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Part time


Rapporto di lavoro a tempo parziale

(Aggiornamento al 31/12/2012)

1) Quali sono le circolari vigenti di Persociv in materia di part time?

Le circolari vigenti in materia di part time sono:
n. C-3/651144 del 20.12.2012
n. 6087 del 31.01.2011
n. C-3/0031051 del 8.5.2008   (personale assunto in part time)
n. C-3/0029830 del 16.4.2008 (personale assunto in part time)
n. C-3/0029556 del 18.4.2006 (incompatibilità)
Tutte le circolari suindicate sono reperibili su questo sito nella sezione "Circolari ed altra documentazione". 

2) Da chi può essere richiesto il rapporto di lavoro a tempo parziale?
  

Il part time può essere richiesto da tutti i dipendenti appartenenti alle varie qualifiche funzionali e profili  professionali.

3) Il rapporto di lavoro a tempo parziale è un diritto del dipendente?


   Il dipendente può chiedere la trasformazione del proprio rapporto di lavoro ad orario ridotto ma  questa è subordinata alla valutazione discrezionale del Responsabile dell’ente che dovrà tenere conto delle motivazioni rappresentate dal dipendente e dell’impatto organizzativo che tale trasformazione avrà sulla funzionalità del servizio.
   Soltanto i dipendenti affetti da patologie oncologiche hanno il diritto  alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro a tempo parziale e, successivamente, il diritto a tornare al tempo pieno, quando lo richiedano.

4) Vi sono particolari tutele per chi ha problemi familiari o sociali?

  La legge attribuisce un diritto di precedenza alla trasformazione ai soggetti che si trovano nelle seguenti situazioni:
• lavoratori il cui coniuge, figli o genitori siano affetti da patologie oncologiche;
• lavoratori che assistono una persona convivente con totale e permanente invalidità lavorativa, che abbia connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 104/92, con riconoscimento pari al 100% e necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita;
• lavoratori con figli conviventi di età non superiore a tredici anni;
• lavoratori con figli conviventi in situazione di handicap;
• familiari di studenti che presentano la sindrome D.S.A. (Disturbi Specifici di  Apprendimento);
• dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge n. 266/91.
   Inoltre, la normativa contrattuale (art. 3 ccnl 12.1.96) ha individuato alcune categorie di lavoratori dipendenti da favorire nell’utilizzo dell’orario flessibile (e anche del part time), compatibilmente con le esigenze di servizio:
  “I dipendenti che si trovino in particolari situazioni personali, sociali e familiari (ex legge n. 1204/1971 [ora d.lgs. n. 151/2001] legge n. 903/1977, legge n. 104/1992, tossicodipendenze, inserimento di figli in asilo nido, figli in età scolare, impegno in attività di volontariato di cui alla legge n. 266/1991) e che ne facciano richiesta, vanno favoriti nell’utilizzo dell’orario flessibile, compatibilmente con le esigenze di servizio, anche nei casi in cui lo stesso orario non venga adottato dall’ufficio di appartenenza”.


5) Quando può essere negata la trasformazione del rapporto di lavoro?

 a) quando l’amministrazione ravvisi che da tale trasformazione derivi un pregiudizio all’attività istituzionale. In questo caso il Responsabile dell’ente è tenuto a motivare le ragioni che non consentono la trasformazione con riferimento alla posizione lavorativa del dipendente;

 b) quando la seconda attività che il dipendente intende svolgere è in concreto conflitto di interesse con l’attività svolta nell’amministrazione;

 c) quando la seconda attività intercorra con un’altra amministrazione pubblica;

 d) quando sia stato superato il contingente massimo di personale in part time pari al 25%.

 

6) Dopo quanto tempo si può tornare a tempo pieno?

La trasformazione è a tempo indeterminato.
Decorsi due anni dalla trasformazione si acquisisce il diritto a tornare a tempo pieno.
Prima del prescritto biennio è necessario che il Responsabile dell’ente di servizio attesti la   mancanza di esubero nella posizione economica rivestita dal dipendente con riferimento all’area funzionale di appartenenza del dipendente.
Non può tornare a tempo pieno il dipendente che si trovi in posizione di esubero.

 

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