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Volume 1-2-3 gennaio - giugno 2002

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(n. 53) Impugnazioni - ordinanza del designato giudice monocratico di tribunale militare recante rinvio a successiva udienza per ritenuto difetto di legittimazione a causa di mancata approvazione del calendario d'udienza per giudice monocratico - provvedimento non abnorme, pertanto impugnabile soltanto assieme a sentenza dibattimentale.
(C.p.p., artt. 33bis, 586; L. 273/1999, art. 16)

Cass., Sez. 1, c. c. 28 marzo 2001, Pres. La Gioia, Rel. Fabbri, p.m. conf..

L'ordinanza mediante la quale il magistrato - designato come giudice monocratico di tribunale militare - rinvia il processo ad altra udienza, ritenendosi privo di legittimazione per mancata approvazione del calendario delle udienze predisposto per il giudice monocratico, non costituisce provvedimento abnorme: essa può pertanto essere impugnata solamente assieme alla sentenza.

(Omissis)

Con decreto del 20.4.2000 il Presidente del Tribunale Militare di Torino rilevato che vari processi pendenti davanti a quel tribunale dovevano essere trattati da un giudice monocratico, in applicazione della nuova normativa introdotta con L. 16-12-1999, n. 479, assegnava alcuni di essi al dott. A.B. quale giudice monocratico.

Con ordinanza del 20-4-2000 il predetto Giudice Monocratico del Tribunale Militare di Torino rilevava che il provvedimento del Presidente del Tribunale doveva considerarsi inesistente, poiché i calendari di udienza in composizione monocratica non erano stati approvati dal Presidente della Corte di Appello, come previsto dall'art. 16 D.L.vo 273/89, e il presidente del tribunale era quindi privo della legittimazione a nominare giudici monocratico. Conseguentemente riteneva di trovarsi in situazione di carenza di potere giurisdizionale e rinviava il processo alla prima udienza libera in calendario, cioè al 5-4-2001.

Avverso la predetta ordinanza ricorrono il Procuratore Militare della Repubblica e il Procuratore Generale Militare di Verona, deducendone l'abnormità. Entrambi i ricorrenti sostengono che la mancata approvazione dei calendari di udienza da parte del Presidente della Corte di Appello non produce le conseguenze ritenute nel provvedimento impugnato.

In particolare la Procura Militare lamenta l'avvenuta paralisi del processo e la Procura Generale Militare sostiene che la mancata approvazione del calendario annuale delle udienze non incide sulla legittimità dei processi in ordine ai quali il presidente del tribunale abbia comunque determinato i giorni per il dibattimento.

Entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili. Invero il provvedimento impugnato, sostanzialmente di rinvio ad una successiva udienza, non presenta i caratteri dell'abnormità, poiché non determina di per sé una definitiva paralisi del processo e non è del tutto estraneo ad ogni previsione normativa. Conseguentemente non è impugnabile autonomamente ma soltanto congiuntamente alla sentenza, ai sensi dell'art. 586 c.p.p., a pena di inammissibilità.

(Omissis)

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