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Volume 1-2-3 gennaio - giugno 2002

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(n. 53) Impugnazioni - ordinanza del GIP recante ordine di formulare imputazione a carico di imputato per un reato per il quale nessuna richiesta risulti formulata dal p.m. - provvedimento abnorme, come tale autonomamente impugnabile mediante ricorso.
(C.p.p., artt. 409, 415, 586)

Cass., Sez. 1, c. c. 28 giugno 2001, Pres. Sossi, Rel. Chieffi, p.m. conf..

I poteri del giudice per le indagini preliminari sono funzionali al controllo delle richieste del pubblico ministero, a garanzia di completezza delle indagini e per sopperire ad inerzia dell'organo di accusa.

Non è consentito al GIP di sostituirsi all'organo di accusa, imponendogli di formulare imputazione nei confronti di chi per un certo reato non risulti esser stato mai sottoposto ad indagini.

(Omissis)

In relazione al procedimento n. 477/B/99 INT a carico di ignoti - iscritto nel registro "mod. 44" delle notizie di reato e relativo ai fatti riguardanti la strage di Ustica, avvenuta in data 27-6-1980, il Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Roma ha chiesto l'archiviazione del suddetto procedimento in ordine alle ipotesi di reato previste dagli artt. : a) 77 c.p.m.p. e 285 c.p. (alto tradimento mediante strage), b) 85 c.p.m.p. (soppressione,distruzione, falsificazione o sottrazione di atti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato); c) 86 c.p.m.p. (rivelazione di notizie segrete a scopo di spionaggio). In particolare nella richiesta il P.M. ha evidenziato l'insussistenza dei reati militari ipotizzati non solo per la mancanza del dolo specifico richiesto dalle suddette norme incriminatrici, ma anche per la mancanza di qualsiasi lesione del bene giuridico protetto, costituito dal pericolo per la difesa militare dello Stato, potendosi ravvisare nelle prospettate condotte ipotesi di frode processuale e non intento di natura spionistica.

A seguito di tale richiesta, con ordinanza 19/12/2000 il G.I.P. del Tribunale Militare di Roma ha ordinato al Pubblico Ministero in sede l'iscrizione nel registro degli indagati di L.B., F.F., C.M., e Z.T. per il reato di concorso in alto tradimento mediante attentato continuato agli organi costituzionali previsto dagli artt. 81 cpv. , 110 c.p. , 77 c.p.m.p. in relazione all'art. 289 c.p. .

Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso il Procuratore Militare della Repubblica presso il suddetto Tribunale, che ne ha chiesto l'annullamento deducendo l'abnormità del provvedimento sul rilievo che il G.I.P. aveva travalicato dal suo ruolo, sostituendosi al Pubblico Ministero nelle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale al di fuori dei casi previsti dalla legge. Inoltre il P.M. ha lamentato la violazione di legge ed il vizio della motivazione nella parte in cui il G.I.P. ha ravvisato un rapporto di continenza o di assorbimento fra le fattispecie individuate dal P.M. nella richiesta di archiviazione - relative agli artt. 85, 86 e 88 c.p.m.p.- e quella relativa all'art. 77 c.p.m.p. in relazione all'art. 289 c.p., determinata dal G.I.P.

Il ricorso è fondato.

Va premesso che l'abnormità, giuridicamente intesa, è una categoria estrema e residuale, riguardando quel provvedimento che per la singolarità e stranezza del suo contenuto non solo non è previsto da norme legislative, ma non rientra nemmeno nei poteri dell'organo decidente per la sua incompatibilità con i principi generali dell'ordinamento processuale, di guisa che la sua eliminazione è possibile solo attraverso il ricorso per cassazione.

Orbene nel caso di specie deve ritenersi che il provvedimento impugnato per la singolarità e stranezza del suo contenuto si pone al di fuori del sistema processuale, incidendo illegittimamente sul potere di iniziativa riservato dalla legge all'organo della pubblica accusa, che ha chiesto l'archiviazione per ipotesi di reato diverse e non per quella ipotizzata dal G.I.P. militare, per la quale non è stata formulata alcuna richiesta da parte del Pubblico Ministero e per la quale peraltro già pende processo a carico di alcuni generali davanti alla Corte di Assise di Roma.

L'abnormità del provvedimento appare evidente anche alla luce della sentenza n. 263/1991 della Corte Costituzionale, con la quale è stata dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 405 co. 5 e 554 co. 2 c.p.p. (come formulato prima della riforma introdotta con L. 479/1999) e 158 D.L.vo 271/1989, sollevata con riferimento agli artt. 101 co. 2, 112 e 97 della Costituzione, laddove non prevedono il controllo sostitutivo del giudice al P.M. nella formulazione dell'imputazione.

In particolare con tale sentenza la Corte ha affermato che la deviazione dall'astratto modello accusatorio prevista dall'art. 409 c.p.p. è contenuta " nei limiti necessari al rispetto della titolarità ed obbligatorietà dell'azione penale, dato che al giudice delle indagini preliminari è demandato solo l'atto di impulso, che non fuoriesce dalla funzione di controllo, mentre il concreto promovimento dell'azione, che si esplica nella formulazione dell'imputazione, resta di competenza del pubblico ministero".

Del resto la stessa giurisprudenza di questa Suprema Corte, adeguandosi al principio espresso dalla Corte Costituzionale, ha sempre ritenuto abnorme il provvedimento con il quale il G.I.P., richiesto dal Pubblico Ministero di archiviazione del procedimento in ordine ad una determinata figura di reato, trasmette "de plano" gli atti al pubblico ministero perché eserciti l'azione penale in ordine ad altra ipotesi di reato. Infatti il G.I.P., nel vigente sistema processuale, è sfornito dei poteri di iniziativa e di indagine attribuiti in via esclusiva al P.M. e non può nemmeno fornite al fatto dedotto nella "notitia criminis" una qualificazione giuridica diversa da quella attribuitagli dal P.M., né esercitare autonomamente l'azione penale, in sostituzione del P.M., per un fatto nuovo (Cass. Sez. 1^ n. 5291, c.c. 24/10/1995, proc. Laureti, rv. 203421; Cass. Sez. 6^ n. 3714, c.c. 12/11/1999, proc. contro ignoti, rv. 215118).

Pertanto - poiché in tema di archiviazione richiesta dal P.M. contro ignoti ex art. 415 c.p.p. il G.I.P. può ordinare che il nome di persona già individuata sia iscritto nel registro degli indagati in ordine al reato per cui si procede, ma non può ordinare tale iscrizione in ordine ad una ipotesi di reato diversa da quella formulata dal Pubblico Ministero - l'ordinanza impugnata, attesa la sua abnormità, deve essere annullata senza rinvio con la conseguente trasmissione degli atti al G.I.P. del Tribunale Militare di Roma, che darà seguito alla richiesta formulata dal P.M. secondo le regole fissate dal combinato disposto degli artt. 409 e 415 c.p.p. .

(Omissis)

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