LEGGE 9 luglio 1990 n.185
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14-07-1990
(1) Vedi il d.p.c.m. 23 febbraio 1991, n. 94 di attuazione.
(2) Allo scopo di agevolarne la lettura, nel presente provvedimento la
nomenclatura dei Ministri e dei Ministeri è stata aggiornata sulla base degli
accorpamenti e delle soppressioni intervenute negli ultimi anni.
(3) A partire dal 1 gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o
amministrativa espressa in lire nel presente provvedimento si intende
espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione
irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. A decorrere dal 1 gennaio
2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nel presente
provvedimento è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione
irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato CE. Se tale operazione di
conversione produce un risultato espresso anche in decimali, la cifra è
arrotondata eliminando i decimali (art. 51, d.lg. 24 giugno 1998, n.
213).
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
La seguente legge:
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Controllo dello Stato
1) L'esportazione, l'importazione e il transito di materiale di armamento
nonché la cessione delle relative licenze di produzione devono essere
conformi alla politica estera e di difesa dell'Italia. Tali operazioni vengono
regolamentate dallo Stato secondo i principi della Costituzione repubblicana
che ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie
internazionali.
2) L'esportazione, l'importazione e il transito dei materiali di armamento, di
cui all'articolo 2, nonché la cessione delle relative licenze di produzione,
sono soggetti ad autorizzazioni e controlli dello Stato.
3) Il Governo predispone misure idonee ad assecondare la graduale
differenziazione produttiva e la conversione a fini civili delle industrie
nel settore della difesa.
4) Le operazioni di esportazione e transito sono consentite solo se effettuate
con governi esteri o con imprese autorizzate dal governo del paese
destinatario.
5) L'esportazione ed il transito di materiali di armamento, nonché la cessione
delle relative licenze di produzione, sono vietati quando siano in
contrasto con la Costituzione, con gli impegni internazionali
dell'Italia e con i fondamentali interessi della sicurezza dello Stato,
della lotta contro il terrorismo e del mantenimento di buone relazioni
con altri Paesi, nonché quando manchino adeguate garanzie sulla
definitiva destinazione dei materiali.
6) L'esportazione ed il transito di materiali di armamento sono altresì
vietati:a)verso i Paesi in stato di conflitto armato, in contrasto con i principi
dell'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, fatto salvo il
rispetto degli obblighi internazionali dell'Italia o le diverse
deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottare previo parere delle
Camere;b)verso Paesi la cui politica contrasti con i principi dell'articolo 11
della Costituzione;c)verso i Paesi nei cui confronti sia stato dichiarato l'embargo totale o
parziale delle forniture belliche da parte delle Nazioni Unite;d)verso i Paesi i cui governi sono responsabili di accertate violazioni
delle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo;e)verso i Paesi che, ricevendo dall'Italia aiuti ai sensi della legge 26 febbraio
1987, n. 49, destinino al proprio bilancio militare risorse eccedenti le
esigenze di difesa del paese; verso tali Paesi è sospesa la erogazione di
aiuti ai sensi della stessa legge, ad eccezione degli aiuti alle
popolazioni nei casi di disastri e calamità naturali.
7) Sono vietate la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione ed il transito
di armi biologiche, chimiche e nucleari, nonché la ricerca preordinata
alla loro produzione o la cessione della relativa tecnologia. Il divieto si
applica anche agli strumenti e alle tecnologie specificamente
progettate per la costruzione delle suddette armi nonché a quelle idonee
alla manipolazione dell'uomo e della biosfera a fini militari.
8) Le importazioni definitive o temporanee di materiale di armamento sono
vietate, ad eccezione:a)delle importazioni effettuate direttamente dall'Amministrazione
dello Stato o per conto di questa per la realizzazione dei programmi
di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia, che possono
essere consentite direttamente dalle dogane;b)delle importazioni effettuate da soggetti iscritti al registro nazionale delle
imprese di cui all'articolo 3, previa autorizzazione di cui all'articolo 13;c)delle importazioni temporanee, effettuate da soggetti iscritti al registro
nazionale delle imprese di cui all'articolo 3, per la revisione dei materiali
d'armamento in precedenza esportati;d)delle importazioni effettuate dagli enti pubblici, nell'ambito delle
rispettive competenze, in relazione all'esercizio di attività di carattere
storico o culturale, previe le autorizzazioni di polizia previste dall'articolo
8 della legge 18 aprile 1975, n. 110;e)delle importazioni temporanee effettuate da imprese straniere per la
partecipazione a fiere campionarie, mostre ed attività dimostrative,
previa autorizzazione del Ministero dell'interno rilasciata a seguito di
nulla osta del Ministero della difesa.
9) Sono escluse dalla disciplina della presente legge:a)le esportazioni temporanee effettuate direttamente o per conto
dell'Amministrazione dello Stato per la realizzazione di propri
programmi di armamento ed equipaggiamento delle forze armate e di polizia;b)le esportazioni o concessioni dirette da Stato a Stato,, a fini di
assistenza militare, in base ad accordi internazionali;c)il transito di materiali di armamento e di equipaggiamento per i bisogni di
forze dei Paesi alleati, secondo la definizione della Convenzione sullo
statuto delle Forze della NATO, purché non siano invocate a qualsiasi titolo
deroghe agli articoli VI, XI, XII, XIII e XIV della Convenzione tra gli
Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico, ratificata con legge 30 novembre
1955, n. 1335.
10) Le esportazioni temporanee di cui al comma 9, lettera a), sono comunque
vietate verso i Paesi di cui al comma 6 del presente articolo.
11) Sono escluse altresì dalla disciplina della presente legge le armi sportive
e da caccia e relative munizioni; le cartucce per uso industriale e gli
artifizi luminosi e fumogeni; le armi e munizioni comuni da sparo di cui
all'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi corte
da sparo purché non automatiche; le riproduzioni di armi antiche e gli
esplosivi diversi da quelli ad uso militare.
Art. 2
Materiali di armamento
1) Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che,
per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione,
sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di
corpi armati o di polizia.
2) I materiali di armamento di cui al comma 1 sono classificati nelle seguenti
categorie:a)armi nucleari, biologiche e chimiche;b)armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;c)armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento
come specificato nell'elenco di cui al comma 3;d)bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;e)carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;f)navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;g)aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente
costruiti per uso militare;h)polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle
armi di cui al comma 11 dell'articolo 1;i)sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente
costruiti per uso militare;l)materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;m)materiali specifici per l'addestramento militare;n)macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione,
il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;o)equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare (1).
3) L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di
cui al comma 2 è approvato con decreto del Ministro della difesa di
concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle
finanze,dell'industria, del commercio e dell'artigianato, [delle partecipazioni
statali] (2) e del commercio con l'estero, da emanarsi entro 180 giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge. L'individuazione di nuove
categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento sono
disposti con decreto da adottarsi nelle forme suindicate, avuto riguardo alla
evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonché agli
accordi internazionali cui l'Italia aderisce.
4) Ai fini della presente legge sono considerati materiali di armamento:a)ai soli fini dell'esportazione, le parti di ricambio e quei componenti
specifici dei materiali di cui al comma 2, identificati nell'elenco di cui al
comma 3;b)limitatamente alle operazioni di esportazione e transito, i disegni, gli
schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione e d'informazione
necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al
comma 2.
5) La presente legge si applica anche alla concessione di licenze per la
fabbricazione fuori del territorio nazionale dei materiali di cui al comma 2 e
alla lettera a) del comma 4.
6) La prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione,
da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia già stata autorizzata
contestualmente al trasferimento di materiali di armamento, è soggetta
esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri
degli affari esteri e dell'interno, purché costituisca prosecuzione di
un rapporto legittimamente autorizzato (3).
7) La trasformazione o l'adattamento di mezzi e materiali per uso civile
forniti dal nostro Paese o di proprietà del committente, sia in Italia sia
all'estero, che comportino, per l'intervento di imprese italiane, variazioni
operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzati
secondo le disposizioni della presente legge.
Art. 3
Registro nazionale delle imprese
1) Presso il Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale -
Direttore nazionale degli armamenti, è istituito il registro nazionale
delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione,
produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni
comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise
secondo le funzioni per le quali l'iscrizione può essere accettata. Copie di
tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse, per i
fini della presente legge, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno,
delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero.
2) Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le
autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali e ad effettuare operazioni
di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento.
3) L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo
dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma secondo, del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'articolo 9 della
legge 18 aprile 1975, n. 110.
4) Le domande di iscrizione al registro nazionale, corredate della documentazione
necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le
modalità che saranno prescritte con decreto del Ministro della difesa di
concerto con i Ministri degli affari esteri e del commercio con l'estero,
devono essere presentate dalle imprese che vi abbiano interesse purché in
possesso dei seguenti requisiti soggettivi:a)per le imprese individuali e per le società di persone, la cittadinanza
italiana dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in
Italia dei suddetti, purché cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato
per la collaborazione giudiziaria;b)per le società di capitali, purché legalmente costituite in Italia ed ivi
esercitanti attività concernenti materiali soggetti al controllo della
presente legge, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di
rappresentanza ai fini della presente legge, purché cittadini italiani o di
Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria.
5) Possono essere altresì iscritti al registro nazionale i consorzi di imprese
costituiti con la partecipazione di una o più imprese iscritte al
registro nazionale purché nessuna delle imprese partecipanti versi
nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, sempreché il
legale rappresentante del consorzio abbia i requisiti soggettivi di cui al
comma 4, lettera b).
6) Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali
promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati
dai competenti organi dello Stato italiano.
7) Gli iscritti al registro nazionale devono Comunicare al Ministero
della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e
b), e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nuove sedi,
la trasformazione o l'estinzione dell'impresa.
8) Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese
dichiarate fallite.
9) Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilità
stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n.575, nonché dall'articolo 24 della
legge 13 settembre 1982, n. 646.
10) Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui
rappresentanti indicati al comma 4, lettere a) e b), siano stati
definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad
associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n.
17, o siano state condannate ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645, del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, della legge 18 aprile
1975, n. 110, nonché della presente legge.
11) Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i
cui legali rappresentanti siano stati condannati, con sentenza passata in
giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento.
12) Non sono iscrivibili o, se iscritte, sono sospese dalla iscrizione le
imprese che, in violazione del divieto di cui all'articolo 22, assumano
con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti delle amministrazioni dello Stato
prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo.
13) Il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi 8, 9, 10 e 11
determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta
con decreto del Ministro della difesa, da comunicare al Ministeri di cui
al comma 1.
14) Qualora venga rimosso l'impedimento alla iscrizione l'impresa potrà ottenere
l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale.
15) In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui ai commi
8, 9, 10, 11 e 12 l'impresa o il consorzio potranno esercitare le normali
attività nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di
validità, ad eccezione di quelle oggetto di contestazione. Ad essi non
potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni.
Art. 4
Iscrizione al registro nazionale delle imprese
1) Le modalità per l'iscrizione al registro sono definite con decreto del
Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400.
2) Per la tenuta del registro nazionale di cui all'articolo 3 è costituita
presso il Ministero della difesa una commissione presieduta da un
magistrato del Consiglio di Stato, e composta da un rappresentante del
Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero
delle finanze, del Ministero della difesa, del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del
commercio con l'estero.
3) Spetta alla commissione:a)deliberare sulla base dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 3
in merito alla iscrizione o reiscrizione al registro;b)provvedere alla revisione triennale del registro;c)fare rapporto all'autorità giudiziaria ai fini dell'applicazione
delle sanzioni per illeciti relativi al registro;d)formulare un parere al Ministro per la cancellazione e la sospensione dal
registro.
4) Il funzionamento della commissione è disciplinato con decreto del Ministro
della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.
400.
5) Agli oneri relativi al funzionamento della commissione si provvede a
carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del
Ministero della difesa (1).
Art. 5
Relazione al Parlamento
1) Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce al Parlamento con propria
relazione entro il 31 marzo di ciascun anno in ordine alle operazioni
autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente.
2) I Ministri degli affari esteri, dell'interno della difesa, delle finanze,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni
statali e del commercio con l'estero, per quanto di rispettiva competenza,
riferiscono annualmente sulle attività di cui alla presente legge al Presidente
del Consiglio dei ministri il quale allega tali relazioni alla relazione al
Parlamento di cui al comma 1.
3) La relazione di cui al comma 1 dovrà contenere indicazioni analitiche -
per tipi, quantità e valori monetari - degli oggetti concernenti le
operazioni contrattualmente definite indicandone gli stati di avanzamento
annuali sulle esportazioni, importazioni e transiti di materiali di
armamento e sulle esportazioni di servizi oggetto dei controlli e delle
autorizzazioni previste dalla presente legge. La relazione dovrà contenere
inoltre la lista dei Paesi indicati nelle autorizzazioni definitive,
l'elenco delle revoche delle autorizzazioni stesse per violazione
della clausola di destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e
15 nonché l'elenco delle iscrizioni, sospensioni o cancellazioni nel registro
nazionale di cui all'articolo 3.
Capo II
ORGANISMI DI COORDINAMENTO E CONTROLLO
Art. 6
Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la
difesa
1) (Omissis) (1).
Art. 7
Comitato consultivo
1) E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato consultivo
per l'esportazione, l'importazione ed il transito di materiali di
armamento. Detto Comitato esprime pareri al Ministro degli affari esteri ai
fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al successivo articolo 13.
2) Il Comitato è nominato con decreto del Ministro degli affari esteri ed è
composto da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, di grado
non inferiore a ministro plenipotenziario, che lo presiede, da due
rappresentanti dei Ministeri dell'interno, della difesa e del commercio
con l'estero, e da un rappresentante dei Ministeri delle finanze,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni
statali e dell'ambiente. Nello stesso decreto vengono nominati i supplenti
di tutti i componenti effettivi. Le funzioni di segretario sono assolte da un
funzionario del Ministero degli affari esteri.
3) Il Comitato si avvale della consulenza tecnica di due esperti nominati dal
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni
statali e può avvalersi inoltre della consulenza tecnica di altri
esperti designati di volta in volta dal presidente del Comitato stesso sentito
il parere dei membri.
4) Il Comitato è validamente costituito con la presenza di due terzi dei suoi
componenti.
5) Il Comitato è rinnovato ogni tre anni ed i componenti possono essere
confermati per una volta sola.
Art. 8
Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento
1) Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è
costituito presso la Presidenza del Consiglio ufficio con il compito di
fornire al CISD pareri, informazioni e proposte – nel quadro degli
indirizzi generali delle politiche di scambio nel settore della difesa
adottati dal Parlamento e dal Governo – relative alla produzione nazionale dei
materiali di armamento, sui problemi e sulle prospettive di questo settore
produttivo in relazione alla evoluzione degli accordi internazionali.
2) L'Ufficio contribuisce anche allo studio e alla individuazione di ipotesi di
conversione delle imprese. In particolare identifica le possibilità di
utilizzazione per usi non militari di materiali derivati da quelli di
cui all'articolo 2, ai fini di tutela dell'ambiente, protezione civile,
sanità, agricoltura, scientifici e di ricerca, energetici, nonché di
altre applicazioni nel campo civile.
3) L'Ufficio è costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esso si
avvale del contributo di esperti indicati dalle organizzazioni sindacali e
dagli imprenditori (1).
Capo III
AUTORIZZAZIONE ALLE TRATTATIVE
Art. 9
Disciplina delle trattative contrattuali
1) I soggetti iscritti al registro di cui all'articolo 3 devono comunicare al
Ministro degli affari esteri e al Ministro della difesa l'inizio di
trattative contrattuali per l'esportazione, l'importazione e il
transito di materiale d'armamento.
2) Entro 60 giorni il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro della
difesa, può vietare la prosecuzione della trattativa.
3) Il Ministro può disporre altresì condizioni o limitazioni alle attività
medesime, tenuto conto dei princìpi della presente legge e degli indirizzi
di cui all'articolo 1, nonché di motivi d'interesse nazionale.
4) L'inizio delle trattative contrattuali ai fini delle operazioni di
esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento da e verso
Paesi NATO e UEO ovvero delle operazioni contemplate da apposite intese
intergovernative, deve essere comunicato al Ministero della difesa che,
entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, ha facoltà di
disporre condizioni o limitazioni alla conclusione delle trattative stesse.
5) Sono soggette al solo nulla osta del Ministro della difesa importazioni ed
esportazioni:a)di ricambi, componenti e servizi per la manutenzione e riparazione di
materiali già oggetto di contratti autorizzati, ma nei quali tali specifiche
previsioni non erano contenute o siano scadute;b)di materiali già regolarmente esportati e che debbano essere reimportati o
riesportati temporaneamente, anche in altri Paesi, per riparazioni o
manutenzione;c)di materiali importati, ed eventualmente anche esportati, e che debbano
essere restituiti ai costruttori per difetti, inidoneità e simili;d)di attrezzature da inviare in temporanea esportazione o importazione
per installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali già
autorizzati alla importazione od esportazione, ma senza che gli atti relativi
avessero contenuto tali specifiche previsioni;e)di materiali di armamento a fini di esibizioni, mostre e dimostrazioni
tecniche; dei relativi manuali e descrizioni tecniche e di ogni altro ausilio
predisposto per la presentazione dei materiali stessi, nonché di campionature
per la partecipazione a gare, appalti e prove di valutazione.
6) I Ministri degli affari esteri e della difesa per le attività di cui al
presente articolo possono avvalersi del Comitato di cui all'articolo 7.
7) L'eventuale rifiuto di una autorizzazione, nonché eventuali condizioni e
limitazioni, dovranno essere motivati e comunicati all'impresa interessata.
Art. 10
Effetti e durata dell'autorizzazione alle trattative
1) L'autorizzazione ad iniziare le trattative contrattuali di cui all'articolo
9 non conferisce all'impresa il diritto di ottenere le successive
autorizzazioni di cui all'articolo 13 e può essere soggetta a
limitazioni o condizioni. Essa ha una durata di tre anni e può essere rinnovata
in relazione all'andamento delle trattative.
2) L'autorizzazione è soggetta a sospensione o revoca ai sensi del successivo
articolo 15.
Capo IV
AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE, ESPORTAZIONE E TRANSITO
Art. 11
Domanda di autorizzazione
1) Per i materiali assoggettati alle disposizioni della presente legge la
domanda di autorizzazione per l'esportazione, l'importazione, le
cessioni di licenza e il transito, deve essere presentata al Ministero
degli affari esteri che ne dà notizia al Ministero del commercio con
l'estero. Tale domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
o da suo delegato allo scopo designato.
2) Nella domanda devono essere indicati:a)tipo e quantità del materiale di armamento, oggetto dell'operazione.
Se trattasi di parti di ricambio dovranno essere indicati i tipi di
materiali identificati ai quali esse appartengono;b)l'ammontare del contratto e l'indicazione dei termini finali di consegna,
anche frazionata, previsti dal contratto medesimo, nonché le condizioni
per la disponibilità alla consegna di ricambi, per la prestazione di servizi
di manutenzione o per la cessione di altri servizi di assistenza;c)l'ammontare di eventuali compensi di intermediazione nonché la dichiarazione di
cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1987, n. 454;d)il Paese di destinazione finale del materiale ovvero eventuali Paesi, enti,
imprese e soggetti di destinazione intermedia o finale ai sensi del comma 3,
lettera c);e)l'identificazione del destinatario (autorità governativa, ente pubblico o
impresa autorizzata);f)eventuali obblighi economici verso lo Stato per diritti di proprietà e di
brevetto e simili;g)eventuali impegni per compensazioni industriali;h)eventuali affidamenti da parte di Amministrazioni dello Stato per la esecuzione
della operazione pattuita.
3) Alla domanda di autorizzazione all'esportazione devono essere acclusi:a)copia dell'autorizzazione a trattare o del nulla osta, ove previsti;b)copia del contratto o del subcontratto di fornitura o acquisto o trasporto
per la parte inerente alle condizioni commerciali e finanziarie
dell'operazione; se il contratto è scritto in lingua straniera, la copia
deve essere corredata dalla traduzione in lingua italiana;c)1) un certificato d'importazione rilasciato dalle autorità governative del
Paese destinatario, per i Paesi che partecipano con l'Italia ad accordi di
controllo reciproco sulle esportazioni di materiali di armamento; 2) per
tutti gli altri Paesi, un "certificato di uso finale" rilasciato dalle
autorità governative del Paese destinatario, attestante che il materiale
viene importato per proprio uso e che non verrà riesportato senza la
preventiva autorizzazione delle autorità italiane preposte a tale compito.
4) Il certificato di uso finale deve essere autenticato dalle autorità
diplomatiche o consolari italiane accreditate presso il Paese che lo ha
rilasciato.
5) La documentazione di cui al presente articolo non è richiesta per le
operazioni previste all'articolo 9, commi 4 e 5.
Art. 12
Attività istruttoria
1) Il Ministero degli affari esteri effettua l'istruttoria per il rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 13. A tal fine accertata la
completezza della documentazione prodotta, la trasmette al Comitato di cui
all'articolo 7, salvo i casi previsti all'articolo 9, commi 4 e 5.
2) Il Comitato, accertata la coerenza delle finalità dichiarate
dell'operazione con le norme della presente legge nonché con le
direttive formulate dal CISD ai sensi dell'articolo 6, esprime il proprio
parere al Ministro degli affari esteri.
3) Il Ministro degli affari esteri, per operazioni che ritiene di particolare
rilevanza politica può richiedere un ulteriore esame da parte del CISD (1).
Art. 13
Autorizzazione
1) Il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato di cui all'articolo 7,
autorizza, di concerto con il Ministro delle finanze, l'esportazione e
l'importazione, definitive o temporanee, ed il transito dei materiali di
armamento, nonché la cessione all'estero delle licenze industriali di
produzione dello stesso materiale e la riesportazione da parte dei Paesi
importatori. L'eventuale rifiuto dell'autorizzazione dovrà essere motivato.
2) L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata dal Ministro degli affari
esteri senza il previo parere del Comitato di cui all'articolo 7 per le
operazioni:a)previste dall'articolo 9, comma 4;b)che hanno avuto il nulla osta alle trattative contrattuali di cui all'articolo
9, comma 5.
3) Della autorizzazione va data notizia alle Amministrazioni interessate.
4) (Omissis) (1).
5) L'autorizzazione non può essere rilasciata in caso di domande incomplete
ovvero mancanti della documentazione di cui all'articolo 11, comma 2 e comma
3. A tali fini il Ministero degli affari esteri richiede all'interessato gli
elementi o la documentazione riscontrati carenti o incompleti rispetto a quanto
previsto dalla presente legge.
6) Per l'ottenimento delle autorizzazioni per le operazioni di esportazione di
componenti specifici e parti di ricambio di materiali di armamento, deve
essere prodotto il certificato di importazione, rilasciato dalle autorità
governative del Paese primo importatore ad una propria impresa, sempre che
questa sia debitamente autorizzata dal proprio governo a produrre e
commercializzare materiali di armamento, salva la facoltà di richiedere
per quei Paesi che non rilasciano un certificato di importazione, il
certificato di uso finale o documentazione equipollente.
Art. 14
Termine per le operazioni
1) Le operazioni previste nella presente legge debbono essere effettuate
entro i termini indicati nelle relative autorizzazioni. I termini possono
essere prorogati per periodi non superiori a 24 mesi, su motivata domanda da
presentare non oltre la scadenza, dal Ministro degli affari esteri sentito il
comitato di cui all'articolo 7.
2) Copia delle autorizzazioni e delle proroghe immediatamente inviata alle
Amministrazioni rappresentate nel Comitato di cui all'articolo 7.
3) L'autorizzazione non può essere rilasciata per un periodo di validità
inferiore a quello previsto per l'esecuzione del contratto, eventualmente
prorogabile in relazione all'effettivo andamento delle consegne e delle
restanti operazioni contrattuali. Nel caso in cui non siano previsti
termini di esecuzione del contratto, l'autorizzazione dovrà avere una
validità di almeno 18 mesi eventualmente prorogabile.
Art. 15
Sospensione o revoca delle autorizzazioni
1) Le autorizzazioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 13 sono soggette a
sospensione o revoca quando vengano a cessare le condizioni prescritte
per il rilascio.
2) La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 9 sono
disposte con decreto del Ministro della difesa d'intesa con il Ministro degli
affari esteri.
3) La sospensione o revoca delle autorizzazioni di cui all'articolo 13 sono
disposte con decreto del Ministro degli affari esteri sentito il CISD.
4) Le decisioni di cui ai commi 2 e 3 vengono comunicate al Comitato
consultivo di cui all'articolo 7.
5) La copertura assicurativa prevista dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, è
estesa ai casi di revoca, sospensione o mancata proroga dell'autorizzazione
di cui all'articolo 13 non imputabili alla volontà dell'operatore.
6) La revoca o la sospensione delle autorizzazioni di cui all'articolo
13, o il loro mancato rinnovo o proroga nel corso della esecuzione di un
contratto, si devono intendere, ai sensi dell'articolo 14, numero 6,
della legge 24 maggio 1977, n. 227, come cause non dipendenti da
inadempienze contrattuali dell'operatore nazionale agli effetti
dell'escussione di fidejussioni e della mancata o ritardata
restituzione di cauzioni, depositi o anticipazioni prestati o
costituiti per i motivi indicati alla lettera m) dell'articolo 15 della
suddetta legge.
7) In casi eccezionali il CISD può temporaneamente vietare l'esportazione
anche delle armi di cui all'articolo 1, comma 11, verso quei Paesi, di
cui fornirà elenco al Ministero degli affari esteri, per i quali avrà
ritenuto opportuno adottare misure cautelative.
8) Il divieto sarà rimosso dallo stesso CISD solo quando saranno cessate le
cause che lo hanno determinato (1).
Art. 16
Transito e introduzione nel territorio dello Stato dei materiali di armamento
soggetti alle disposizioni di pubblica sicurezza
1) Le disposizioni della presente legge non si applicano ai casi di
attraversamento nel territorio dello Stato dei materiali di armamento di cui
all'articolo 2, oggetto di transazioni commerciali all'estero da parte di non
residenti.
2) In tali casi, nonché in ogni altro caso di introduzione nel territorio
dello Stato dei materiali di armamento di cui al comma 1 che non debbono
varcare a qualsiasi titolo la linea doganale e che sono destinati ad altri
paesi, si applicano, sempreché i materiali stessi siano iscritti a manifesto,
esclusivamente le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 28 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con R.D. 18
giugno 1931, n. 773, e dell'articolo 40 del relativo regolamento di
esecuzione, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635.
3) Tali disposizioni, con esclusione dell'articolo 40 del regolamento
succitato, si applicano altresì per le armi che facciano parte delle dotazioni
di bordo risultanti dai documenti ufficiali.
4) Il prefetto può negare l'autorizzazione per l'introduzione nel territorio
dello Stato dei materiali e delle armi suddetti per motivi di ordine pubblico o
di pubblica sicurezza dandone tempestiva notizia ai Ministeri degli affari
esteri e della difesa, ovvero, sentiti i Ministeri predetti, per ragioni
inerenti alla sicurezza dello Stato.
Capo V
OBBLIGHI DELLE IMPRESE
Art. 17
Contributo per l'iscrizione nel registro nazionale
1) Per l'iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3 gli
interessati sono tenuti a versare un contributo annuo nella misura e
secondo le modalità stabilite con. decreto del Ministro della difesa, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
2) Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre
dell'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce (1).
Art. 18
Lista dei materiali
1) Le imprese esportatrici dei materiali di armamento indicati nella
presente legge, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui all'articolo 2, comma 3, sono tenute a depositare presso la
commissione di cui all'articolo 4 la lista dei materiali di armamento oggetto
di esportazione con l'indicazione, per ognuno di essi, dell'eventuale
classifica di segretezza precedentemente apposta dal Ministero della
difesa. Allo stesso Ministero sono altresì comunicati, con gli stessi
criteri, gli eventuali aggiornamenti della lista.
Art. 19
Comunicazioni relative a vettori e spedizionieri
1) Per le operazioni che prevedono a carico dell'esportatore la spedizione e la
consegna a destino del materiale di armamento è fatto obbligo agli esportatori
di acquisire da vettori e spedizionieri ogni utile indicazione sulle
modalità di trasporto e sull'itinerario relativo, nonché sulle eventuali
variazioni che siano intervenute in corso di trasporto. I relativi documenti
dovranno essere conservati agli atti dell'esportatore per il termine di dieci
anni.
2) Per le operazioni che prevedono la consegna "franco fabbrica" o "franco
punto di partenza", gli esportatori sono obbligati a comunicare
contestualmente ai Ministri degli affari esteri, della difesa,
dell'interno e delle finanze, la data e le modalità della consegna
fornendo ogni utile indicazione sullo spedizioniere o vettore incaricato
dell'operazione.
3) Tale comunicazione dovrà essere effettuata, da parte del legale rappresentante
o da suo delegato, preventivamente e comunque non oltre il termine di
tre giorni dalla data della ricezione del relativo avviso di ritiro da
parte del destinatario o del vettore da questi incaricato.
4) Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle
esportazioni effettuate per conto dell'Amministrazione dello Stato.
Art. 20
Utilizzo delle autorizzazioni
1) L'impresa autorizzata all'esportazione o al transito di materiali di
armamento è tenuta, ad eccezione delle operazioni effettuate per conto
dello Stato:a)a comunicare tempestivamente al Ministero degli affari esteri la conclusione,
anche se parziale, delle operazioni autorizzate;b)ad inviare entro 180 giorni dalla conclusione delle operazioni di cui alla
lettera a) al Ministero degli affari esteri: il formulario di
verifica ovvero la bolletta doganale di entrata nel Paese di destinazione
finale ovvero la documentazione di presa in consegna da parte dell'ente
importatore, ovvero documentazione equipollente rilasciata dall'autorità
governativa locale.
2) La proroga di ulteriori 90 giorni può essere concessa dal Ministro
degli affari esteri, previo parere del Comitato consultivo di cui all'articolo
7, sulla base di motivata e documentata richiesta dell'operatore, da
presentarsi almeno 30 giorni prima della scadenza del termine originario.
3) Nel caso in cui l'esportatore italiano dichiari l'impossibilità per
giustificati motivi di ottenere dalle autorità estere la documentazione
di cui al comma 1, lettera b), il Comitato di cui all'articolo 7 esprime
parere in ordine ai motivi di giustificazione addotti. Fino a che il Comitato
di cui all'articolo 7 non esprimerà parere in merito ai motivi di
giustificazione addotti, non potranno essere accordate proroghe
all'autorizzazione.
4) In caso di ritardata presentazione della documentazione di cui al comma 1
e sinché il ritardo perduri, salvo il caso di giustificazione di cui
al comma 3, non possono essere accordate proroghe alle autorizzazioni cui si
riferisce la commissione.
Art. 21
Seminari, soggiorni di studio e visite
1) La Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro della difesa,
su richiesta dell'impresa interessata, può autorizzare seminari, soggiorni
di studio e visite di cittadini italiani e stranieri in Italia che
abbiano ad oggetto materie attinenti a prodotti coperti da classifica di
segretezza.
Art. 22
Divieti a conferire cariche
1) I dipendenti pubblici civili e militari, preposti a qualsiasi titolo
all'esercizio di funzioni amministrative connesse all'applicazione
della presente legge nei due anni precedenti alla cessazione del rapporto
di pubblico impiego non possono, per un periodo di tre anni successivo alla
cessazione del rapporto stesso, a qualunque causa dovuta, far parte di
consigli di amministrazione, assumere cariche di presidente, vice
presidente, amministratore delegato, consigliere delegato, amministratore
unico, e direttore generale nonché assumere incarichi di consulenza, fatti
salvi quelli di carattere specificamente tecnico-operativo, relativi
a progettazioni o collaudi, in imprese operanti nel settore degli
armamenti.
2) Le imprese che violano la disposizione del comma 1 sono sospese per due anni
dal registro nazionale di cui all'articolo 3.
Capo VI
SANZIONI
Art. 23
Falsità nella documentazione
1) Chiunque, in una documentazione prodotta ai sensi della presente legge,
fornisce con dolo indicazioni non veritiere, inerenti al rilascio
dell'autorizzazione prevista dall'articolo 13 o per il relativo
rinnovo, è punito, nel caso abbia conseguito l'autorizzazione, con
la reclusione da 2 a 6 anni ovvero con la multa da un decimo a tre decimi del
valore del contratto (1).
2) Se le indicazioni non veritiere sono determinanti per l'ottenimento della
iscrizione nel registro nazionale di cui all'articolo 3, ovvero del nulla
osta previsto dall'articolo 9, comma 5, si applica, salvo che il caso non
costituisca reato più grave, la pena della multa da 50 a 300 milioni di lire
(2).
Art. 24
Inosservanza delle prescrizioni amministrative
1) Chiunque effettui esportazioni o transito di materiali di armamento
in violazione delle condizioni di consegna alla destinazione
indicata nella richiesta di autorizzazione di cui all'articolo 13,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione
fino a cinque anni, ovvero con la multa da due a cinque decimi del valore dei
contratti (1).
Art. 25
Mancanza dell'autorizzazione
1) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui che senza
l'autorizzazione di cui all'articolo 13 effettua esportazione,
importazione o transito di materiali di armamento, contemplati nei decreti
di cui all'articolo 2, comma 3, è punito con la reclusione da tre a dodici anni
ovvero con la multa da 50 a 500 milioni (1).
2) Chiunque ponga in essere trattative in violazione di quanto disposto
all'articolo 9, è punito con la reclusione fino a quattro anni ovvero con la
multa da 50 a 500 milioni (1).
3) Sono confiscati quei materiali di armamento che, individuati dagli organi
preposti come destinati all'esportazione, non risultino accompagnati dalle
prescritte autorizzazioni.
Art. 26
Obbligo di comunicazione da parte dell'autorità giudiziaria
1) L'autorità giudiziaria che procede per i reati previsti dagli articoli 23,
24 e 25 ne dà comunicazione immediata al Ministro degli affari esteri e al
Ministro della difesa ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva
competenza.
Art. 27
Norme sull'attività bancaria
1) Tutte le transazioni bancarie in materia di esportazione, importazione
e transito di materiali di armamento, come definiti dall'articolo 2,
vanno notificati al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
2) Il Ministro del tesoro, entro 30 giorni dalla notifica, deve autorizzare,
in base a quanto stabilito dalla presente legge, lo svolgimento delle
operazioni bancarie.
3) La relazione al Parlamento, di cui all'articolo 5, deve contenere un
capitolo sull'attività degli istituti di credito operanti nel territorio
italiano nella materia indicata nel comma 1.
Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 28
Disposizioni transitorie
1) Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 dell'articolo 2, resta in
vigore l'attuale normativa per il materiale elencato nella "Tabella esport"
relativamente al materiale di armamento.
2) Fino alla istituzione del registro nazionale di cui all'articolo 3 nonché
nel Comitato consultivo di cui all'articolo 7, non si applicano le
disposizioni previste all'articolo 3, comma 2, e resta in vigore la normativa
vigente.
3) Le autorizzazioni in corso all'entrata in vigore della presente legge
continuano ad avere validità.
4) Per quanto riguarda le armi e i materiali menzionati nel comma 11
dell'articolo 1 la licenza del questore, prevista dall'articolo 31 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, sostituisce la licenza del Ministro degli affari
esteri di concerto con il Ministro delle finanze. Il Ministro del
commercio con l'estero emanerà le relative norme di attuazione.
Art. 29
Regolamento di esecuzione
1) Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, sarà emanato ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento
contenente le norme di esecuzione.
Art. 30
Distacco di personale
1) Per lo svolgimento delle attività connesse al rilascio delle
autorizzazioni previste dalla presente legge, nel regolamento
d'esecuzione di cui all'articolo 29 saranno emanate, ai sensi degli articoli
56 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3, norme per il distacco al Ministero degli affari esteri di personale di altre
amministrazioni.
Art. 31
Disposizioni vigenti e abrogate
1) Restano in vigore, ove non incompatibili con la presente legge, le
disposizioni del regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e
successive modificazioni, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, della legge 14
ottobre 1974, n. 497, della legge 18 aprile 1975, n. 110.
2) (Omissis) (1).
3) (Omissis) (2).
4) Tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge sono abrogate.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sar inserita nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato.
TESTO VIGENTE - Aggiornato alla G.U. del 10/04/1999, n. 83
Dato a Roma addi' 9 luglio 1990
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
MARTINAZZOLI, Ministro della difesa
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI