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Regno Unito


(Informazioni fornite dall'Ufficio dell'Addetto per la Difesa dell'Ambasciata d'Italia a Londra)

1. GIUSTIZIA MILITARE - MILITARY LAW

La Giustizia Militare viene operata all'interno di un quadro normativo stabilito per legge e si applica ovunque le FF.AA. siano impiegate, sia nel Regno Unito che all'estero, sia in pace che in guerra.

Le FF.AA. hanno, tutt'oggi, un distinto sistema legale caratterizzato soprattutto dal fatto che la giurisdizione è indipendente dal territorio (Scozia, Galles, Inghilterra), dove si mette in primo piano l'appartenenza dell'imputato ad una Forza Armata rispetto al luogo in cui si è commesso il crimine o la regione di provenienza dell'imputato (ciò significa che se un processo è tenuto da una corte marziale in Scozia per un reato là commesso da un aviere, il sistema applicato è quello dell'Inghilterra e Galles in quanto così è espressamente previsto dalla legge disciplinare aeronautica). In tal senso ogni Forza Armata applica la propria legge indipendentemente dal territorio in cui è stato commesso il reato.

Sin dall'atto dell'arruolamento il militare è soggetto alla Military Law e ai singoli Act di F.A., la cui giurisdizione è personale e non territoriale. Lo status di militare è superimposto a quello di civile, che non viene annullato, ma modificato con l'imposizione, in alcuni casi, di particolari vincoli e la concessione di alcune immunità.

Per Military law si considera il complesso di norme (Discipline Acts, Armed Forces Acts, Statutory Instruments, etc.) che definiscono la particolare "condizione militare", stabiliscono le procedure di intervento, definiscono i reati e dettagliano l'organizzazione preposta al giudizio delle diverse Forze Armate. Tale complesso di norme ha subito nel tempo significativi mutamenti sia a livello procedurale (solo recentemente, per esempio, è stato ammesso il diritto dei militari di ricorrere in appello), sia a livello di definizione delle pene (nel 1998 è stata abolita la pena di morte e introdotto l'ergastolo), sia a livello organizzativo (modifica delle struttura delle corti marziali e introduzione di nuovi organismi di giudizio).

Le leggi base per i tre distinti sistemi di F.A. sono costituite dall'Army Act 1955, dall'Air Force Act 1955 e dal Naval Discipline Act 1957, e contengono tutti gli elementi necessari per la gestione della giustizia e disciplina, quali: elenco dei reati (ma non le pene), le procedure per il giudizio, le procedure per le corti Marziali, i limiti giurisdizionali e le responsabilità di ciascuna Autorità coinvolta nel giudizio.
La giustizia militare delle tre FF.AA. ha, quindi, un riferimento normativo differente e fa capo a tre organizzazioni distinte, seppur similari, indipendenti e inserite nella struttura di ciascuna F.A.. Le organizzazioni fanno capo ai rispettivi board di F.A., delegati normalmente dal Defence Council (l'organismo di vertice del Ministero della Difesa) a rivedere le conclusioni e le sentenze delle corti marziali ed in genere tutte le problematiche connesse alla gestione della giustizia.

2. GIURISDIZIONE

a. Giurisdizione in Patria

Un militare può essere processato e condannato dalle corti civili, come un cittadino civile, per i reati di tradimento o complicità ad un traditore, assassinio, omicidio colposo o preterintenzionale, rapimento, genocidio, consiglio, suggerimento o azione atta a commettere suicidio.


La giurisdizione ricade completamente sui superiori militari se il reato è esclusivamente contro la legge militare (es. Diserzione).
In tutti gli altri casi la giurisdizione è duplice e la decisione di quale autorità deve intervenire è presa in accordo alle Queen's Regulations, vale a dire in accordo agli atti Disciplinari di singola FA.

Come regola generale, un reato che interessa persone o proprietà civili verrà trattato dalla corte civile, se invece coinvolge solo personale militare e proprietà delle FF.AA., se non diversamente specificato da regolamenti, verrà normalmente trattato dalle autorità militari. Spetta, comunque, alle Autorità civili la decisione finale su chi gestirà la causa.

b. Giurisdizione all'estero

Se il militare presta servizio all'estero e il reato commesso è militare, la giurisdizione è delle Autorità militari, fatto salvo quanto previsto dalla legge locale e da eventuali trattati o accordi specifici ( es. NATO SOFA).
Se il reato è contro la legge locale la giurisdizione è della nazione ospitante, mentre se il reato commesso è contro sia la legge locale che quella militare, la giurisdizione è duplice. In tal caso la decisione finale spetta alle Autorità locali a meno che ciò non sia diversamente determinato da specifici accordi.

3. PROCEDURA GIUDIZIALE MILITARE
a. Commanding Officer

E' responsabilità del Commanding Officer dare avvio al procedimento disciplinare o penale. Il Commanding Officer si avvale del supporto delle forze investigative di F.A. per raccogliere elementi sull'eventuale reato o la mancanza disciplinare.
Egli, in esito all'investigazione e in base ai vigenti regolamenti, decide se procedere sommariamente oppure se deferire di autorità l'imputato alla Corte Marziale. Quest'ultimo, qualora non gradisca o non ritenga conveniente essere giudicato sommariamente dal Commanding Officer, puo' richiedere di essere deferito direttamente alla Corte Marziale.
II potere sanzionatorio del Commanding Officer, in caso di giudizio sommario, è notevole e le pene generalmente inflitte sono multe che possono giungere sino a 28 giorni di paga trattenuta. Nel caso l'imputato ricorra alla Corte Marziale, il Commanding Officer invia tutti gli atti del procedimento alla autorità competente gerarchicamente superiore: Higher Authority.

b. Forze investigative

Ciascuna F.A. dispone di proprie forze investigative, assegnate in funzione della consistenza della forza.
Nella Royal Navy il compito investigativo è assegnato, quale incarico secondario, a Sottufficiali della specialità Regulating branch, che, sia a bordo che a terra, svolgono anche un incarico primario proprio della categoria di appartenenza. Il British Army dispone di una Royal Military Police (è una branca dell'Adjutant General's Corps, il corpo specializzato nell'amministrazione del personale, integrato, a seguito dell'implementazione del programma Hyperion (1 apr.2008), in HQ Land), che è costituita da Ufficiali e Sottufficiali, distaccati presso i vari reparti. La RAF dispone una propria Royal Air Force Police, responsabile, oltre che delle indagini, anche della protezione delle infrastrutture.

c. Higher & Prosecuting Autority

L'Higher Authority è un Ufficiale, a livello due stelle, a cui vanno inviati tutti gli atti del procedimento. Tale autorità, con la consulenza di un Ufficiale legale, decide se inoltrare il caso alla Prosecuting Authority ovvero disporre l'archiviazione del caso, ovvero procedere sommariamente.

La Prosecuting Authority, dopo aver valutato, in maniera completamente indipendente i fatti, inizia la procedura per la convocazione della Corte Marziale, diventandone "Pubblico Ministero".

Anche per quanto attiene la consulenza legale fornita alle Higher Authority e la figura della Prosecuting Authority vi sono delle sostanziali differenze tra le tre FF.AA..

La Royal Navy dispone di circa 40 Ufficiali, assegnati quali legal advisor a quei comandi che svolgono attività legali, abilitati a trattare le problematiche legali nei modi propri del sistema giudiziario inglese (solicitor, barrister, magistrate).

La RAF ed il British Army dispongono invece, rispettivamente, di un Directorate of Legal Service e di un Army Legal Service, costituiti entrambi da Ufficiali in uniforme abilitati "avvocati". I compiti di tale direttorato sono così riassumibili:

 

  • fornire consulenza in materia legale a tutti i comandi della FA in patria ed all'estero;
  • svolgere la funzione di Prosecuting Authority ed assegnare alle Corti Marziali Ufficiali nelle vesti di "pubblico ministero" e di "avvocati difensori";
  • provvedere alla stesura della normativa a valenza legale.

 

d. Corte Marziale

La Corte Marziale rappresenta il forum dove processare i militari accusati di reati militari o reati penali civili (come già specificato, il processo contro personale militare accusato di reati che ricadono nella sfera civile è normalmente condotto dalle corti civili, sebbene sia abbastanza frequente il caso in cui sia assegnata alle Forze Armate la giurisdizione anche per i suddetti reati).
Per la RAF ed il British Army esistono due tipi di Corte Marziale:

 

  • District Court Martial, composta da tre Ufficiali in servizio ed un Magistrato civile; non ha facoltà di giudicare un Ufficiale e la massima pena che può infliggere è limitata a due anni di detenzione;
  • General Court Martial, composta da non meno di cinque Ufficiali in servizio e da un Magistrato civile, non ha limiti di pena applicabile all'imputato se non quelli stabiliti dalla legge.

    Nella Royal Navy esiste una sola tipologia di Corte Marziale, che è composta da cinque Ufficiali in servizio e da un Ufficiale (Naval Judge Advocate), assegnato dal Chief of Naval Judge Advocate (Ufficiale incaricato di gestire tutti gli Ufficiali Royal Navy che svolgono incarichi legali), scelto tra quegli ufficiali del ruolo avvocati abilitati a svolgere il ruolo di magistrato.

    Sia il magistrato civile (RAF e British Army) che il Naval Judge Advocate (Royal Navy) non hanno diritto di voto, ma hanno esclusivamente la responsabilità di consigliare i giudici affinché il processo si svolga secondo la normativa prevista nel sistema legale vigente in Inghilterra e Galles. Esistono ovviamente numerose norme per la nomina degli Ufficiali facenti parte delle varie Corti Marziali. Tra le piu' significative si citano: i membri non devono far parte della catena di comando dell'accusato; se l'accusato è di sesso femminile almeno un Ufficiale deve essere dello stesso sesso; se l'accusa è connessa a fatti "tecnici"diviene necessaria la presenza di un Ufficiale esperto del settore.
    Il processo, per la parte procedurale, viene sempre esaminato da un magistrato civile nominato dal Lord Canchellor (Presidente della Camera dei Lord), subordinando, di fatto, la giustizia militare a quella civile.

    La sentenza della Corte Marziale, in caso di giudizio di colpevolezza e di comminazione della relativa pena, deve essere sanzionata dalla Reviewing Authority. Tale autorità, rappresentata dal Defence Council o, su sua delega, dal board di vertice di F.A., ha notevoli poteri, quali ridurre la condanna, annullare la sentenza, nonché disporre un nuovo processo.



e. Court Martial Appeal Court

Una volta emessa la sentenza, il condannato ha la facoltà di richiederne la revisione o di chiedere di comparire di fronte alla Court Martial Appeal Court, appellandosi sia contro la condanna che contro la sentenza. Tale Corte è normalmente costituita da un giudice della Corte di Appello e da due giudici dell'Alta Corte di Giustizia dell'Inghilterra. La Court Martial Appeal Court ha, tra l'altro, il potere di annullare una condanna o di ordinare che l'accusato sia nuovamente sottoposto a processo dalla Corte Marziale.


Un ulteriore livello di appello, qualora la Court Martial Appeal Court non sia in grado di risolvere il caso, specie nella situazione in cui il crimine commesso non trovi nel corpus legale britannico una soluzione, risiede nel ricorso alla Camera dei Lord. Infatti la Camera dei Lord costituisce il livello più alto di giudizio ed è vincolante per qualunque altro organismo (Fatta eccezione della Camera dei Comuni, che può legiferare anche senza tener conto delle decisioni in ambito legale adottate dalla Camera dei Lord).

 

4. PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA

Il personale civile della Difesa è anch'esso soggetto alla military law. A differenza del personale militare, il personale civile non è normalmente assegnato ad un Commanding Officer, che però viene identificato allorquando emerga la necessita di procedere disciplinarmente nei confronti dello stesso. Tale Comandante ha la possibilità, dopo aver esaminato il caso con la consulenza degli appropriati organismi legali, di decidere se è opportuno non procedere, procedere sommariamente, deferire l'interessato alla corte civile o alla corte marziale. Sono molto rari i casi di civili processati sommariamente anche per la limitata entità delle multe comminabili che non possono superare le 100 sterline.
Per i civili impiegati all'estero l'Army Act del 1976 ha istituito la Standing Civilian Court deputata a trattare reati di minor peso punibili con un massimo di un anno di detenzione. Tale corte è costituita da un magistrato civile ed il suo organo di appello è rappresentato dalla Corte Marziale.

La procedura è analoga a quella descritta per i militari: il Commanding Officer, una volta deciso di dover deferire il caso a una corte, sia essa la Standing Civilian Court o la Corte Marziale, passa gli atti alla Higher Authority per l'eventuale successivo inoltro alla Prosecuting Authority.

5. INTERFORZIZZAZIONE DEL SISTEMA GIURIDICO MILITARE

In linea con il processo di interforzizzazione dello strumento militare britannico, stabilito con il documento strategico SDR 1998 (=STRATEGIC DEFENCE REVIEW 1998), anche la giustizia militare è stata oggetto, nel 2006, ad un processo di revisione in chiave Interforze, teso a garantire l'armonizzazione dei codici giuridici di singola Forza Armata.

Tale processo di integrazione, che sarà implementato nell'ottobre del 2009, è stato possibile anche grazie alla partnership del Regno Unito con le FF.AA. Statunitensi, Canadesi, Australiane e Neozelandesi, tutte caratterizzate da un medesimo sistema giuridico interforze.
Il principale documento legislativo che regola il sistema giudiziario militare britannico attualmente in vigore è l'ARMED FORCES ACT 2006 in virtù del quale si stabilisce:

 

  • la formulazione di un unico elenco di crimini sui quali ha giurisdizione il codice giuridico militare del Regno Unito, comune alle tre forze armate;
  • la creazione di un unico Direttore (DIRECTOR OF SERVICE PROSECUTIONS), in sostituzione dei direttori dei sistemi giudiziari di singola Forza Armata, che sovrintende a tutte le attività processuali e giudiziarie delle tre FF.AA., garantendo la guida politica dell'apparato;
  • la formazione di un'unica Corte Marziale (Court Martial) permanente, con autorità su tutto il personale militare in servizio e sul personale civile impiegato in contesti militari, nonchè sul personale della riserva temporaneamente in servizio presso unità schierate in operazioni. Tale Corte Marziale, rappresenta il livello di giudizio piu' alto e si compone di un Giudice civile coadiuvato da tre Giudici militari. Puo' riunirsi in diverse sedi, anche contemporaneamente. Tale strumento giuridico sostituisce la precedente formula che prevedeva l'istituzione di Corti Marziali ad hoc caso per caso e sempre gestite da una singola F.A. con autorità sul personale appartenente alla stessa;
  • l'istituzione di una singola Corte d'Appello Sommaria (SAP - Summary Appeal Court) e di una singola Corte Militare Civile (SCC - Service Civilian Court), sostituendo rispettivamente le precedenti tre Corti d'Appello e le Standing Civilian Courts. Le SAP rappresentano il secondo livello di giudizio per i casi direttamente gestiti dal Commanding Officer con la formula accelerata, mentre le SCC giudicano gli imputati civili impiegati in strutture delle Forze Armate, coinvolti in reati militari al di fuori del territorio britannico;
  • la nomina di un unico Judge Advocate General, quale fusione in un unico Ufficio dei ruoli del Judge Advocate General di Esercito e Aeronautica e del Judge Advocate of the Fleet (Marina). L'atto legislativo stabilisce anche un ruolo di subordinazione di quest'ultimo al direttore del Service Prosecution;
  • la centralizzazione di tutto il supporto amministrativo, per tutti i livelli di giudizio, in un unico ente gestito da un singolo Court Administration Officer.

 

6. LIVELLI DI GIUDIZIO E STRUTTURA GENERALE

Quanto descritto nell'Armed Force Act 2006 lascia intendere che il sistema giuridico militare britannico prevede tre tipologie di processo:

 

  • sommario, a cura del Commanding Officer;
  • attraverso la Corte Marziale nel caso di militari in contesti operativi o impiegati all'estero in strutture militari britanniche;
  • attraverso la Corte Militare Civile nel caso di imputati civili al di fuori del Regno Unito.


Ciascuna di queste tipologie permette formule di appello garantite.
Secondo la legislazione in vigore, i militari o i civili accusati di crimini commessi in servizio possono essere giudicati secondo la legge militare soltanto entro sei mesi dalla data del congedo o del termine del servizio presso strutture militari. Inoltre, vi sono limiti imposti a ciascun istituto sopra menzionato in termini di entità della sentenza e diritti procedurali (inchieste, interrogatori, perquisizioni etc.) (E' opportuno notare che, in virtù dell'Armed Forces Act 2006, non è prevista alcuna forma di carcerazione preventive senza sentenza definitiva, salvo i casi di ammutinamento plateale; peraltro, formule di carcerazione non si applicano al personale al di sotto dei 18 anni d'età, qualunque sia la sentenza. Per tutti gli altri specifici limiti o diritti dei singoli strumenti giuridici, si rimanda al testo della legge).
Stabilendo una linea gerarchica tra i livelli di giudizio militari, è possibile affermare che:

 

  • i casi semplici possono essere conclusi sommariamente da parte del Commanding Officer, attraverso una procedura accelerata detta "summary hearing";
  • qualora l'imputato coinvolto in un'inchiesta da parte dell'Ufficiale Comandante, voglia appellarsi ad un livello di giudizio superiore, può farlo attraverso la Summary Court of Appeal, ovvero appellandosi alla Court Martial per casi ulteriormente complessi;
  • per i crimini commessi da personale civile al di fuori del territorio del Regno Unito, lo strumento giuridico competente in materia di giustizia militare è la SCC - Service Civilian Court (Corte Militare Civile) - che puo' infliggere pene fino a un massimo di 12 mesi di reclusione. La SCC si compone di un unico Judge Advocate;
  • per tutti i crimini generici che richiedono indagini complesse e che non vengono risolti a livello di Commanding Officer, interviene la Corte Marziale, composta da un Judge Advocate assistito da tre Ufficiali in servizio con competenze in material legale;
  • come previsto dal sistema legale britannico, l'ultimo livello di giudizio oltre la Corte Marziale è la Camera dei Lord, Camera Alta del Parlamento Britannico.

 

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dall'analisi del testo della legge del 2006, si evince che il ruolo centrale nell'esercizio del potere giudiziario militare è rappresentato dal Commanding Officer per la maggioranza dei crimini contemplati. Tale ruolo di centralità è anche favorito per mantenere il codice giuridiziario in linea con le esigenze delle singole unità, anche in considerazione delle necessità disciplinari che le tre componenti (terrestre, marittima e aerea) usualmente esprimono, e che il sistema "tri-service" rischierebbe di uniformare senza considerare eventuali peculiarità di singola Forza Armata, con conseguenze possibilmente negative in ambito operativo.


Il ruolo armonizzatore del sistema in chiave joint rimane affidato, da una parte, alla Corte Marziale permanente, e non più istituita ad hoc e per singola Forza Armata, sulla quale fa perno il percorso legislativo uniformato dal Armed Forces Act 2006, e dall'altra all'affidamento a singoli Uffici della gestione politica della Giustizia militare, con la nomina di un unico Director of Service Prosecution, della applicazione giuridica della legislazione in vigore, con la nomina di un unico Judge Advocate General per le tre FF.AA., e dell'istituzione di un unico organismo amministrativo, attraverso la nomina di un unico administrative officer comune a tutti gli strumenti giuridici preposti all'applicazione della giustizia militare.


Appare evidente che la struttura delle corti militari, semplificata in due livelli di giudizio con possibilità di appello, è uniformata al sistema legale civile britannico, tanto che l'ultimo livello di giudizio, effettivamente terzo livello, è rappresentato dalla Camera dei Lord.
Per quanto concerne le finalità ultime dell'attuale assetto giuridico militare interforze, è notevole l'impegno del Regno Unito a garantire uniformità di applicazione giudiziaria nell'ambito dei contesti operativi fuori area, ove le tre Forze Armate agiscono in regime di interoperabilità.


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