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Lo Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale


Lo Statuto della Corte penale internazionale si compone di un preambolo e di 128 articoli, suddivisi in 13 parti.

Il preambolo richiama l'eredità condivisa scaturente dalle culture dei popoli della terra, ricorda e riconosce che i gravissimi crimini che nel corso di questo secolo hanno colpito milioni di uomini, donne e bambini, rendendoli vittime di inimmaginabili atrocità, costituiscono una minaccia alla pace, alla sicurezza e al benessere del mondo, e, infine, sottolinea l'esigenza avvertita dalla comunità internazionale nel suo insieme di non lasciare impuniti tali crimini. Di qui, la decisione di pervenire alla creazione di una Corte penale internazionale indipendente e permanente, collegata alle Nazioni Unite.

Le varie parti possono essere riassunte in estrema sintesi come segue:

Parte I - Istituzione della Corte

Viene innanzi tutto prevista (art.1) la istituzione di una Corte penale internazionale, come istituzione permanente, dotata del potere di esercitare la sua giurisdizione su persone, in relazione ai crimini più gravi aventi rilevanza internazionale, nei limiti previsti dallo Statuto, e nel rispetto del principio di complementarità nei riguardi delle giurisdizioni nazionali penali.

La Corte sarà collegata alle Nazioni Unite (art.2) per mezzo di un accordo da approvarsi dall'Assemblea degli Stati Parti dello Statuto e concluso dal Presidente della Corte in nome della stessa.

La sede della Corte (art.3) è stabilita all'Aia (Paesi Bassi); essa, tuttavia, potrà decidere di riunirsi altrove.

La Corte (art.4) sarà dotata di personalità giuridica internazionale e potrà esercitare le sue funzioni nel territorio di ogni Stato Parte o anche sulla base di speciali accordi nel territorio di ogni altro Stato.

Parte II - Giurisdizione, ammissibilità, e diritto applicabile

E' questa una delle parti più importanti dello Statuto, suddivisa in cinque argomenti principali:

a) Crimini rientranti nella giurisdizione della Corte (art. 5 e segg.)

E' previsto che la giurisdizione della Corte si eserciti oltre che sui cosiddetti core-crimes (genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra) anche sui crimini di aggressione. Peraltro, la configurazione di quest'ultima fattispecie viene rinviata ad un momento successivo (non essendo stata ritenuta soddisfacente la definizione adottata, come già accennato, nel 1974) e sarà attuata mediante emendamenti o in occasione della Conferenza di revisione che sarà tenuta sette anni dopo l'entrata in vigore dello Statuto (artt.121 e 123).

Sono stati esclusi, per il momento i treaty-crimes (terrorismo, traffico di stupefacenti, crimini contro il personale dell'ONU), l'esame dei quali viene raccomandato alla Conferenza di cui sopra, in base ad una risoluzione approvata su sollecitazione di numerosi Stati caraibici.

La definizione del crimine di genocidio (art.6) riflette quella già contenuta nella Convenzione sulla prevenzione e repressione del crimine di genocidio del 9 dicembre 1948.

Assai numerose sono le fattispecie considerate crimini contro l'umanità (art.7), alcune delle quali, come riduzione in schiavitù, comprendente la tratta delle donne e dei minori, forzata sparizione di persone, persecuzione per motivi razziali, religiosi o di genere, stupro e gravidanza forzata (forced pregnancy), queste ultime due comprese anche tra i crimini di guerra, sono state elaborate e sostenute dalla delegazione italiana.

Per quanto riguarda i crimini di guerra (art.8) va premesso che è stata respinta l'ipotesi di una soglia minima di gravità (threshold), prevedendosi peraltro (1° comma) che la Corte dovrà interessarsi di tali crimini "in particolare" quando questi rientrano nell'ambito di un piano o di una politica, o fanno parte di una serie di crimini analoghi commessi su vasta scala.

In essi sono stati ricompresi -per quanto riguarda i conflitti internazionali- da un lato i crimini previsti dalle Convenzioni di Ginevra del 1949, dall'altro altre gravi violazioni delle leggi e delle consuetudini applicabili nei conflitti armati internazionali nel contesto consolidato del diritto internazionale, compresi, ad esempio, attacchi diretti e intenzionali contro la popolazione civile, in quanto tale, o contro civili che non prendono parte alle ostilità, ovvero contro personale, installazioni, attrezzature, unità o veicoli impiegati nell'ambito di una missione di soccorso umanitaria o di mantenimento della pace secondo la Carta delle Nazioni Unite, attacchi che comportino perdite sproporzionate di civili o danni sproporzionati all'ambiente, il trasferimento da parte della potenza occupante di parte della sua popolazione civile nel territorio occupato ovvero l'espulsione della popolazione del territorio occupato, o, infine, attacchi contro ospedali, edifici storici o destinati alla religione, all'istruzione, all'arte, alla scienza o a fini di carità.

E' inoltre classificato come crimine di guerra l'impiego di varie categorie di armi, quali ad esempio veleno, armi avvelenate, gas asfissianti o tossici, pallottole ad espansione (c.d. dum dum).

Al contrario, la configurazione come crimine dell'uso di armi indiscriminate (armi nucleari, chimiche e batteriologiche, mine antipersona) è stata rinviata ad un annesso allo Statuto da definirsi in base alla già richiamata procedura di cui agli artt. 121 e 123.

Per quanto riguarda i conflitti di carattere non internazionale, vengono in primo luogo (art.8, 2, c) richiamati gli atti considerati all'art.3 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, cui poi vengono aggiunte (art.8, 2, e) altre gravi violazioni delle leggi e delle consuetudini applicabili ai conflitti armati di natura non internazionale, con la precisazione (art.8, 2, d-f) che lo Statuto non si applica a situazioni di semplice disordine interno.

Infine (art.9), per facilitare alla Corte l'interpretazione e l'applicazione degli artt. 6 - 7- 8, lo Statuto affida all'Assemblea degli Stati Parti l'adozione (a maggioranza di due terzi) di un atto denominato "elementi dei crimini".

b) Condizioni per l'esercizio della giurisdizione

Per quanto concerne la competenza della Corte ratione temporis viene stabilito (art.11) che questa si dispiegherà solo nei confronti dei crimini commessi dopo l'entrata in vigore dello Statuto.

Il Procuratore potrà iniziare una inchiesta di sua iniziativa (motu proprio-art.15) o su deferimento del caso da parte di uno Stato (art.14), ma in tali casi la giurisdizione della Corte sarà possibile (art.12) se lo Stato sul cui territorio è stato commesso il crimine (locus commissi delicti) ovvero lo Stato di nazionalità dell'accusato, od anche entrambi, siano parti dello Statuto (giurisdizione automatica).

Peraltro, con una norma transitoria (art.124) è attribuita a ciascuno Stato Parte il diritto di dichiarare di non accettare, per un periodo di sette anni dall'entrata in vigore dello Statuto, la competenza della Corte per i crimini di guerra commessi sul proprio territorio o addebitati a propri cittadini.

Il Procuratore potrà avviare una indagine anche su richiesta del Consiglio di Sicurezza ai sensi del cap.VII della Carta delle Nazioni Unite (minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale): in tal caso (art.13) non è richiesta alcuna condizione per l'esercizio della giurisdizione della Corte.

Altro connotato importante è la complementarità (art. 17) della giurisdizione della Corte. Essa, cioè, non avrà carattere primario, ma potrà esercitarsi solo se gli Stati interessati non hanno manifestato la volontà o la capacità di avviare le indagini e celebrare il processo. Varie ipotesi di ammissibilità dei casi sottoposti alla Corte sono poi previste, sempre in ragione della complementarità, così come le ipotesi di contestazione della giurisdizione da parte dell'accusato o degli Stati (artt. 18 - 19).

Infine, ancora nel solco della complementarità, viene previsto il principio del ne bis in idem, peraltro con due eccezioni, entrambe riferite a casi di processi svolti dinnanzi a giurisdizioni diverse da quella della Corte: la prima (art.20, 3, a), ove il processo sia meramente servito a sottrarre l'accusato alla sua responsabilità penale per crimini di competenza della Corte; la seconda (art. 20, 3, b), qualora il processo sia stato svolto in modo non indipendente o non imparziale e in maniera incompatibile con la volontà di giudicare in modo effettivo (processo farsa).

c) Poteri del Procuratore

Il potere di indagine del Procuratore, che come già detto potrà essere esercitato motu proprio, anche sulla base di informazioni ricevute da organizzazioni non governative (art.15, 2), sarà condizionato all'autorizzazione (art.15, 3-4-5) della Camera dei giudizi preliminari, competente a valutare la ragionevolezza dell'accusa. Sarà riconosciuta alle vittime (art.15, 3) la possibilità di indirizzare petizioni alla Camera, secondo le emanande Regole Procedurali e di ammissibilità delle Prove.

d) Poteri del Consiglio di Sicurezza

Il Consiglio di sicurezza avrà facoltà (art.16) di richiedere la sospensione delle indagini, con apposita risoluzione adottata ai sensi del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. In tal caso, per i dodici mesi successivi, rinnovabili mediante nuova richiesta, le indagini rimangono sospese.

e) Norme applicabili

Le norme applicabili (art.21) saranno, in linea primaria, lo Statuto e le emanande Regole di procedura e prova; in linea secondaria, i trattati e i principi sanciti dal diritto internazionale, ivi compresi quelli del diritto internazionale dei conflitti armati; in mancanza, i principi generali dei sistemi giuridici nazionali.

Parte III - Principi generali di diritto penale

Vengono espressamente definiti i seguenti principi: nullum crimen sine lege, divieto di analogia e favor rei (art.22); nulla poena sine lege (art.23); irretroattività ratione personae (art.24).

L'individualità della responsabilità penale (art.25) non pregiudica la responsabilità degli Stati secondo il diritto internazionale.

La Corte non avrà giurisdizione nei confronti dei minori di 18 anni (art.26) al momento della commissione del crimine.

Un importante principio di esclusione di qualsivoglia immunità (art.27) comporterà la irrilevanza, ai fini della responsabilità penale e della irrogazione della pena, della posizione ufficiale della persona accusata (ad esempio: Capi di Stato o di governo, membri di un governo o di un parlamento).

Particolarmente rilevanti, almeno per quel che qui ci interessa, il principio di responsabilità dei capi militari e di altri superiori gerarchici (art.28), nonché quello, seppur mitigato da alcune eccezioni, della irrilevanza ai fini della responsabilità penale di aver agito per ordini superiori (art.33), con esplicita precisazione che sono da considerarsi sempre manifestamente illegali gli ordini di commettere un genocidio o crimini contro l'umanità.

E' stabilita inoltre l'imprescrittibilità (art.29) dei crimini soggetti alla giurisdizione della Corte.

L'elemento psicologico del reato (art.30) si riferisce ai ben noti concetti di intenzione e consapevolezza, mentre per i casi di esclusione della responsabilità penale (art.31) sono analiticamente richiamate le situazioni che danno luogo a vizio di mente, stato di intossicazione involontario, legittima difesa e stato di necessità. Sono anche previsti ulteriori casi di esclusione della responsabilità, quali l'errore di fatto e l'errore di diritto (art.32).

Parte IV - Composizione ed amministrazione della Corte

Gli organi della Corte sono individuati come segue (art.34): una Presidenza, una Sezione di appello, una Sezione di primo grado, una Sezione dei giudizi preliminari, un Ufficio del Procuratore, una Cancelleria.

Lo Statuto prevede (art.35) che tutti i giudici saranno eletti a tempo pieno, anche se in un primo momento, per ovvie implicazioni finanziarie, solo quelli facenti parte della Presidenza opereranno a tempo pieno. Essi saranno 18, dovranno avere la cittadinanza di uno degli Stati Parti, ciascuno dei quali potrà esprimere un solo candidato e saranno prescelti, dall'Assemblea degli Stati Parti a scrutinio segreto, in base a particolari qualificazioni culturali e professionali elencate dettagliatamente, ivi comprese conoscenze linguistiche. I giudici eletti avranno, normalmente, un mandato di nove anni, non rinnovabile (art.36).

La Presidenza, composta dal Presidente e dal Primo e secondo Vicepresidente, eletti a maggioranza assoluta dei giudici, sarà responsabile per la corretta amministrazione della Corte, ad eccezione dell'Ufficio del Procuratore, ma previo accordo e consenso con il Procuratore stesso per tutte le questioni di interesse comune (art.38).

La Corte sarà organizzata in Sezioni (art.39): la Sezione degli appelli, composta dal Presidente e da altri quattro giudici; la Sezione di primo grado e la Sezione dei giudizi preliminari, composte ciascuna da almeno sei giudici.

L'effettivo esercizio delle funzioni giudiziarie sarà esercitato, in ciascuna delle dette Sezioni, dalle Camere.

La Camera di appello sarà composta da tutti i componenti della Sezione degli appelli.

La Camera processuale sarà composta da tre giudici della Sezione di primo grado.

La Camera dei giudizi preliminari sarà composta, a seconda dei casi, da stabilire con l'emanando Regolamento di procedura e di ammissibilità delle prove, o con tre giudici della Sezione dei giudizi preliminari, ovvero con uno solo di essi.

I giudici dovranno esercitare le loro funzioni (art.40) in completa indipendenza (essi rappresenteranno se stessi e non gli Stati), senza svolgere attività incompatibili e, se impiegati a tempo pieno, senza esercitare alcuna attività professionale.

Sono previsti (art.41) casi di esonero e di ricusazione dei giudici.

Per quanto riguarda l'Ufficio del Procuratore (art.42, con nove paragrafi), esso opererà indipendentemente, in quanto organo distinto nell'ambito della Corte. I membri di questo Ufficio non dovranno subire alcuna influenza dall'esterno. L'Ufficio sarà diretto dal Procuratore (c.2), con piena autorità su amministrazione, personale, installazioni e risorse, assistito da uno o più Vice procuratori, di nazionalità diverse dalla sua, tutti impiegati a tempo pieno.

Anche per essi sono prescritti (c.3) particolari requisiti morali, culturali, professionali e linguistici.

Il Procuratore sarà eletto (c.4), come i giudici, dall'Assemblea degli Stati Parti, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. Allo stesso modo sono eletti i Vice procuratori, sulla base di una lista, con tre candidati per ogni postoda ricoprire, presentata dal Procuratore. Il mandato, non rinnovabile, durerà, normalmente, nove anni.

E' vietato ad essi lo svolgimento (c.5) di attività incompatibili e l'esercizio di qualsiasi attività professionale.

Sono previsti casi di astensione (c.6), si cui decide il Presidente, e di ricusazione (c.7), su cui decide la Camera di appello (c.8).

E' prevista per il Procuratore la facoltà (c.9) di nominare consiglieri specialisti in diritto su particolari questioni.

La Cancelleria (art.43) sarà responsabile degli aspetti non giudiziari dell'amministrazione e dei servizi della Corte, fatte salve le funzioni e le competenze del Procuratore. Sarà diretta dal Cancelliere, principale funzionario amministrativo della Corte, sotto l'autorità del Presidente; egli potrà essere coadiuvato da un Vice cancelliere. Per entrambi tali funzionari sono prescritti (c.3) particolari requisiti morali, professionali e linguistici. L'elezione del Cancelliere sarà effettuata dai giudici, a maggioranza assoluta e scrutinio segreto. Egli opererà a tempo pieno e avrà un mandato di cinque anni, rinnovabile una sola volta. Nell'ambito del suo Ufficio, il Cancelliere istituirà (c.6) una Divisione di assistenza per le vittime e i testimoni, per le opportune misure di protezione e sicurezza a loro favore, in consultazione con l'Ufficio del Procuratore e avvalendosi di esperti nel campo delle vittime di traumi, in particolare di quelli derivanti da violenze sessuali.

E' previsto che la Corte e l'Ufficio del Procuratore possano eccezionalmente avvalersi di personale (art.44) offerto gratuitamente da Stati Parti o altre organizzazioni. Normalmente il personale è nominato, rispettivamente, dal Procuratore e dal Cancelliere, tra persone di alta competenza, integrità ed efficienza.

Sono stabiliti casi di rimozione dall'ufficio e sanzioni disciplinari, sia per i giudici che per i membri dell'Ufficio del Procuratore (artt. 46-47) .

Privilegi ed immunità sono previsti (art.48) per i Giudici, il Procuratore, il Cancelliere e per tutto il personale dei rispettivi Uffici, secondo un apposito accordo da emanare. Per tutti costoro, saranno stabiliti dall'Assemblea degli Stati Parti (art.49) gli importi delle retribuzioni, indennità e rimborsi.

Sono determinate (art.50) le lingue ufficiali (inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo) e le lingue di lavoro (inglese e francese) della Corte, ma il Regolamento di procedura e di prova potrà definire casi di utilizzabilità di altre lingue ufficiali come lingue di lavoro.

Tale Regolamento di procedura e di prova (art.51) entrerà in vigore all'atto della sua adozione a maggioranza di due terzi dei membri dell'Assemblea degli Stati Parti. Sono previste modalità di presentazione e approvazione di emendamenti. In caso di conflitto tra norme del Regolamento e norme dello Statuto, prevale quest'ultimo.

Infine, per assicurare il regolare svolgimento quotidiano dell'attività della Corte, sarà adottato, a maggioranza assoluta dei giudici, previa consultazione del Procuratore e del Cancelliere, il Regolamento della Corte (art.52), da sottoporre agli Stati Parti per eventuali osservazioni, da formulare entro sei mesi.

Parte V - Indagini ed esercizio dell'azione penale

Il Procuratore, per decidere se aprire o meno un'inchiesta, dovrà preliminarmente stabilire la sussistenza di una serie di condizioni (art.53), tranne, in determinate ipotesi, rivedere il proprio avviso su invito della Camera dei giudizi preliminari.

I doveri e poteri del Procuratore sono dettagliatamente stabiliti (art.54), prevedendosi una particolare tutela (divieto di divulgazione) delle informazioni e dei documenti da esso ottenuti in via confidenziale come elementi di prova.

I diritti delle persone coinvolte in una indagine sono parimenti disciplinati (art.55), riconoscendosi il diritto a non testimoniare contro se stesse, a non dichiararsi colpevoli, ad essere preventivamente avvertite delle indagini a loro carico, ad essere assistite da un difensore, ad essere interrogate in una lingua da loro compresa, ovvero, ad essere assistite da un interprete.

Una particolare serie di funzioni di impulso e di controllo sulle indagini investigative è attribuita (art.56-57) alla Camera dei giudizi preliminari. Di particolare rilievo il potere (art.57, 3, d) di autorizzare il Procuratore a prendere alcune misure in materia di inchiesta sul territorio di una Stato Parte, prima ancora di essersi assicurato la cooperazione di quest'ultimo, qualora si ritenga lo Stato in questione incapace di dar seguito ad una richiesta di cooperazione. Altra importante competenza attribuita alla Camera dei giudizi preliminari (art.58) è quella di emettere il mandato di arresto, su richiesta del Procuratore, sulla base di fondati motivi di reità e di necessarie esigenze cautelari.

La procedura di arresto e la detenzione preventiva a cura dello Stato Parte che ha ricevuto la richiesta di fermo, o di arresto e di consegna, sono eseguite (art.59) con l'osservanza della legislazione nazionale dello Stato medesimo, cui può essere richiesta la libertà provvisoria. In caso di concessione di quest'ultima, la Camera dei giudizi preliminari può chiedere rapporti periodici sul regime di libertà provvisoria.

Successivamente alla consegna della persona incriminata alla Corte o alla sua comparizione spontanea dinnanzi ad essa, la Camera dei giudizi preliminari esercita tutta una serie di attribuzioni (art.60) relative alla tutela dei diritti della persona indagata e al suo stato di detenzione o di libertà provvisoria.

Entro un termine ragionevole, la stessa Camera tiene un'udienza (art.61), alla presenza dell'accusato, o in sua assenza se ha rinunciato a presenziare ovvero se contumace o introvabile, per la convalida delle accuse su cui il Procuratore intende basarsi per chiedere il rinvio a giudizio. Il rifiuto di convalida non preclude la possibilità di una nuova richiesta, supportata da elementi probatori supplementari.

Parte VI - Processo

Normalmente, il processo avra luogo nella sede della Corte (art.62).

E' prescritta la presenza dell'imputato (art.63).

Sono stabilite tutta una serie di funzioni e di regole, da osservarsi dalla Sezione di primo grado (art.64) per assicurare equità e celerità del processo, le cui operazioni saranno accuratamente riportate in apposito verbale (art.64, 10), nonché le procedure che la stessa dovrà seguire in caso di ammissione di colpa da parte dell'imputato (art.65). Sono, inoltre, recepiti i principi di presunzione di innocenza (art.66, 1), di onere della prova a carico dell'accusa (art.66, 2) e di pubblicità dello svolgimento del processo (art.64, 7).

All'imputato sono riconosciuti una serie di diritti (art.67), tra cui: essere tempestivamente e dettagliatamente informato circa natura, causa e contenuto dell'imputazione, in una lingua da lui compresa e parlata; essere processato senza indebito ritardo; condurre la difesa personalmente o tramite legale di fiducia, ovvero, in mancanza, avvalersi dell'assistenza legale assegnata dalla Corte; avvalersi del gratuito patrocinio, in mancanza di mezzi sufficienti; non essere tenuto a confessare la propria colpevolezza; poter restare in silenzio, senza che ciò sia considerato un elemento a carico.

Particolari accorgimenti sono stabiliti a protezione delle vittime e dei testimoni (art.68). La Corte adotterà, quindi, ogni provvedimento utile per proteggere la loro sicurezza, benessere fisico e psicologico, dignità e riservatezza, con particolare riguardo all'età, al sesso, allo stato di salute e alla natura del reato. In tal senso, qualora lo ritenga opportuno, la Corte può decidere di tenere una parte del processo a porte chiuse.

La decisione sulla pertinenza o ammissibilità delle prove spetta alla Corte (art.69). In particolare, è prescritta per i testi la sottoscrizione di un impegno sulla veridicità della testimonianza, da rendere, di norma, personalmente. Può essere autorizzata la testimonianza registrata, con l'ausilio di tecnologia video o audio.

Sono previsti (art.70) reati contro l'amministrazione della giustizia (falsa testimonianza, produzione di prove false, corruzione di teste, intimidazione o corruzione di funzionari della Corte, etc.), per i quali procede la Corte, che peraltro ha facoltà di rimetterne l'esame alla giurisdizione degli Stati Parti.

Sanzioni amministrative possono essere comminate dalla Corte (art.71) per comportamenti scorretti o di disturbo nei confronti della stessa.

Una particolare e molto articolata procedura è prevista per la protezione delle informazioni o documenti che potrebbero pregiudicare interessi di sicurezza nazionale di uno Stato (art.72). In estrema sintesi, dopo aver esperito tutti i tentativi per risolvere la questione in maniera cooperativa con lo Stato interessato, in caso di conferma del diniego, la Corte potrà utilizzare solo le informazioni in suo possesso. Qualora il documento o l'informazione riguardino uno Stato terzo (art.73), lo Stato Parte in possesso del documento o dell'informazione richiesti può opporre il dissenso di quest'ultimo.

Ai fini della deliberazione della sentenza (art.74), è prescritta la presenza di tutti i giudici in ogni fase del processo e nel corso delle delibere. La Presidenza può designare giudici supplenti. Le decisioni saranno preferibilmente assunte all'unanimità, ovvero, in mancanza di questa, a maggioranza. In tal caso la sentenza conterrà i pareri della maggioranza e quelli della minoranza. La sentenza, o una sintesi della stessa, sarà letta in pubblica udienza (art.74, 5) e, ove possibile, in presenza dell'imputato (art.76, 4).

La Corte, infine, stabilirà dei principi relativi alle riparazioni alle vittime (art.75), quali restituzione, risarcimento e riabilitazione, determinando, a richiesta o eccezionalmente d'ufficio, l'entità e la portata del danno.

In caso di condanna, è prevista la possibilità di svolgere (art.76, 2), di iniziativa della Sezione di primo grado o a richiesta del Procuratore o dell'imputato, un'ulteriore udienza per ascoltare ogni altra prova o opinione attinente alla condanna.

Parte VII - Pene

Lo Statuto prevede (art.77) che la Corte, a carico di una persona dichiarata colpevole dei reati di cui all'art.5, può irrogare una delle seguenti pene: a) reclusione a termine, per un massimo di 30 anni (non è fissato un minimo);

b) ergastolo, se l'estrema gravità del reato e la situazione personale del condannato lo giustificano.

In aggiunta alla reclusione, la Corte può infliggere una sanzione pecuniaria e/o la confisca dei proventi del reato, fatti salvi i diritti di terzi.

Resta, ovviamente, esclusa la pena di morte, per il principio nulla poena sine lege.

La pena sarà determinata (art.78) in base alla gravità del reato e alla situazione personale del condannato. E' prevista la detrazione della detenzione preventiva sofferta. In caso di condanna per più reati si applica il cumulo delle pene.

Con decisione dell'Assemblea degli Stati Parti, sarà istituito un fondo (art.79) a beneficio delle vittime di reati e delle loro famiglie, sul quale potranno confluire i ricavi delle sanzioni pecuniarie e dei beni confiscati.

Infine, una importante clausola di salvaguardia (art.80) prevede la possibilità da parte degli Stati di applicare le pene stabilite dal loro diritto interno, ed anche di applicare loro normative che non prevedono le pene prescritte dallo Statuto.

Parte VIII - Appello e revisione

I casi di appellabilità contro le decisioni della Camera di primo grado, tassativamente previsti (art.81), sono i seguenti: sia da parte del Procuratore, in proprio o a nome del condannato, che del condannato medesimo, per vizio di procedura, errore di fatto, errore di diritto; inoltre il condannato e il Procuratore, ma in questo caso solo a nome del condannato, per motivi di equità o di regolarità della procedura o della decisione. Entrambi possono inoltre impugnare la sentenza per mancanza di proporzione della pena.

L'eventuale stato di custodia cautelare è mantenuto durante la procedura di appello, tranne diversa decisione della Camera di primo grado.

Sono previsti anche casi di appellabilità di altre decisioni (art.82), ad esempio delle ordinanze cosiddette interlocutorie.

La Camera di appello ha gli stessi poteri della Camera di primo grado (art.83). Essa può annullare o modificare la decisione o la condanna, modificare la pena ritenuta sproporzionata, ovvero ordinare un nuovo processo dinnanzi alla Camera di primo grado in diversa composizione. La sentenza è adottata a maggioranza dei giudici e pronunciata in udienza pubblica, anche in assenza della persona interessata (a differenza del giudizio di primo grado, ove è prescritta la presenza dell'imputato).

La revisione della condanna (art.84) può essere richiesta dalla persona dichiarata colpevole o dai suoi aventi diritto, ovvero dal Procuratore a nome del condannato, qualora siano emerse nuove risultanze importanti ai fini del verdetto, falsità delle prove a base della colpevolezza, errore grave o inadempimento al dovere di cui all'art.46 da parte di uno dei giudici.

Per le vittime di arresto o detenzione illegali, nonché di errori giudiziari gravi e manifesti, sono previste (art.85) forme di indennizzo e di risarcimento.

Parte IX - Cooperazione internazionale e assistenza giudiziaria

In ordine alla cooperazione ed assistenza giudiziaria, al fine di agevolare lo svolgimento delle inchieste e di risolvere questioni concernenti richieste di consegna o di collaborazione, lo Statuto rispecchia le soluzioni di compromesso che è stato possibile raggiungere.

E' stabilito, preliminarmente, un obbligo generale di cooperazione (art.86) con la Corte da parte degli Stati Parti.

In tal senso, la Corte è abilitata a rivolgere richieste di cooperazione agli Stati Parti (art.87), per via diplomatica o attraverso altri appropriati canali indicati dagli Stati medesimi, redatte in una lingua ufficiale dello Stato richiesto e in una delle lingue di lavoro della Corte. E' previsto che richieste di cooperazione possano essere rivolte anche a Stati non Parti. L'inottemperanza a richieste di cooperazione è portata a conoscenza dell'Assemblea degli Stati Parti o del Consiglio di Sicurezza, se la Corte è stata adita da quest'ultimo.

Gli Stati Parti devono predisporre nel loro ordinamento nazionale procedure appropriate (art.88) per la realizzazione delle forme di cooperazione.

Una particolare disciplina è prevista per le richieste della Corte di arresto e consegna di persone (art.89), ivi comprese modalità concernenti il loro transito attraverso il territorio degli Stati Parte. Lo Statuto correttamente prevede richieste di "consegna", non di estradizione, trattandosi non di rapporto tra due Stati, ma tra uno Stato ed un organo sovranazionale.

Nel caso di richieste concorrenti (ad esempio, richiesta di consegna di una persona da parte della Corte e domanda di estradizione da parte di un altro Stato) per lo stesso reato (art.90), lo Statuto stabilisce, in linea generale e in presenza di determinati requisiti, la priorità della Corte.

Tutte le richieste di arresto e di consegna (art.91) devono essere redatte per iscritto e corredate da documenti giustificativi. Nelle more di presentazione di tali richieste, la Corte, in caso di emergenza, può chiedere il fermo (art.92) del ricercato.

Altre forme di cooperazione, volte soprattutto all'acquisizione di elementi di prova e al compimento di atti giudiziari, sono dettagliatamente elencate (art.93), prevedendosi che lo Stato Parte richiesto, ove intenda respingere la richiesta di cooperazione a norma dell'art.72 (documenti o notizie inerenti alla difesa o sicurezza nazionale), debba comunicarne senza indugio le ragioni alla Corte o al Procuratore. Tra le principali forme di cooperazione, l'interrogatorio di persone indagate, il temporaneo trasferimento di persone detenute, l'ispezione di luoghi, l'esecuzione di perizie, di perquisizioni e di confische.

Può essere concordato tra Stato richiesto e Corte un differimento nell'esecuzione della cooperazione, ove ritenuta nociva per altra indagine o procedimento in corso (art.94), o in attesa della decisione su eccezioni di inammissibilità (art.95).

La richiesta di altre forme di cooperazione deve essere, normalmente, formulata per iscritto e debitamente documentata (art.96).

In caso di difficoltà riscontrate in ordine al soddisfacimento della richiesta di cooperazione, lo Stato Parte avvia consultazioni con la Corte (art.97) per risolvere il problema.

Sono fatti salvi gli obblighi, secondo il diritto internazionale, in materia di immunità degli Stati o di immunità diplomatica di una persona o di beni dello Stato (art.98).

La richiesta di cooperazione è soddisfatta nel modo indicato nella richiesta medesima, a meno che non sia in contrasto con la legislazione dello Stato interessato (art.99). Sono altresì disciplinati casi di esecuzione di atti da parte del Procuratore direttamente sul territorio dello Stato interessato, previa consultazione con lo stesso.

Le spese inerenti alle varie forme di cooperazione sono, di norma, a carico dello Stato richiesto (art.100). Sono, invece, a carico della Corte le spese di viaggio e per la protezione di testimoni e di esperti, quelle di trasferimento di detenuti, le spese di traduzione e di trascrizione, le spese di viaggio e di soggiorno del personale giudiziario della Corte, le spese di perizie e rapporti, nonché tutte le spese straordinarie.

Lo Statuto recepisce la c.d. regola della specialità (art.101), secondo la quale una persona consegnata alla Corte non può essere perseguita per comportamenti precedenti alla sua consegna, a meno che essi non costituiscano la base dei reati per cui la persona è stata consegnata.

Infine, viene precisato (art.102) che il termine "consegna" significa per uno Stato il fatto di consegnare una persona alla Corte in applicazione dello Statuto, mentre il termine "estradizione" significa per uno Stato consegnare una persona ad un altro Stato in applicazione di un trattato, di una convenzione o della legislazione nazionale.

Parte X - Esecuzione

Le pene detentive sono scontate in uno Stato prescelto dalla Corte, tra una lista di Stati dichiaratisi disponibili (art.103), ovvero, in mancanza, in un istituto penitenziario dello Stato ospitante (art.103, 4).

In qualsiasi momento, la Corte, di ufficio o a richiesta del condannato, può disporre il trasferimento nella prigione di altro Stato (art.104).

La pena detentiva è vincolante per tutti gli Stati Parti, nel senso che non può essere in alcun caso modificata (art.105).

La Corte esercita il controllo sull'esecuzione della pena (art.106), che deve essere conforme alle regole convenzionali internazionali generalmente riconosciute.

Terminata l'espiazione della pena, il condannato che non sia cittadino dello Stato di detenzione, tenuto conto dei desideri espressi, può, se autorizzato, ivi permanere, o essere trasferito in altro Stato che accetti di accoglierlo (art.107).

Lo Stato incaricato dell'esecuzione non può perseguire, né estradare il detenuto per comportamenti anteriori al suo trasferimento nel medesimo Stato, se non per espressa autorizzazione della Corte (art.108).

Gli Stati Parti curano l'esecuzione delle sanzioni pecuniarie e delle misure di confisca ordinate dalla Corte (art.109), Sono trasferiti alla Corte i beni o i proventi ottenuti.

La Corte ha competenza esclusiva in ordine ad eventuali riduzioni di pena, concedibili se il condannato ne ha scontato i 2/3, o 25 anni di reclusione nel caso di condanna all'ergastolo (art.110), rimanendo lo Stato incaricato responsabile della sola esecuzione di questa.

In caso di evasione del detenuto, lo Stato incaricato dell'esecuzione dovrà richiedere allo Stato di soggiorno dell'evaso la consegna dello stesso, sulla base degli accordi internazionali vigenti tra i due Stati, ovvero, in mancanza, su sollecitazione della Corte (art.111).

Parte XI - Assemblea degli Stati Parti

Lo Statuto prevede l'istituzione di un'Assemblea degli Stati Parti (art.112), i quali dispongono di un voto (art.112, 7) e di un rappresentante ciascuno. E' prevista la partecipazione all'Assemblea, a titolo di osservatori, dei rappresentanti degli Stati che hanno firmato lo Statuto o l'Atto finale.

L'Assemblea sarà dotata di un Ufficio di Presidenza, composto da un presidente, due vicepresidenti e 18 membri da essa eletti con mandato triennale. Le decisioni verranno assunte, preferibilmente, per consenso, sia nell'Assemblea che nell'Ufficio di Presidenza; in mancanza del consensus, le decisioni dovranno essere approvate con maggioranza di 2/3 dei presenti e votanti (purché i presenti costituiscano la maggioranza assoluta di Stati Parti, come quorum per la votazione) su questioni di merito, con maggioranza semplice di presenti e votanti su questioni di procedura. Sospensioni del diritto di voto sono previste per gli Stati in arretrato di oltre due anni nel pagamento dei contributi finanziari alla Corte.

Tra le funzioni dell'Assemblea, l'esame e adozione delle raccomandazioni della Commissione preparatoria, la formulazione di orientamenti generali per l'amministrazione da rivolgere alla Presidenza, al Procuratore e al Cancelliere, nonché l'esame ed approvazione del bilancio preventivo.

Parte XII - Finanziamento

Le disposizioni concernenti il finanziamento della Corte e dell'Assemblea degli Stati Parti sono contenute negli articoli da 113 a 118 dello Statuto. E' stato in essi trasfuso l'accordo concluso su tale materia, che prevede un sistema misto, comprendente i contributi degli Stati Parti (calcolati sulla base di un tariffario per le rispettive quote modellato sul tariffario adottato dall'O.N.U. per il suo bilancio preventivo ordinario), le risorse finanziarie fornite dall'O.N.U. (particolarmente per le procedure attivate su decisione del Consiglio di Sicurezza), nonché eventuali contributi volontari.

E' prevista l'adozione da parte dell'Assemblea degli Stati Parti di un Regolamento finanziario di Regole di gestione finanziaria.

Parte XIII - Clausole finali

Per la soluzione di eventuali controversie, è previsto (art.119) che quelle relative alle funzioni giudiziarie della Corte sono risolte dalla Corte stessa, mentre le controversie tra due o più Stati Parti sull'interpretazione o l'applicazione dello Statuto, se non risolte entro tre mesi per via negoziale, sono rimesse all'Assemblea degli Stati Parti.

E' tassativamente esclusa la possibilità di apporre riserve allo Statuto (art.120).

E', peraltro, prevista, come già accennato, una disposizione transitoria (art.124), che riconosce per i soli crimini di guerra la facoltà di ogni Stato Parte di non accettare la giurisdizione della Corte (cosiddetto opting out) per un periodo di sette anni dall'entrata in vigore dello Statuto.

Per quanto concerne eventuali proposte di emendamenti, queste potranno essere avanzate da ogni Stato Parte dopo sette anni dall'entrata in vigore dello Statuto (art.121). Esse verranno prima sottoposte al Segretario Generale dell'O.N.U., il quale le comunica a tutti gli Stati Parti e le rimette, poi, all'Assemblea dei medesimi Stati. Quest'ultima, dopo aver deliberato a maggioranza la ricevibilità della proposta, deciderà se trattarla direttamente o convocare una Conferenza di revisione. L'adozione di un emendamento, in qualsiasi sede, necessiterà del consensus o almeno della maggioranza di 2/3 di Stati Parti, ma comunque entrerà in vigore solo un anno dopo che i 7/8 di tali Stati avranno depositato i loro strumenti di ratifica o di accettazione presso il Segretario Generale dell'O.N.U. E' fatta eccezione per gli emendamenti all'art.5 (elenco dei crimini soggetti alla giurisdizione della Corte), che entreranno in vigore soltanto nei confronti degli Stati Parti che li avranno ratificati.

In ogni momento, invece, potranno essere proposti emendamenti alle disposizioni dello Statuto di carattere esclusivamente istituzionale (art.122), e, se approvati, a maggioranza di 2/3 degli Stati Parti, dall'Assemblea o da una Conferenza di revisione, entreranno in vigore dopo sei mesi nei confronti di tutti gli Stati Parti.

Sette anni dopo l'entrata in vigore dello Statuto, il Segretario Generale dell'O.N.U. convocherà una conferenza di revisione dello Statuto medesimo (art.123), che potrà interessarsi in particolare della lista dei reati di cui all'art.5. La procedura per l'approvazione e l'entrata in vigore degli emendamenti è la stessa di cui all'art.121.

Lo Statuto, dopo essere stato aperto alla firma presso la sede della F.A.O. in Roma il 17 luglio 1998 ed esserlo rimasto presso il nostro Ministero degli Affari Esteri fino al 17 ottobre 1998, rimarrà ulteriormente aperto alla firma presso la sede delle Nazioni Unite in New York fino al 31 dicembre 2000 (art.125). Sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione degli Stati firmatari, i cui strumenti saranno depositati presso il Segretario Generale dell'O.N.U..

E' prevista la facoltà di recesso (art.127), da notificare per iscritto al medesimo Segretario Generale.

All'Atto finale della Conferenza diplomatica è stato allegato l'Annesso I, lettera F, con il quale è stata decisa l'istituzione e la convocazione, al più presto, di una Commissione preparatoria, di cui faranno parte rappresentanti di tutti gli Stati che hanno firmato l'Atto medesimo, con l'incarico, tra gli altri, di elaborare progetti di testi per: Regolamento di procedura e di ammissibilità delle prove; Elementi costitutivi dei reati; Regolamento finanziario; Accordo sui privilegi e le immunità della Corte; Accordo di sede con il paese ospite; Regolamento procedurale interno dell'Assemblea.

La stessa Commissione dovrà provvedere, inoltre, a formulare proposte per una disposizione comprendente la definizione e gli elementi del crimine di aggressione.

Lo Statuto entrerà in vigore (art.126) il primo giorno del mese dopo il sessantesimo giorno successivo alla data di deposito del sessantesimo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.


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