Le Medaglie e le Croci al Valor Militare traggono origine dall'Ordine dei decorati al Valor Militare istituito da Vittorio Amedeo III nel 1793.
Caduto in disuso durante il periodo della dominazione napoleonica, l’Ordine venne riproposto il primo aprile 1815 da Vittorio Emanuele I. Lo stesso sovrano ne abrogò l'istituzione pochi mesi dopo, il 4 agosto 1815, sostituendo le Medaglie al Valore con la decorazione di Cavaliere e di Milite dell’Ordine Militare di Savoia. (oggi d'Italia).
La concessione della Medaglia d'Oro e d'Argento al Valor Militare venne ristabilita con Regio Viglietto del 26 marzo 1833 da re Carlo Alberto per premiare le bandiere dei Corpi e le azioni di segnalato valore dei militari di ogni grado delle armate di terra e di mare che non potessero ottenere l'Ordine Militare di Savoia per la severità del suo Statuto.
Regolamentate con R.D. 4 novembre 1932, n. 1423, e riordinate con D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 - Codice dell'ordinamento militare (GU Serie Generale n.106 del 08-05-2010 - Suppl. Ordinario n. 84) -, le decorazioni al Valor Militare hanno per finalità quello di esaltare gli atti di eroismo militare, anche compiuti in tempo di pace, purché l'impresa sia strettamente connessa alle finalità per le quali le Forze militari dello Stato sono costituite, qualunque sia la condizione e la qualità dell'autore, segnalando come degni di pubblico onore gli autori di essi e suscitando, a un tempo, lo spirito di emulazione negli appartenenti alle Forze militari.
Le proposte, salvi i casi eccezionali previsti in tempo di guerra, sono vagliate da una Commissione Militare, costituita appositamente.
Le ricompense sono destinate ad appartenenti alle Forze Armate (singoli militari o interi reparti non inferiori alle compagnie o ai comandi), combattenti nelle formazioni partigiane, Comuni, Province e singoli cittadini.
Tali ricompense sono suddivise in quattro classi o gradi: Medaglia d'Oro, Medaglia d'Argento, Medaglia di Bronzo (conferibili anche in tempo di pace); Croce al Valor Militare; quest’ultima decorazione assume la denominazione di Croce di Guerra al Valor Militare quando si conferisce per fatti compiuti durante lo stato di guerra o di grave crisi internazionale.
Il conferimento delle decorazioni al Valor Militare si effettua con decreto del Presidente della Repubblica.
La potestà di conferire le dette decorazioni può', in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, essere delegata agli alti comandi militari, non inferiori ai comandi di armata e denominazioni corrispondenti; anche in tale caso, il conferimento deve essere sanzionato con decreto del Presidente della Repubblica.
I decreti di conferimento di decorazioni al Valor Militare, quando non sono emessi motu proprio, sono emanati su proposta del Ministro della difesa o del Ministro dell'economia e delle finanze per gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza.
Il team dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore della Difesa