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Svizzera


La Giustizia militare svizzera

 

1. Codice penale militare

1.1. Considerazioni generali

In Svizzera, accanto al Codice penale civile, esiste un Codice penale militare (CPM) limitato ai bisogni dell'Esercito, alle sue strutture ed alla sicurezza del paese. Il CPM non contiene delitti che non hanno alcuna relazione con il servizio militare. Per questi reati, il cittadino in servizio militare è sottoposto al Codice penale civile e perciò, se del caso, giudicato da un giudice o un tribunale civile.

Il CPM si applica principalmente:

  • al militare, durante l'assolvimento dei suoi doveri di servizio;
  • al cittadino-soldato, per gli obblighi militari fuori servizio.

Conformemente al sistema di milizia svizzero, il CPM si applica non solo ai delitti commessi durante il servizio militare in senso stretto, ma trova applicazione anche per i delitti che riguardano gli obblighi militari fuori servizio imposti a chi è incorporato nell'Esercito, come ad esempio: obbligo di annunciare i cambiamenti di indirizzo; tiro obbligatorio (annuale); regole riguardanti la corretta conservazione dell'equipaggiamento militare personale al domicilio (per esempio fucile), ecc;

  • al civile colpevole di reati particolari (tradimento, sabotaggio, crimini di guerra).

1.2. Il contenuto del CPM

1.2.1. Parte generale

Il CPM si limita ai casi di una certa gravità strettamente connessi al servizio militare. Fatta eccezione per alcuni punti secondari, la parte generale del CPM è praticamente identica a quella del Codice penale civile. Sia nel profilo terminologico che sostanziale, identiche sono le prescrizioni relative:

  • alla punibilità;
  • al beneficio della condizionale;
  • alla prescrizione;
  • alla commisurazione della pena.

Con tuttavia l'aggiunta che, il CPM, nella fattispecie, considera per l'imputato anche il suo comportamento durante i periodi di servizio compiuti presso la truppa.

Le principali pene previste dal CPM sono:

  • la pena pecuniaria (ammonta al massimo a 360 aliquote giornaliere);
  • il lavoro di pubblica utilità (720 ore al massimo);
  • la pena detentiva (di regola da sei mesi a 20 anni; eccezionalmente a vita);
  • la multa (per le contravvenzioni; al massimo Frs. 10'000).

La principale pena accessoria prevista dal CPM è la degradazione. La pena di morte è stata abolita definitivamente nel 1992.


1.2.2. Parte speciale

Protezione del paese

Il Codice penale civile non contempla delitti quali il tradimento della patria, il sabotaggio, la violazione di segreti militari e altri. Questi sono previsti solo nel CPM e perciò esso trova applicazione da parte dei Tribunali militari sia per i militari che per i civili.

Delitti a carattere puramente militare

Il CPM è applicabile - e questa è una particolarità - ai cosiddetti delitti a carattere puramente militare, cioè a quei reati che possono essere commessi unicamente da una persona in servizio militare, come ad esempio:

  • rifiuto d'ordine;
  • ammutinamento;
  • mancato rispetto delle prescrizioni di servizio;
  • rifiuto del servizio, omissione del servizio e assenza ingiustificata.

La persona che è ammessa al servizio civile è esente da pena. La veridicità dei motivi - etici, religiosi... - addotti dalla persona che rifiuta di prestare servizio militare, non sono più accertate da Commissione di esperti civili dal 1° aprile 2009 (vedi cifra 5).

I delitti comuni

Le regole di comportamento riguardanti i delitti comuni, di:

  • omicidio colposo;
  • rapina;
  • violazione dell'onore;
  • ecc.contemplati sia dal CPM che dal codice penale civile, di regola corrispondono.
    Le differenze sono motivate dalle particolarità dei rapporti nell'ambito militare. Per es., secondo il CPM, un furto tra camerati viene punito più severamente di un furto semplice.

Violazioni del diritto internazionale pubblico

In tempo di guerra o di guerra civile, e indipendentemente dal luogo in cui il reato è stato commesso o che l'autore dello stesso sia cittadino svizzero oppure straniero, la Giustizia militare è incaricata di perseguire violazioni gravi:

  • alle Convenzioni di Ginevra;
  • ai Protocolli aggiuntivi delle Convenzioni di Ginevra;
  • alle Convenzioni concernenti la protezione dei beni culturali.

Un'eventuale estradizione verso un altro Stato oppure la sottomissione del caso a un Tribunale delle Nazioni Unite (Tribunale per la ex Jugoslavia, per il Ruanda o il Sierra Leone) o alla Corte penale internazionale (CPI) sono anche possibili.

1.2.3. Ordinamento disciplinare

Un capitolo particolare del CPM, di eminente importanza pratica, è rappresentato dal diritto penale disciplinare, cioè la possibilità concessa ai comandanti di punire, in luogo e vece del Tribunale militare, i propri subordinati resisi colpevoli di delitti di lieve entità o di mancanze disciplinari.

Per la persona in servizio militare e per delitti poco gravi, la pena disciplinare può essere:

  • la riprensione (richiamo);
  • il divieto d'uscita (3-15 giorni);
  • la multa disciplinare (Frs. 500.- per le mancanze di disciplina commesse in servizio);
  • gli arresti (1-10 giorni).

La punizione decisa dal comandante sostituisce la multa previste in casi analoghi dal diritto civile. La punizione disciplinare militare non viene iscritta nel casellario giudiziario.
Ad esempio, una violazione di poco conto del Codice della strada - sanzionata dalla polizia stradale con una multa - se commessa da un milite durante un trasferimento di servizio sarà punita dal comandante con una multa disciplinare.
Altro esempio, un rifiuto d'ordine di lieve entità, può essere punito dal comandante (eventualmente dopo accordo con il Giudice istruttore militare) con una pena disciplinare. In tali casi non vi è nessun procedimento penale davanti al Tribunale militare.

2. La procedura penale militare (PPM)

2.1. Considerazioni storiche

L'attuale CPM è stato emanato nel 1937 ed è entrato in vigore nel 1942. Prima di quella data, il federalismo impedì l'introduzione di un Codice penale militare valido per tutto il Paese e perciò ogni cantone disponeva di un proprio Codice penale militare.
E' quindi solo dal 1942 che la Giustizia militare dispone di:

  • un Codice penale;
  • una Procedura penale;
  • una Amministrazione centralizzata;

a differenza della Giustizia civile la quale ancora oggi è basata su:

  • un Codice penale;
  • 26 procedure cantonali;
  • 26 amministrazioni cantonali.

Con la revisione totale del 1979, in vigore dal 1° gennaio 1980, sono stati inseriti nella PPM i necessari adeguamenti alla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

2.2. Aspetti fondamentali della procedura penale militare

2.2.1. Foro giudiziario

La determinazione del foro giudiziario nella PPM prevede differenze e limitazioni rispetto al diritto civile. Fatta eccezione per casi particolari, i Codici civili cantonali partono dal presupposto della competenza "in ragione del luogo". In altri termini, un delitto viene punito e giudicato nel circondario giuridico (cantone) nel quale esso è stato commesso. Questa regola ha come conseguenza che - in determinati casi - l'accusato deve rispondere delle sue azioni davanti a un Tribunale che non parla la sua lingua.
La PPM, per contro, determina il foro secondo l'unità di appartenenza (incorporazione). E' il motivo per il quale esistono 8 Tribunali militari di prima istanza, competenti per giudicare reati commessi da militi incorporati nelle unità a loro attribuite, indipendentemente dal luogo in cui il delitto è stato commesso. Questo perché si vuole che il dibattimento avvenga nella lingua madre dell'imputato. Alle Grandi Unità, corpi di truppa, formazioni e formazioni d'addestramento composte da militi provenienti da regioni linguistiche diverse, sono attribuiti Tribunali che si esprimono nelle relative lingue.

2.2.2. Istruzione della procedura penale

In ambito civile, il Giudice istruttore opera e conduce l'istruttoria sostanzialmente quando viene messo a conoscenza di un concreto sospetto di reato commesso da una persona determinata.
Al contrario, la PPM viene attivata tramite un ordine d'inchiesta del comandante di battaglione e - nel caso di delitti commessi al di fuori del servizio o di violazione del diritto internazionale pubblico - dall'Uditore in capo.
La Giustizia militare, una volta incaricata del caso, opera in maniera assolutamente autonoma ed indipendente.

2.2.3. L'obbligatorietà della difesa

Indipendentemente dall'importanza del caso, la difesa è ammissibile già nella fase istruttoria. Nei casi più complessi o più gravi viene assegnato un difensore d'ufficio. Nel dibattimento la difesa è obbligatoria. I costi vengono assunti dallo Stato.

2.2.4. Il principio dell'immediatezza

In 1° e 2° istanza la procedura è retta dal principio dell'immediatezza. In altre parole, gli atti allestiti dal Giudice istruttore nel corso dell'istruttoria non sono noti ai giudici. Questi giudicano secondo il convincimento che si è venuto a creare durante il corso del dibattimento.

2.2.5. La procedura detta ''del decreto d'accusa''

Reati di lieve entità - puniti con una pena massima di detenzione di un mese, una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere al massimo, un lavoro di pubblica utilità di 120 ore al massimo o una multa di Frs. 5'000.-, nei quali i fatti non sono contestati, possono essere risolti direttamente dall'Uditore (Procuratore). In questi casi, viene emanato un giudizio, brevemente motivato, senza che vi sia dibattimento. Ciò nonostante l'accusato, tramite opposizione scritta e senza necessità di addurre particolari motivazioni, può chiedere che sia applicata la procedura ordinaria. Tale facoltà è altresì concessa all'Uditore in capo. Questo sistema semplificato, introdotto nel 1980, ha avuto riscontri positivi nella sua applicazione; le opposizioni sono poche.

2.2.6. Rimedi giuridici

Il diritto penale procedurale militare è caratterizzato da un complesso sistema di rimedi giuridici. In ogni caso, indipendentemente dall'importanza, vi è la possibilità di ricorrere davanti ad un Tribunale militare di appello. Anche in questi casi viene preso in considerazione il problema della lingua, perchè esistono infatti un Tribunale militare di appello per i casi in lingua tedesca, uno per i casi di lingua francese e un altro per i casi di lingua italiana.

Istanza suprema è il Tribunale militare di cassazione. E' esclusivamente competente per questioni di diritto e di procedura e decide, senza dibattimento, basandosi su tutti i documenti disponibili. Se un ricorso per cassazione viene accolto, l'istanza inferiore deve emanare un nuovo giudizio sulla base delle direttive del Tribunale militare di cassazione.

2.2.7. Tribunali collegiali

I Tribunali militari, la cui sentenza è sempre collegiale, sono composti da 5 membri:

  • 1 Presidente, colonnello/tenente colonnello, ufficiale della Giustizia militare e, in ogni caso, giurista;
  • 4 giudici, due ufficiali e due sottufficiali o soldati (facenti parte della truppa).

Nelle controversie che occupano i Tribunali militari, le peculiarità del servizio militare sono di capitale importanza. Ecco allora che la presenza di quattro giudici attivi nel servizio di truppa è garanzia di competenza poiché conoscono personalmente le particolarità del servizio militare. In tal senso, i Tribunali militari sono tribunali speciali.
I giudici dei Tribunali militari di prima istanza non sono giuristi di professione; quelli del Tribunale militare di appello lo sono di regola e quelli del Tribunale militare di cassazione lo sono in ogni caso.

3. Organizzazione e struttura

L'organizzazione della Giustizia militare si concilia con il sistema di milizia svizzero. Infatti, l'unico giurista di professione impiegato dalla Giustizia militare è l'Uditore in capo. Tutti gli altri, dal segretario al Presidente di Tribunale forniscono le loro prestazioni durante i periodici servizi in uniforme.

Esistono complessivamente:

  • 8 Tribunali militari di prima istanza ai quali l'Uditore in capo attribuisce i segretari necessari, i giudici istruttori, gli uditori e i Presidenti;
  • 3 Tribunali militari di appello;
  • 1 Tribunale militare di cassazione (allo stesso livello del Tribunale Federale svizzero).

L'incorporazione nella Giustizia militare richiede una formazione giuridica universitaria completa ed esperienza nel servizio di truppa.

4. Compiti principali dei membri della giustizia militare

  • I segretari/le segretarie dei tribunali (di regola ufficiale specialista): Stendono i verbali dei dibattimenti dei tribunali. Redigono le sentenze e le motivazioni delle stesse.
  • I giudici istruttori (maggiore / capitano/ ufficiale specialista): Effettuano assunzioni preliminari di prove. Effettuano istruzioni preparatorie. Offrono consulenza ai comandanti di truppa in materia di diritto penale militare.
  • Gli uditori (maggiore / tenente colonnello / ufficiale specialista): Sostengono l'accusa dinnanzi ai tribunali. Giurisprudenza in qualità di giudice unico per pene privative della libertà di un mese al massimo, per pene pecuniarie di 30 aliquote giornaliere al massimo, per lavori di pubblica utilità di 120 ore al massimo e/o per multe fino a 5'000.-- franchi (cosiddetti decreti d'accusa). Pronuncia pene disciplinari nei casi poco gravi di reati al codice penale militare (CPM).
  • I presidenti dei tribunali (tenente colonnello / colonnello): Conducono i dibattimenti del tribunale.
  • I giudici: I giudici formano con i presidenti i collegi giudicanti. Hanno la possibilità d'interrogare gli accusati sul caso e sulla loro persona all'occasione del dibattimento (principio dell'oralità e delll'immediatezza). Il dibattimento è pubblico, non però le deliberazioni e le votazioni. I giudici (ufficiali, sotto-ufficiali, soldati di truppa) sono nominati dal Consiglio federale, o dall'assemblea federale, per un periodo di quattro anni. Prestano il servizio quale giudice parallelamente al loro servizio regolare di truppa.

5. Servizio civile

Il 1° aprile 2009 è entrata in vigore la revisione della legge sul servizio civile (LSC, RS 824.0). La revisione prevede la sospensione dell'esame dei motivi di coscienza e l'introduzione della prova dell'atto: se una persona soggetta all'obbligo di prestare servizio militare si dichiara disposta a prestare servizio civile per un periodo di tempo significativamente più lungo, la sua disponibilità vale quale prova dell'effettiva presenza di un conflitto di coscienza.
Le condizioni per l'ammissione al servizio civile sono soddisfatte quando:

  • la persona è dichiarata idonea a prestare servizio militare;
  • è stato compilato il modulo di richiesta ufficiale;
  • nel modulo la persona dichiara di non poter conciliare il servizio militare con la propria coscienza e di essere pronta a prestare servizio civile secondo le disposizioni di legge in vigore.

Non viene dunque richiesta l'esposizione scritta e orale dei motivi di coscienza né nella domanda né nel quadro dell'audizione.

Rimangono validi:

  1. il fattore 1,5: tale fattore stabilisce di quanto debba essere maggiore la durata del servizio civile rispetto a quella del servizio militare da svolgere;
  2. "prova dell'atto" non significa libera scelta fra servizio militare e servizio civile, poiché viene richiesta la disponibilità a prestare un servizio di più lunga durata;
  3. la relazione con i motivi di coscienza non viene abbandonata: il richiedente deve ancora dichiarare (ma non motivare) di non poter conciliare il servizio militare con la propria coscienza.

6. Considerazioni finali

In conclusione occorre rilevare che la Giustizia militare svizzera si è affermata nell'arco dei suoi 150 anni di esistenza, anche se non sempre senza problemi. All'inizio della 1° guerra mondiale venne chiesta l'abolizione della Giustizia militare tramite un'iniziativa popolare. Nel 1922, dopo la revisione del CPM, l'iniziativa fu respinta in votazione popolare.
Negli anni 1973 e 1990, altre iniziative parlamentari richiesero l'abolizione della Giustizia militare in tempo di pace. Anche queste non ebbero esito positivo.

Oggigiorno, complessivamente, la Giustizia militare e la sua Procedura penale è valutata positivamente. Si considerino le seguenti particolarità:

  • garanzia di lingua;
  • procedimento rapido e unico per tutta la Svizzera;
  • obbligatorietà della difesa;
  • competenza di materia;
  • prontezza d'intervento in casi di emergenza.

Un possibile rimprovero alla Giustizia militare svizzera potrebbe essere che la procedura militare rappresenta una pratica lussuosa. Infatti, anche casi di poca rilevanza vengono giudicati da Tribunali sempre organizzati e strutturati sempre in modo completo.
Tuttavia, se lo Stato obbliga i suoi cittadini al servizio militare deve anche mettere a loro disposizione una Giustizia militare adeguata, competente e .... giusta.


Relatore
Col. Siro MUSCHIETTI
, Addetto militare presso l'Ambasciata di Svizzera

Aggiornamento del 27 agosto 2009
Ufficiale specialista Antonio ABATE, avvocato,
capo del Servizio giuridico dell'Ufficio dell'uditore in capo dell'Esercito svizzero,
Segretario generale del Gruppo nazionale svizzero della Società internazionale di diritto militare e diritto della guerra.



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