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Sezione V Militari in particolare destinazione


​Art. 21
Licenza all'estero

 

Il militare che si reca in licenza all'estero non può, di massima, indossare l'uniforme.
Eventuali deroghe possono essere autorizzate dall'Autorità che concede la licenza, sentita la Rappresentanza militare italiana nel Paese estero interessato, qualora il militare sia invitato a partecipare a raduni, manifestazioni o cerimonie per le quali l'Autorità invitante abbia espresso il gradimento della partecipazione in uniforme.

 

Art. 22
Servizio isolato in territorio nazionale

Il militare comandato in servizio isolato al di fuori dell'Ente di appartenenza ma in territorio nazionale:

  • svolge il servizio in uniforme;
  • puo viaggiare in abito civile se utilizza mezzi di trasporto non militari.

L'Autorita militare che ordina il servizio puo prescrivere l'uso dell'abito civile, per tutto il servizio o parte di esso, qualora richiesto dalle circostanze.

 

Art. 23
Servizio collettivo in territorio nazionale


Per i servizi collettivi in territorio nazionale è d'obbligo l'uso dell'uniforme anche per i trasferimenti con mezzi non militari qualora si tratti di movimenti di reparti organici e comunque se il personale è armato.

 

Art. 24
Servizio isolato all'estero
 

 

L'Autorita militare che ordina un servizio isolato all'estero prescrive l'uso dell'uniforme da parte del personale comandato:

  • in relazione allo scopo del servizio;
  • nel rispetto degli usi e consuetudini dell'Ente presso il quale deve svolgersi il servizio;
  • dopo avere eventualmente consultato la Rappresentanza militare italiana nel Paese estero interessato.

 

I viaggi da e per l'estero vengono di norma compiuti:

  • in abito civile, se si utilizzano mezzi di trasporto civili;
  • in uniforme, se si utilizzano mezzi militari italiani.

 

Se si utilizzano mezzi militari esteri l'uso dell'uniforme deve essere concordato con l'Autorita militare da cui dipende il vettore.

 

Art. 25
Servizio collettivo all'estero

Per i servizi collettivi all'estero si osservano le norme derivanti dagli appositi accordi e convenzioni.

 

Art. 26
Militari in servizio al di fuori dell'ambito della propria Forza armata

I militari che prestano servizio presso un Ente od organismo internazionale, o estero, o interforze, o di Forza armata diversa da quella di appartenenza, osservano le norme sull'uso dell'uniforme in vigore presso l'Ente od organismo stesso.

 

Art. 27
Corrispondenza delle uniformi all'estero

Per la definizione del tipo di uniforme da indossare all'estero si ha riguardo alla composizione dell'uniforme indossata dal personale militare locale e non alla sua denominazione.

 

Art. 28
Personale della Marina in franchigia a terra in territorio estero

L'uso dell'uniforme da parte dei personale della Marina Militare imbarcato, che usufruisce di franchigia a terra in territorio estero, è regolato da accordi presi di volta in volta con le autorità locali della Nazione ospitante.

 

Art. 29
Prigionieri di guerra

L'uso dell'uniforme da parte dei militari prigionieri di guerra é regolato dalla Convenzione di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra del 12 agosto 1949.

 

Art. 30
Personale militare a disposizione di Autorità non militari

Il personale militare messo a disposizione - in posizione non tabellare -  di Autorità non militari presta servizio in abiti civili, a meno di specifica autorizzazione, concessa - di volta in volta - in via eccezionale dal Capo di SMD. Il personale militare, che occupa posizioni tabellari, osserverà sull'uso dell'uniforme quanto previsto dagli artt. 5 e 6 della L. 382/78 e dell'art. 17 del D.P.R. 545/68. Al riguardo, le Autorità militari gerarchicamente sovraordinate eserciteranno rigorosa sorveglianza sulla scrupolosa osservanza delle predette norme. 

 

 

 

 

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