o all' estero.
(1) In tempo di pace, la giurisdizione militare ha la facoltà di processare i seguenti reati:
(a) Quelli annoverati nel Codice Penale Militare (CPM) che standardizza le condotte che costituiscono i reati militari.
(b) Quelli relativi all'eventuale dichiarazione di "stato di assedio", dichiarazione che può aumentare la competenza della giurisdizione militare, alla quale viene anche attribuito il riconoscimento dei specifici reati comuni.
Al riguardo, possiamo dire, che la maggior parte dei reati militari (cioè quelli compresi nel Codice Penale Militare) possono essere compiuti soltanto dal personale militare, che in base all'art. 8 del CPM sono, agli effetti penali:
- Coloro che in qualità di militari di professione, fanno parte dell'organico permanente delle Forze Armate.
- Coloro che si trovano ad effettuare il servizio militare obbligatorio (Leva).
- Gli allievi dei corsi delle Accademie o Scuole Militari.
- Il personale in servizio permanente effettivo presso i ruoli di Complemento o Riserva Navale.
- Coloro che essendo stati mobilitati o militarizzati per decisione del Governo, si trovino a prestare qualsiasi servizio presso le forze armate.
Tuttavia, alcuni reati militari possono essere commessi anche da civili, per esempio:
- L'irruzione (ingresso senza autorizzazione) in una base, caserma o stabilimento militare.
- La simulazione di un reato militare (simulare di essere responsabili o vittime di un reato attributo alla giurisdizione militare).
- Le violenze o costrizioni verso coloro che fanno parte di Tribunali Militari ed altri (pochi) generi di reati.
(2) In caso di presenza permanente o temporanea fuori dal territorio nazionale delle Forze o Unità spagnole, in tempo di pace, saranno osservate le seguenti regole:
(a) Se esistono Trattati, accordi o convenzioni internazionali con i paesi in cui saranno dislocate le truppe, questi saranno applicati e la giurisdizione militare spagnola riconoscerá i reati segnalati dai suddetti Trattati. Un esempio molto conosciuto lo troviamo nelle disposizioni dettate dall'art. 7 dell'Accordo di Londra di giugno 1951, in merito allo Statuto delle Forze della NATO.
(b) Se non esistono i suddetti Accordi, allora la giurisdizione militare avrá la piena competenza di riconoscere tutti i reati delineati nella legislazione spagnola, purché ci siano simultaneamente le seguenti due condizioni:
- Che l'imputato sia spagnolo.
- Che il reato sia stato compiuto in atto di servizio o in luoghi occupati dalle Forze o Unità militari spagnole.
(3) In tempo di guerra, la giurisdizione militare è estesa anche ai seguenti reati e colpe:
- Quelli che sono definiti nei Trattati con Potenze o Organizzazioni alleate;
- Quelli comuni, se verrá disposto da una legge;
- Tutti i reati delineati nella legislazione spagnola, se sono stati commessi fuori dal territorio nazionale e l'accusato é militare spagnolo o personale che si trova con le Forze o Unità spagnole.
- Tutti i reati commessi dai prigionieri di guerra.
Precisiamo che per "tempo di guerra" s'intende, in conformità all'articolo 14 del Codice Penale Militare, il periodo di tempo che inizia con la dichiarazione formale di guerra, - la mobilitazione è decretata per una guerra imminente o con lo scoppio generale delle ostilità con potenza straniera - e finisce nel momento della sua conclusione.
b. La competenza in materia di revisione delle sanzioni disciplinari
La legge organica del Regime Disciplinare delle Forze Armate conferisce ai comandi militari la facoltà d'imporre sanzioni disciplinari (di carattere amministrativo) al personale ai loro ordini per infrazioni piú ó meno gravi eventualmente commesse.
Ma allo stesso tempo concede a colui il quale sia stata applicata una sanzione disciplinare la possibilità di fare ricorso contro la sanzione che gli è stata imposta. Esiste una prima via di ricorso, presso il superiore del Comando militare che ha imposto la sanzione (ricorso di tipo amministrativo), ma per una completa garanzia dei diritti di colui a cui è stata applicata una sanzione disciplinare, la nuova legislazione ha anche introdotto la possibilità di una seconda via di ricorso chiamata ricorso contenzioso disciplinare militare che si puó produrre:
- contro le infrazioni gravi e contro le sanzioni disciplinari straordinarie (gravi).
- contro le infrazioni lievi, ma in questo caso soltanto quando le sanzioni siano state di restrizione della libertà (consegna). In questi casi, il ricorso viene indicato come "contenzioso disciplinare militare preferente e sommario".
Infine, ed anche se non ne abbiamo ancora fatto cenno, esiste un terzo campo di competenza della giurisdizione militare ovvero, quella che puó anche imporre sanzioni a coloro che intervengono nei processi giudiziari militari ed a coloro che infrangono le norme di comportamento durante la fase orale.
4. Organizzazione ed attribuzioni delle preture e tribunali militari spagnoli
a. La giurisdizione militare spagnola forma parte del Potere Giudiziario dello Stato, che viene regolato dal principio della "unità giurisdizionale", proclamata nell'art. 117 della Costituzione spagnola. Non si tratta di una giurisdizione "straordinaria" anche se trattasi di una giurisdizione specializzata che, non spezza il principio della unità della giurisdizione; ciò è dimostrato dal fatto che:
- al vertice della giurisdizione è collocata la Corte di Cassazione, comune a tutti gli ordini giurisdizionali (Civile, Penale, Sociale, Amministrativo e Militare);
- al Consiglio Superiore della Magistratura, organo di Governo della Magistratura, è riconosciuta la facoltà d'ispezione su tutti gli organi che costituiscono la giurisdizione militare.
Ora passiamo ad esporre questi organi, la loro composizione e le loro principali attribuzioni, facendo una distinzione tra gli organi collegiali (Tribunali) e gli organi unipersonali (Preture).
b. Organi collegiali
(1) Il Tribunale Supremo (Sala Quinta - Militare)
(a) Composizione
La Sala "Militare" della Corte di Cassazione è composta da un Presidente e sette magistrati. Quattro degli otto membri della Sala provengono dalla Magistratura civile e gli altri quattro dal Corpo Giuridico Militare.
I magistrati che provengono dalla Magistratura Civile sono nominati con le stesse modalità dei magistrati del Tribunale Supremo.
I magistrati che provengono dal Corpo Giuridico vengono nominati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Consiglio Superiore della Magistratura.
Dopo essere stati designati, acquisiscono a tutti gli effetti la condizione e lo status di Magistrati della Corte di Cassazione, passando nella situazione di congedo dalle Forze Armate, senza possibilità di ritorno.
(b) Attribuzioni
La Sala "Militare" della Corte di Cassazione, in campo penale, si occupa di:
- ricorsi in cassazione e di revisione contro le risoluzioni pronunciate dai Tribunali inferiori;
- processare i reati attribuiti ai Comandanti Generali, ai Tenenti Generali, Ammiragli ed al personale civile che abbia per legge un foro speciale per il quale possano essere giudicati soltanto dalla Corte di Cassazione.
Nel campo contenzioso disciplinare di:
- ricorsi contro sanzioni imposte dal Ministro della Difesa.
(2) Il Tribunale Militare Centrale
Il Tribunale Militare Centrale ha la competenza di tutto il territorio nazionale e la sua sede si trova a Madrid.
(a) Composizione
Il Tribunale Militare Centrale é composto da:
- Un Presidente (Consigliere Togato del Corpo Giuridico, pari a Generale di Divisione).
- Quattro Consiglieri del Corpo Giuridico (Generali Auditori).
- Due Consiglieri Militari (Generali di Brigata o Contrammiragli) nominati per sorteggio ad ogni causa.
Tuttavia, per emettere una sentenza, sia nelle cause penali sia per i contenziosi disciplinari, c'è bisogno dei membri appartenenti al Corpo Giuridico, di modo che il Tribunale è composto da un Presidente, due Consiglieri del Corpo Giuridico (cosiddetti Togati) ed i due consiglieri Militari.
(b) Attribuzioni
Nell'ambito penale Il Tribunale Militare Centrale giudica i reati imputati ad Ufficiali con grado uguale o superiore a quello di Maggiore.
Nell'ambito contenzioso disciplinare, prende le decisioni riguardanti i ricorsi contro le sanzioni imposte dal Sottosegretario alla Difesa ed Ufficiali Generali.
(3) Tribunali Militari Territoriali
Esistono cinque Tribunali Militari Territoriali, ogn'uno di loro con competenza su una parte del territorio nazionale. Sono:
- T.M.T. 1º: Con sede a Madrid e competenza sulla Regione Centrale, Valencia e Baleares.
- T.M.T. 2º: Con sede a Siviglia e competenza su Andalucia, Ceuta e Melilla.
- T.M.T. 3º: Con sede a Barcellona e competenza sulla Catalogna ed Aragón.
- T.M.T. 4º: Con sede a La Coruña e competenza sul resto del Nord della Spagna.
- T.M.T. 5º: Con sede a Tenerife e competenza sulle Isole Canarie.
(a) Composizione
I Tribunali Militari Territoriali, per emettere sentenze in materie di loro competenze, sono formati da:
- Un Presidente (Colonnello o Tenente Colonnello del Corpo Giuridico).
- Due Consiglieri del Corpo Giuridico (Maggiori).
- Due Consiglieri Militari (Maggiori), nominati per sorteggio ad ogni causa, tra coloro che sono in servizio presso le Unità della rispettiva Regione.
(b) Attribuzioni
Nell'ambito penale, è di loro competenza processare i reati imputati al personale militare fino al grado di Capitano ed i civili senza foro speciale presso la giurisdizione ordinaria.
Nell'ambito contenzioso disciplinare, spetta loro decidere sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari imposte dai Comandi con grado inferiore a Generale.
c. organi "unipersonali"
(1) Pretori Togati Militari Centrali
Sono due, con sede a Madrid e tutto il territorio nazionale é di loro competenza.
Sono cariche rivestite da Colonnelli del Corpo Giuridico ed il loro compito fondamentale è avviare ed istruire (indagini preliminari) i processi di cui spetta prendere decisioni al Tribunale Militare Centrale.
(2) Pretori Togati Militari Territoriali
Sono distribuiti in tutto il territorio spagnolo. Sono cariche rivestite da Ufficiali del Corpo Giuridico con grado di Capitano, Maggiore o Tenente Colonnello.
Il loro compito principale è l'avvio e l'istruttoria dei processi per reati di competenza dei Tribunali Militari Territoriali.
Inoltre svolgono anche la "vigilanza penitenziaria" degli stabilimenti penitenziari militari che si trovino nel loro territorio.
(3) Organi giudiziari che accompagnano le Forze spagnole fuori dal territorio nazionale
La legge prevede la possibilità che in caso di dislocamento delle forze spagnole fuori dal territorio nazionale, queste possano essere affiancate da una o piú preture togate, designate specificamente. Il numero delle preture e l' assegnazione dei loro membri, in questi casi, spetta al Ministro della Difesa, dietro proposta del Tribunale Militare Centrale.
Ai Tribunali Militari con sede a Madrid, spetta processare i reati militari commessi fuori dal territorio nazionale spagnolo, sebbene questi possono decidere che - qualora le circostanze lo ritengano opportuno, in relazione ai fatti accaduti o perché serva di esempio - l'atto processuale si svolga nel luogo dove è stata effettuata l'istruttoria o le indagini preliminari.
d. Statuto del personale degli organi giudiziali militari
(1) Statuto personale
Anche se nei Tribunali Militari collaborano Consiglieri Militari, sono i membri del Corpo Giuridico Militare coloro che esercitano le funzioni giudiziali in maniera vera e propria.
I membri del Corpo Giuridico Militare possono svolgere funzioni di consulenza, o funzioni giudiziali.
In questo caso, dal momento in cui esercitano tali funzioni, il loro regime si riveste delle garanzie necessarie per assicurare la loro indipendenza. Queste garanzie possono riassumersi nelle seguenti note:
- Inamovibilità: I membri degli organi giudiziali militari non possono essere allontanati dalla loro carica, trasferiti, sospesi o ritirati, tranne che nei casi e con le garanzie stabilite dalla legge.
- Se ritengono di subire pressioni di qualunque genere, debbono mettere a conoscenza dei fatti il Consiglio Generale del Potere Giudiziale, senza intaccare la possibilità di poter avviare loro stessi le azioni giudiziarie che ritengano opportune.
- Non sono soggetti al normale regime disciplinare previsto per tutti i militari.
Per mancanze di carattere prettamente militare, possono essere puniti dal Ministro della Difesa o dal Capo del Corpo Giuridico. Per presunte mancanze nell'esercizio delle loro funzioni giudiziali si segue un procedimento particolare.
(2) Come accedere al Corpo Giuridico Militare
Si puó accedere al Corpo Giuridico Militare per concorso, al quale possono prendere parte tutti gli spagnoli maggiorenni, laureati in diritto, sia uomini che donne. Le donne non hanno alcuna restrizione nell'assegnazione delle cariche giudiziarie nel Corpo e sono sullo stesso piano di uguaglianza con gli uomini. Anzi, negli ultimi anni si è verificato che il numero delle donne che sono entrate a formar parte del Corpo è leggermente superiore a quello degli uomini.
Esistono limiti di età per accedere al Corpo, dipendenti dal tipo di accesso (libero concorso oppure promozione interna).
Il Corpo Giuridico Militare è uno dei Corpi Comuni delle Forze Armate.
5. Organizzazione e funzioni della Procura giuridico militare
L'esercizio della giurisdizione militare si basa sul principio accusatorio. Senza accusa non c'è processo. Allo stesso modo che in tanti altri sistemi giudiziali penali, l'accusa puó essere mantenuta dal Pubblico Ministero (Procuratore) o dall' accusatore individuale.
Entrambe le figure esistono nell'ambito della giurisdizione militare spagnola.
La Procura Giuridico Militare è formata anche da membri del Corpo Giuridico Militare e dipende in ultima istanza dal Procuratore Generale dello Stato. Vale a dire, forma parte della Procura Generale della Repubblica.
La sua organizzazione é parallela all'organizzazione dei Tribunali Militari. Esiste una Procura Giuridica Militare costituita in ogn'uno dei Tribunali Militari esistenti. In questo modo, possiamo distinguere:
- La Procura del Tribunale Supremo (chiamata Procura Togata).
- La Procura del Tribunale Militare Centrale.
- La Procura di ogn'uno dei cinque Tribunali Militari Territoriali.
Le funzioni della Procura sono ben note: promuovere l'azione della giustizia in difesa della legalità. Per questo motivo, i procuratori militari agiscono, essendo soggetti ai principi di legalità, imparzialità e dipendenza gerarchica.
Per quanto riguarda l'accusa individuale, l'unica particolarità è che non puó essere esercitata nell'ambito della giurisdizione militare se l'accusato ed il danneggiato sono entrambi militari e tra di loro esiste un rapporto gerarchico di dipendenza.
6. Il diritto alla difesa presso la giurisdizione militare
Nel sistema in vigore nel Codice di Giustizia Militare del 1945, il diritto alla difesa veniva riconosciuto ad ogni imputato, il quale poteva liberamente scegliere un difensore, e quindi, poteva nominare un avvocato o semplicemente un'ufficiale di sua fiducia, anche se non era un esperto in diritto. Nel caso in cui l'imputato non nominasse alcun difensore, gliene veniva assegnato uno "d'ufficio", scelto tra un gruppo di ufficiali - nominati a turno effettivi - nell'unità alla quale apparteneva l'accusato.
Con la riforma della Giurisdizione militare attuata con le leggi indicate all'inizio, questo sistema è cambiato sostanzialmente poiché continua ad essere riconosciuto il diritto alla difesa, ma adesso questo diritto puó essere garantito soltanto da una persona esperta in diritto, per cui tutti i difensori che intervengono dinnanzi la Giurisdizione Militare devono essere ed esercitare la professione di avvocato.
Con questa condizione l'accusato puó scegliere il difensore che desideri o richiedere un avvocato difensore d'ufficio. Se l'imputato non ne fa richiesta, l'organo giudiziale gliene assegnerá uno.
Nell'ambito della giurisdizione militare, vige anche il principio dell'assistenza giuridica gratuita per coloro che non hanno mezzi economici per pagare un avvocato.
7. Procedure penali militari
Nell'ambito della giurisdizione militare, le principali procedure giudiziarie sono:
a. Le indagini preliminari: ovvero le procedure volte ad eseguire le azioni essenziali, avviate per definire la natura e le circostanze del fatto, le persone coinvolte e la procedura penale di applicazione. Si concludono in uno dei seguenti modi:
- l'archiviazione, se si ritiene che il fatto indagato non costituisce un reato penale;
- la decisione di proseguire le indagini nel quadro di un processo penale militare tra quelli che indicheró piú avanti.;
- la decisione di incompetenza a favore della giurisdizione ordinaria, se si ritiene che il fatto indagato costituisca un reato comune.
b. Indagini preparatorie: si tratta di una procedura particolare, caratterizzata da una maggiore rapidità nella sua tramitazione e che viene impiegata nell'istruzione di cause per reati specifici, quali: la diserzione, l'abbandono del posto di servizio e l'abbandono del luogo di residenza.
c. Cause: questa è la procedura ordinaria seguita per procedere nei confronti dei reati militari. E' composta dalle seguenti fasi:
- Fase di ricerca;
- Fase di giudizio orale, che incomincia alla conclusione della fase di ricerca e finisce con lo svolgimento del processo;
- Esecuzione della sentenza.
d. Infine, esiste anche una procedura particolare, per il solo tempo di guerra, chiamata "procedura sommaria" intesa a procedere nei confronti dei reati gravi che riguardino la morale, la disciplina o la sicurezza delle unità, delle navi, dei velivoli o delle basi militari.
8. Altri elementi d'interesse
sono quelli:
- Che i Comandi Militari Superiori (Capo Stato Maggiore Difesa, Capi di Stato Maggiore dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, Generali Comandanti di Regione) hanno la possibilità di fare ricorso in Cassazione contro le sentenze dei Tribunali Militari, se ritengono che esse danneggino la disciplina delle loro unità (particolarità che merita di essere segnalata perché normalmente possono fare ricorso in Cassazione soltanto coloro che sono stati coinvolti nel processo).
- Che l'esecuzione delle pene imposte a militari dai tribunali militari si devono eseguire nei penitenziari militari.
- Che la pena di morte è stata recentemente soppressa dal Codice Penale Militare, dove era prevista per alcuni reati in tempo di guerra.
- Che la condanna di alcune figure delittuose puó comportare, come pena principale o complementare, la perdita del grado, ovvero il ritiro dalle Forze Armate.
- Che gli arresti e la prigione preventiva dei militari, (accordati sia dagli organi giudiziari militari che da quegli ordinari), devono eseguirsi negli stabilimenti militari.
- Che la legge processuale criminale (prevista per la giurisdizione ordinaria) è di tipo aggiuntivo per la legislazione processuale militare.
9. Conclusioni
a. La Giurisdizione Militare spagnola viene esercitata sia in tempo di pace che in tempo di guerra.
b. La Giurisdizione Militare forma parte integrante del Potere Giudiziale dello Stato, e segue il principio dell'unità giurisdizionale.
c. La Giurisdizione Militare si rifà agli stessi principi della Giurisdizione ordinaria: indipendenza, inamovibilità, responsabilità e assoggettamento totale alla Legge. Offre le stesse garanzie penali e processuali della giurisdizione ordinaria.
d. Per ora non esistono progetti di riforma sostanziale della medesima, sebbene ci siano dei progetti di ridistribuzione territoriale di alcuni organi giudiziari (progetto di nuova legge di assetto).
Relatore
Ten. Col. Jaime COLL BENEJAM
Addetto Militare presso l'Ambasciata di Spagna