Art. 53
Classificazione
Le decorazioni possono classificarsi in:
- decorazioni nazionali: istituite e concesse da Autorita nazionale;
- decorazioni non nazionali:
- istituite e concesse da:
- Autorita estere;
- organismi od enti di diritto pubblico esteri riconosciuti da Autorita estere ed autorizzante da esse a conferire decorazioni;
- organismi internazionali, organizzazioni soprannazionali o nazionali non territoriali soggetti di diritto internazionale;
- decorazioni militari: quelle che hanno come destinatario principale il personale militare ancorche ne possano essere insignite altre persone;
- decorazioni non militari: quelle che hanno come destinatario il cittadino senza riguardo per la sua condizione di stato.
Art. 54
Obbligo a fregiarsi delle decorazioni
L'obbligo a fregiarsi delle decorazioni sancito dal Regolamento di disciplina militare sussiste per tutte le decorazioni nazionali delle quali sia stata disposta la trascrizione a matricola nei documenti personali dell'insignito, sino esse di uso permanente ovvero individualmente autorizzato. Sulla camicia a mezze maniche delle uniformi di servizio estive e derivate, l'uso dei nastrini è facoltativo; la disciplina di dettaglio è demandata a specifiche disposizioni della singola Forza Armata che dovranno, comunque, tenere conto di esigenze di visibilità ed uniformità legate a contesti internazionali ed in attività che, sul territorio nazionale, prevedano l'impiego del personale a diretto contatto con la collettività.
Art. 55
Uso permanente
Sono di uso permanente le decorazioni concesse:
- dal Presidente della Repubblica;
- dal Ministro della Difesa e, per i militari non alle dipendenze della Difesa,
dai rispettivi Ministri;
- da Autorita Militari italiane.
L'uso permanente di altre decorazioni nazionali puo essere disposto per legge o per decreto.
La trascrizione a matricola della concessione di tali decorazioni viene fatta d'ufficio.
Art. 56
Autorizzazione individuale
Il militare insignito dì decorazione nazionale non contemplata nel precedente articolo potrà produrre istanza, per via gerarchica al Ministro alle cui dipendenze è posto, per ottenere l'autorizzazione a fregiarsene permanentemente e la conseguente trascrizione a matricola.
Art. 57
Decorazioni cavalleresche non nazionali
Il militare insignito di decorazioni cavalleresche non nazionali deve preventivamente ottenere l'autorizzazione del Presidente della Repubblica di cui all'Art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 178.
L'istanza di autorizzazione da parte dell'interessato va inoltrata per via gerarchica al Gabinetto dei Ministro da cui il militare dipende, che la trasmette al Ministro degli Affari Esteri. L'autorizzazione. una volta concessa, viene registrata a cura dello stesso Ministero, dopo di che la decorazione può essere trascritta a matricola, a domanda dell'interessato.
L'uso delle decorazioni cavalleresche non nazionali trascritte a matricola e dei relativi nastrini è obbligatorio in ogni circostanza.
Art. 58
Decorazioni della Croce Rossa Italiana,
del Sovrano Militare Ordine di Malta,
della Santa Sede,
dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro. Decorazioni ONU, NATO, WEO.
Le decorazioni rilasciate dalla Croce Rossa Italiana e dal Sovrano Militare ordine di Malta non necessitano di autorizzazione.
Per le decorazioni rilasciate dalla Santa Sede e dall'Ordine Equestre del Santo Sepolcro il relativo brevetto deve essere preventivamente autorizzato ai sensi degli art. 2 e 3 del R.D. 10 luglio 1930, n. 974.
Le predette decorazioni, una volta trascritte a matricola, sono di uso autorizzato, ma non obbligatorio.
Le decorazioni rilasciate per le operazioni ONU, NATO, WEO, non necessitano di autorizzazione. All'atto del rilascio, sono trascritte a matricola.
Art. 59
Altre decorazioni non nazionali
La Direzione Generale competente autorizza, su domanda dell'interessato, l'uso permanente delle altre decorazioni non nazionali.
Art. 60
Convenienza internazionale
In circostanze eccezionali e per ragioni di convenienza internazionale il militare può temporaneamente fregiarsi di decorazioni non nazionali anche prima di esserne autorizzato.
Inoltre, nei casi in cui il militare non é autorizzato all'uso permanente di una decorazione concessa da uno Stato estero, egli è comunque tenuto, nei rapporti con rappresentanti di Stati terzi, a valutare l'opportunità di fregiarsene.
Art. 61
Stato di guerra
Oltre al divieto di accettare decorazioni concesse da uno Stato o un organismo internazionale in stato di guerra con l'Italia sancito dall'art. 275 del Codice Penale, l'uso delle decorazioni concesse dagli Stati od organismi in data anteriore all'inizio dello stato di guerra è sospeso per tutta la durata del conflitto.
Art. 62
Insegne di nuova coniazione
L'insegna metallica da usare per ciascuna decorazione deve essere quella di modello più recente, qualunque sia la data di concessione.
Per le decorazioni per le quali sia stata disposta una nuova coniazione avente caratteristiche diverse dalla precedente è sospeso l'uso dell'insegna metallica fino a che non sia disponibile il nuovo modello.
Le stesse disposizioni si applicano al nastrino.
Art. 63
Uso delle decorazioni con l'abito civile
E' consentito l'uso delle decorazioni con l'abito civile.
Esse potranno portarsi:
- nel formato normale complete di insegne con abiti civili muniti di giacca e cravatta nelle circostanze in cui il personale militare in servizio indossa la Grande Uniforme;
- nel formato ridotto, complete di insegne, con abiti civili da sera o da cerimonia, nelle circostanze in cui il personale militare in servizio indossa una delle uniformi che prevedono le insegne di formato ridotto;
- nei formati miniaturizzati dei nastrini in metallo e smalto, all'occhiello della
giacca dell'abito civile;
- in forma di coccarda all'occhiello della giacca dell'abito civile,
limitatamente alla piu importante delle distinzioni onorifiche possedute