SEGRETO MILITARE
Norme relative al segreto militare
Regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 (in Gazz. Uff., 30 ottobre, n.257)
Art. 1.
é vietata, ai sensi e per gli effetti degli art. 256, secondo capoverso, 258 e 262 del codice penale, e per la parte che concerne le amministrazioni militari e gli enti statali preposti alla vigilanza della produzione industriale bellica, la divulgazione, all?interno e all?estero, delle notizie indicate nell?allegato al presente decreto.
Mediante separati provvedimenti da portarsi a conoscenza del pubblico ed anche con semplice diffida agli interessati qualora il divieto debba imporsi soltanto a determinati enti e persone, l?autorità competente può estendere il divieto di divulgazione anche a notizie non indicate nell?allegato.
Art. 2.
Obbligo del segreto per gli appartenenti ad amministrazioni pubbliche e private.
In ogni caso, indipendentemente da qualsiasi altro provvedimento o diffida da parte dell?autorità competente, per notizie non indicate nell?allegato al presente decreto o dai successivi atti di aggiornamento, è vietata, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni penali sopra menzionate, agli appartenenti alle amministrazioni statali o parastatali militari o civili e alle ditte fornitrici di opere militari o di materiale militare o comunque interessante l?efficienza bellica del paese, la divulgazione di notizie riservate riferibili a materiale o avvenimenti interessanti l?efficienza bellica dello Stato, ovvero interessanti le operazioni militari in progetto o in atto, e la divulgazione di notizie aventi comunque interesse militare.
Il divieto della divulgazione concerne sia i materiali esistenti in servizio o già finiti, sia quelli in costruzione, in esperimento, in progetto, allo studio, anche se ancora non presentati all?autorità militare.
Art. 3.
Prevalenza del carattere segreto.
Il divieto di divulgazione delle notizie indicate nell?articolo precedente e nell?allegato non esclude che, agli effetti della legge penale, talune di esse possano costituire segreti, anziché semplici notizie di cui sia vietata la divulgazione, quando ne ricorrano gli estremi ai sensi della stessa legge penale.
Art. 4.
Deroghe al divieto di divulgazione.
Il divieto di divulgazione, previsto per le notizie indicate nell?allegato e per quelle contemplate dall?art. 2, è considerato inesistente, agli effetti della legge penale, quando dall?autorità militare o dalla commissione suprema di difesa o dall?autorità statale preposta alla vigilanza della produzione industriale bellica, per la parte di rispettiva competenza, sia stata concessa, in deroga ad esso, particolare autorizzazione a procurasi o a far conoscere a determinate persone, o a divulgare sotto speciali condizioni, per uno scopo determinato, le notizie medesime.
Anche gli enti statali o parastatali, che intendano o debbano per qualsiasi motivo provvedere a pubblicazioni, rilasciare documenti, divulgare notizie, dare informazioni, che comprendano, in tutto o in parte, o illustrino, con fotografie o rilievi, dati riferibili, sia pure in forma generica, a quelle contemplate dal presente decreto o in altri provvedimenti aventi il medesimo oggetto, emessi dall?autorità competente, devono chiedere preventiva autorizzazione alle amministrazioni centrali militari; ovvero, per la parte di loro competenza, alla commissione suprema di difesa o all?autorità statale preposta alla vigilanza sulla produzione industriale bellica, salvo che sia diversamente stabilito da altre particolari disposizioni.
Le autorizzazioni hanno valore esclusivamente per le notizie per le quali sono state concesse, e soltanto per il concessionario, il quale deve valersene per lo scopo dichiarato ed osservare le condizioni imposte.
I terzi che vengono a conoscenza delle notizie medesime in base alla suddetta autorizzazione non possono in qualsiasi modo divulgarle o portarle a conoscenza di altri.
Le domande per ottenere le autorizzazioni indicate in questo articolo sono, in ogni caso, presentate alla commissione suprema di difesa (segreteria generale) la quale, se il provvedimento non è di sua competenza, trasmette la domanda all?autorità competente.
Art. 5.
Cautele per la tutela del segreto e della riservatezza.
Le persone che hanno comunque in consegna materiale di carattere segreto (atti, documenti, fotografie, disegni, modelli e simili ed altri oggetti in genere) devono essere, nominativamente, designate dai ministeri competenti o dalle altre autorità statali interessate. Esse sono responsabili della conservazione del materiale e della tutela del segreto.
Il numero delle persone a conoscenza del segreto deve essere il più ristretto possibile, e a ciascuna di esse è comunicata soltanto la parte strettamente indispensabile.
La consegna, anche temporanea, di materiale di carattere segreto, è fatta esclusivamente contro ricevuta.
Il materiale segreto è protetto contro il furto, la manomissione e le indiscrezioni. Esso è custodito in casseforti corazzate, separatamente dal materiale comune, o in armadi tenuti in locali con chiusura di sicurezza. Non deve mai essere lasciato a portata di estranei.
Sono tenuti elenchi riepilogativi di detto materiale e devono essere praticati frequenti controlli per verificarne l?esistenza e la regolare conservazione.
In caso di smarrimento, furto, manomissione od altro, devono essere subito informate, con il mezzo più sollecito e con le dovute cautele, le autorità da cui proviene il materiale vincolato al segreto, nonché le autorità locali di polizia, per le ulteriori azioni dell?organo competente secondo le norme di polizia militare.
Opportune cautele devono essere adottate anche per la tutela di materiale e notizie aventi soltanto carattere di riservatezza.
Art. 6.
Persone da escludere da incarichi che comportano la conoscenza di notizie segrete.
Dai lavori, impieghi od incarichi, l?espletamento dei quali comporti la conoscenza di notizie segrete, devono essere esclusi coloro che, per qualsiasi motivo, non diano sicura garanzia agli effetti della conservazione del segreto.
Art. 7.
Estensione dell?obbligo del segreto.
Indipendentemente dalle persone indicate nell?art. 5, è tenuto all?osservanza delle presenti norme ed è responsabile di ogni infrazione alle stesse, chiunque, per ragione della sua carica, impiego, professione o servizio, ovvero in occasione dell?esercizio di essi, venga a conoscenza di notizie di carattere segreto o riservato, anche se non gli sia stata affidata la particolare custodia del materiale ad esse inerente.
Art. 8.
Autorità competente ad assicurare l?osservanza delle norme sulla tutela del segreto.
Spetta ai singoli ministeri e al sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra di curare l?osservanza delle presenti norme da parte dei loro organi, nonché degli enti o delle persone comunque sottoposte alla loro ingerenza o controllo con facoltà di adottare le ulteriori misure che ritengano necessarie per la tutela del segreto.
Art. 9.
Abrogazione delle norme preesistenti.
Sono abrogati i regi decreti 28 settembre 1934-XII, n. 1728 e 5 dicembre 1935-XIV, n. 2311.
Art. 10.
Applicazione del decreto.
Il presente decreto si applica anche nei territori dell?Africa italiana e nei possedimenti.