
Cenni sulla Giustizia Militare
L'art. 221 della vigente Costituzione Nazionale Colombiana stabilisce che i delitti commessi, nell'esercizio del servizio prestato (esclusi quelli di tortura, genocidio e sparizione forzata), dagli
appartenenti - in servizio attivo - alla Forza Pubblica (formata da militari di leva, volontari e professionisti dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare nonché dal corpo armato permanente di natura civile costituente la Polizia Nazionale) sono giudicati, in tempo di pace ed in tempo di guerra, dalla Corte Marziale o dai Tribunali Militari secondo le norme del Codice Penale Militare approvato con il decreto n.1541 dell'11.08.2000 in ottemperanza alla legge n.522 del 12.08.1999.
I magistrati militari hanno status e funzioni analoghe ai magistrati dei Tribunali Superiori del Distretto giudiziario della Giustizia Ordinaria e sono posti, assieme ai giudici militari (appartenenti alla Forza Pubblica in servizio o in congedo) che integrano i collegi, in una determinata organizzazione operativa al di fuori della linea di comando, per cui non vigono per essi vincoli di subordinazione con la Forza di appartenenza.
Il processo militare si svolge su due gradi di giudizio, salvo le eccezioni stabilite dalla legge: in primo grado, presso le Corti di Giustizia costituite presso ciascuna delle componenti della Forza Pubblica; in secondo grado presso il Tribunale Superiore Militare, il cui presidente è il Comandante Generale delle Forze Armate. E' possibile ricorrere alla Sala di Cassazione Penale presso la Corte Suprema di Giustizia nei casi previsti dalla legge.
La giurisdizione penale militare è riservata agli appartenenti alla Forza Pubblica: in caso di concorso di persone nel reato militare, i concorrenti civili, anche in caso di proclamazione dello stato di emergenza nazionale, dovranno essere sempre giudicati dall'autorità giudiziaria ordinaria.