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Volume 1-2-3 gennaio - giugno 2002

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(n. 53) Impugnazioni - tassatività dei mezzi di impugnazione - ricorso avverso sentenza predibattimentale di difetto di giurisdizione - inammissibilità del ricorso pur essendo illegittimo il provvedimento impugnato.
(C.p.p., artt. 28, 469, 568, 591)

Cass., Sez. 1, c. c. 6 marzo 2001, Pres. Sossi, Rel. Silvestri, p.m. conf..

E' illegittima la declaratoria di difetto di giurisdizione pronunciata dal tribunale prima del dibattimento, essendo tassative le fattispecie in cui una sentenza può essere emanata in tale sede.

Il provvedimento tuttavia non può ritenersi abnorme e per tale ragione immediatamente ricorribile, poiché per esso è comunque previsto il procedimento di risoluzione di eventuale conflitto fra giudici.

(Omissis)

Con sentenza del 5.4.2000, il Tribunale Militare di Torino dichiarava il proprio difetto di giurisdizione e ordinava la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Como nel procedimento penale contro F.C., imputato del delitto di truffa militare pluriaggravata continuata (artt. 234, comma 2, 2, 47 n. 2 c.p.m.p. e 81 cpv. c.p.), ritenendo non configurabile un danno subito da un'amministrazione militare.

Il Procuratore Generale Militare ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza perché abnorme, essendo stata pronunciata prima del dibattimento al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 469 c.p.p..

Il ricorso è inammissibile.

La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che l'art. 469 c.p.p. ammette la pronuncia di sentenze predibattimentali nelle sole ipotesi tassativamente indicate di estinzione del reato e di improcedibilità dell'azione penale, onde deve considerarsi preclusa nella fase predibattimentale ogni diversa decisione, compresa quella dichiarativa del difetto di giurisdizione (Cass., Sez. V, 12 giugno 2000, P.G. in proc. Schiavone; Cass., Sez. V, 3 febbraio 2000, P.M. in proc. Mancuso; Cass., Sez. VI, 13 febbraio 1998, P.M. in proc. Faustini). E' stato altresì precisato che l'emissione di una sentenza predibattimentale nei casi non previsti dall'art. 469 può essere causa di nullità (Cass., Sez. VI, 3 dicembre 1999, P.M. in proc. Cellini; Cass., Sez. III, 4 maggio 1999, P.M. in proc. Bruno).

Come ha esattamente osservato il procuratore Generale Militare presso questa Corte nella sua requisitoria scritta, nel caso di specie non è configurabile una ipotesi di abnormità, che renda ricorribile il provvedimento, in quanto questo, pur essendo illegittimo, non può reputarsi affetto da un vizio così radicale da risultare estraneo al vigente sistema processuale né è tale da determinare una indebita regressione del procedimento.

La conclusione non può essere che quella dell'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 568, comma 2 c.p.p. , perché rivolto contro una sentenza sulla giurisdizione che può dar luogo ad un conflitto a norma dell'art. 28 c.p.p..

(Omissis)

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