Sezione VI
MILITARI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO
Art. 31
Militari delle categorie in congedo
I militari delle categorie in congedo in temporanea attività di servizio sono da considerarsi, ai fini dell'uniforme e degli obblighi che ne derivano, in servizio attivo.
I militari dette categorie in congedo che, ai sensi dei successivi articoli, sono autorizzati ad indossare l'uniforme, sono tenuti all'osservanza delle relative norme in vigore per il personale in servizio.
Ai militari in congedo non in attività di servizio delle Forze di Polizia è precluso l'uso dell'uniforme.
Art. 32
Partecipazione a manifestazioni di carattere militare
I militari delle categorie in congedo non in attivita di servizio possono indossare l'uniforme per partecipare a manifestazioni di carattere militare di particolare rilevanza nazionale ed internazionale, nonche a:
- visite a Reparti militari in occasione di esercitazioni in territorio nazionale e all'estero;
- gare sportive e incontri tra delegazioni multinazionali in territorio nazionale e all'estero;
- a gare sportive di rilievo a carattere militare e incontri tra delegazioni multinazionali in territorio nazionale ed estero;
- nelle esercitazioni di protezione civile organizzate da Enti/Comandi militari e/o Pubbliche Amministrazioni;
- in occasione di raduni nazionali o internazionali delle Associazioni d'Arma o Combattentistiche munite di riconoscimento.
L'Associazione deve inviare, con congruo anticipo, direttamente al Comando/Ente Militare responsabile della manifestazione, l'elenco del personale partecipante indicandone il grado.
Nel caso particolare di manifestazioni all'estero, qualora il militare in congedo sia invitato a parteciparvi è l'Autorità invitante abbia espresso il gradimento alla partecipazione in uniforme, lo Stato Maggiore della Difesa interesserà per il "nulla osta" la Rappresentanza Militare Italiana nel paese estero interessato.
Art. 33
Partecipazione a manifestazioni di carattere religgioso
I militari delle categorie in congedo possono indossare l'uniforme nelle cerimonie di cui Allegato "A", n.20, 24 e 25. L'Associazione, ovvero l'interessato, deve inviare, in tempo utile, comunicazione relativa alla data ed al luogo dell'evento direttamente al Comando/Ente militare territorialmente competente ai fini del rilascio del "nulla osta".
Art. 34
Manifestazioni militari a bordo di unità navali
Per le manifestazioni che si svolgono a bordo di unità navali, vale quanto precedentemente previsto.
Art. 35
Richieste avanzate dalle Associazioni Combattentistiche e d'Arma
Le Associazioni combattentistiche e d'Arma riconosciute, o le loro Sezioni, possono inviare gli elenchi predetti, comprensivi di grado delle persone interessate.
Allo scopo di consentire un'agevole individuazione del personale in congedo, è istituito apposito distintivo di appartenenza alla propria categoria comprensivo dell'acronimo dell'Associazione.
L'uso di tale distintivo costituisce obbligo.
In caso di reiterata inottemperanza, da comunicare direttamente allo Stato Maggiore della Difesa, sarà informato l'Ufficio Gabinetto, e verranno adottati i provvedimenti intesi a non estendere al personale segnalato gli inviti a manifestazioni militari.
Art. 36
Ufficiali di rango elevato
Gli Ufficiali di rango elevato dovranno concordare la loro presenza in uniforme con il Comando/Ente responsabile della manifestazione, in considerazione al grado rivestito dalla massima Autorità in servizio di cui è prevista la presenza alla cerimonia.