L'art. 3 della legge n. 180/1981 ha istituito la Corte militare di appello, quale giudice militare di secondo grado avverso i provvedimenti emessi dai tribunali militari. L'istituzione della Corte militare di appello ha così fatto venir meno una delle maggiori differenziazioni e, ad avviso di parte della dottrina, una grave carenza che contraddistingueva negativamente il processo penale militare rispetto al processo penale ordinario.
La Corte militare di appello è istituita con sede in Roma; in adempimento dello stesso articolo 3 sono state istituite, con Decreto del Presidente della Repubblica 14-IX-1983 e con decorrenza 1° marzo 1984, le due Sezioni distaccate della Corte militare di appello nelle città di Verona e Napoli, con competenza sui provvedimenti emessi, rispettivamente, dai Tribunali militari di Torino, Verona e Padova e dai Tribunali militari di Napoli, Bari e Palermo. Ciascuna delle due Sezioni è formata da un magistrato militare di cassazione, che la presiede, e da tre magistrati militari di appello.
Per quanto concerne la composizione organica della Corte militare di appello, essa è formata da un magistrato militare di cassazione, nominato alle funzioni direttive superiori, che la presiede, da un magistrato militare di cassazione con funzioni vicarie di presidente e da tre magistrati militari di appello (art. 3 legge n. 180 del 1981).
In relazione alla composizione del collegio giudicante, si deve rilevare che la Corte militare di appello giudica con l'intervento di cinque persone (a differenza della Corte d'appello ordinaria che giudica col numero di tre persone) e precisamente:
a) del Presidente della Corte militare di appello o della Sezione distaccata o, in caso di impedimento, di un magistrato militare di cassazione o di appello, con funzioni di presidente;
b) di due magistrati militari di appello, con funzioni di giudice;
c) di due militari dell'Esercito o della Marina o dell'Aeronautica o della Guardia di finanza di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice.
Per l'estrazione a sorte e la durata dei giudici, valgono le stesse norme stabilite per i tribunali militari.
Il giudizio d'appello è regolato dalle norme del codice di procedura penale; tale rinvio alle norme del processo ordinario ha evitato una produzione normativa autonoma sul procedimento penale militare di appello.
La Corte militare di appello è, in primo luogo, giudice di merito che riesamina il processo e controlla la sentenza di primo grado alla luce delle doglianze formulate dall'appellante (imputato o procuratore militare della Repubblica o procuratore generale militare).
Oltre che sull'appello proposto avverso i provvedimenti dei tribunali militari, la Corte militare di appello decide, in camera di consiglio, sulle impugnazioni contro le sentenze pronunciate dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale.
Deve rilevarsi, infine, che l'art. 3, ultimo comma, della legge n. 180/1981, devolve alla Corte militare di appello la speciale competenza già prevista dall'art. 45 del vecchio ordinamento giudiziario militare.
Alla stregua di tale articolo, la Corte militare d'appello pronuncia su talune materie, quali la reintegrazione nel grado perduto dagli ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa delle Forze Armate dello Stato, in seguito a condanna o a procedimento disciplinare; l'impiego di persone divenute, per condanna, incapaci di appartenere alle Forze Armate dello Stato; la cancellazione dai ruoli di ufficiali che, prosciolti dal giudice penale, siano sottoposti a misure di sicurezza, ovvero quando, condannati, siano stati ricoverati, per infermità psichica, in una casa di cura e di custodia(6).
Trattasi di competenza del tutto autonoma e indipendente rispetto a quella di "organo di appello" della Corte militare.
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(6) Prima dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, la Corte militare di Appello si pronunciava anche sulla riabilitazione militare, attualmente di competenza del Tribunale militare di sorveglianza.