- reati militari in senso stretto, ossia quelli relativi al servizio, i reati di assenza, di disobbedienza, di insubordinazione, di abuso di autorità, di attività politica illegale, i reati commessi in tempo di guerra (che prevedono sanzioni più severe rispetto ai corrispettivi in tempo di pace);
- reati comuni commessi da militari contro le Forze armate o altri militari, quali l'omicidio, l'omicidio colposo, le lesioni colpose, la minaccia e la coercizione, il furto, l'appropriazione indebita, l'estorsione, la ricettazione, la contraffazione, la frode, la violazione del segreto d'ufficio e l'abuso di pubblico ufficio;
- reati di inosservanza degli obblighi di leva: il coscritto che rifiuti in toto di prestare servizio militare presso le Forze armate e non faccia richiesta di prestare servizio civile sostitutivo viene giudicato da un tribunale militare.
Sono considerati militari e, quindi, soggetti alla giurisdizione dei tribunali militari:
- il personale in servizio permanente delle Forze armate;
- i coscritti che effettuano il servizio militare, armato o non armato;
- le donne in servizio volontario nazionale;
- gli studenti in addestramento per il servizio militare regolare presso le Forze armate;
- il personale militare del servizio di guardia di frontiera;
- il personale impiegato nelle operazioni di peacekeeping.
La procedura penale militare prevede che siano le Forze armate ad occuparsi delle indagini preliminari relative ai procedimenti militari. Più specificatamente, se un militare è sospettato di un reato, è obbligo del suo superiore disciplinare iniziare le indagini.
A dirigere le indagini preliminari sono gli ufficiali con potere di arresto, il comandante dell'unità di base e i superiori disciplinari, il comandante e l'ufficiale esecutivo della guarnigione, il Capo della Sezione Investigativa dello Stato Maggiore della Difesa (Comando Generale), gli ufficiali di Polizia militare e i consulenti legali.
L'indagine preliminare è svolta da personale dell'unità stessa solo nei casi più semplici e meno importanti, che normalmente si concludono con procedimenti disciplinari.
Per i casi più gravi, le indagini preliminari sono effettuate dalla Sezione Investigativa dello Stato Maggiore della Difesa, che dispone di personale con funzioni di polizia che, in genere, ha maturato esperienza tra le Forze di Polizia civile.
Nelle indagini preliminari condotte da personale delle Forze armate si osservano le stesse norme che valgono per le indagini condotte dalla Polizia civile.
In alcuni casi, per garantire l'imparzialità delle indagini o dove lo richieda la gravità del reato commesso (omicidio etc.), le indagini preliminari possono essere affidate alla Polizia civile del luogo in cui il reato è stato commesso.
Per un reato di competenza del tribunale militare e punibile con una multa, può essere inflitta una sanzione disciplinare in luogo della multa stessa.
Il ricorso ai procedimenti disciplinari è possibile solo se non ci sono circostanze specifiche che richiedono che il caso sia trattato in una corte di giustizia.
Costituiscono impedimento alla soluzione del procedimento disciplinare i seguenti casi:
- il colpevole non è più militare;
- la parte lesa chiede che la questione sia trattata da una corte di giustizia;
- il caso è connesso ad un altro trattato presso una corte di giustizia;
- concorso nello stesso reato da parte di persona giudicata da una corte di giustizia (non sarebbe conveniente instaurare due procedimenti separati).
Le sanzioni disciplinari consistono nelle punizioni quali la detenzione, la multa, la consegna in caserma e l'ammonimento o nelle correzioni quali il diniego di congedi extra e il rimprovero.
Se un caso trattato da un tribunale militare non viene risolto con procedura disciplinare, l'ufficiale comandante l'unità deve decidere, a conclusione delle indagini preliminari, se la documentazione debba essere inviata al pubblico ministero per l'eventuale incriminazione.
L'azione penale per i reati che richiedono la procedura militare è svolta dal Pubblico Ministero Distrettuale, incaricato di tale compito dal Procuratore Generale; in questa funzione, la giurisdizione del pubblico ministero si estende su tutto il Paese.
Il Procuratore Generale ha assegnati 39 Procuratori Distrettuali per la gestione (oltre al carico di lavoro ordinario) dei reati militari.
I reati commessi da maggiori o da ufficiali di grado superiore sono trattati da una Corte d'Appello di prima istanza. In questi casi, l'azione penale è gestita da un Procuratore di Stato, a meno che il Procuratore Generale non assegni specificatamente il caso ad un Procuratore Distrettuale. Di norma, i reati commessi da militari di grado elevato sono assegnati ai Procuratori Distrettuali; solo nei casi più gravi, di grande rilievo per la comunità, al Procuratore di Stato.
Va rilevato che in Finlandia il Procuratore non dirige le indagini preliminari. Tuttavia, l'ufficiale che conduce tali indagini deve comunicare al pubblico ministero i casi su cui sta investigando, salvo i più semplici, in modo che questi possa verificarne l'adeguatezza.
Il pubblico ministero ha l'autorità di ordinare che si conducano indagini preliminari o supplementi di indagine, oltre ad impartire all'ufficiale che conduce le indagini le istruzioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi dell'indagine stessa. Quando è stata effettuata un'indagine preliminare per ordine di un pubblico ministero, nei casi da gestire con procedura militare, dipende da quel pubblico ministero decidere se assumere il caso per valutare le ipotesi di incriminazione, anche se il comandante abbia in realtà deciso di non inviargli gli atti relativi.
Il pubblico ministero procede esattamente come per i casi comuni. Tuttavia, per i reati militari la discrezionalità del pubblico ministero (decisione di non procedere quando vi sia presunzione di colpevolezza) è più limitata che nella procedura comune, in quanto non si può tener conto dello scarso rilievo del reato o della giovane età di chi l'ha commesso.
D'altro canto, nei casi in cui è la parte lesa a richiedere che sia promossa l'azione penale, il pubblico ministero ha maggiore discrezionalità nelle cause militari che in quelle comuni. Per quanto riguarda le prime, esse possono essere intentate anche se la parte lesa non ne abbia fatto richiesta.
Il pubblico ministero che ha promosso l'azione segue il caso in tutti i gradi di giudizio.
Varie sono le corti competenti a giudicare per i reati militari, attualmente, 20 Corti Distrettuali e una Corte d'Appello.
Avverso una sentenza della Corte d'Appello si ricorre presso la Corte Suprema, senza impedimenti. Se una Corte distrettuale decide su un caso militare in prima istanza, il giudizio della Corte d'Appello può essere ancora impugnato davanti alla Corte Suprema, se questa lo ammette.
Il collegio giudicante per le cause militari è composto, oltre che da magistrati ordinari, da due giudici militari. La composizione dei collegi varia, a seconda del grado di giudizio, nel modo seguente:
- presso una Corte Distrettuale - un giudice ordinario e due giudici militari, uno dei quali ufficiale e l'altro di grado inferiore, da sottufficiale a soldato semplice;
- presso la Corte d'Appello - tre magistrati ordinari e due giudici militari, con il grado almeno di maggiore;
- presso la Corte Suprema - 5 giudici ordinari e due giudici militari, con il grado almeno di colonnello.
I giudici militari non sono giudici togati, ma sono tuttavia membri della Corte con potere decisionale pari a quello dei magistrati.