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Riscossione delle pene pecuniarie e spese di giustizia dovute a seguito di reati di contrabbando di tabacchi lavorati all,estero(CIRCOLARE MINISTERO GIUSTIZIA Direzione Generale Affari Civili e Libere Professioni-UfficioVIII-Prot.n.8/2606(u)60/2 9 ott.98


Con nota 7-8-1998 - prot. 1386/VIII il Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Dogane e delle imposte Indirette segnala che taluni Uffici giudiziari ritengono che le modifiche al sistema di riscossione dei crediti erariali derivanti dal D.Lgs. 9-7-1997, n. 237, si estendano anche ai crediti per pene pecuniarie e relative spese per reati finanziari e, in particolare, per reati in materia doganale.

 

Si ritiene opportuno precisare che il citato D.Lgs. n. 237197 non ha operato alcuna modifica al sistema di riscossione delle somme dovute per pene pecuniarie e spese dì giustizia per reati doganali.

 

Ciò appare di assoluta evidenza se si considera che l'art. 1 del D.Lgs. n. 237/97 ha soppresso soltanto i servizi autonomi di cassa degli uffici dipendenti dal Dipartimento delle Entrate e dal Dipartimento del Territorio e non anche quelli facenti capo al Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette. Come chiarisce il comma 2 del citato art. 1, infatti, le nuove disposizioni si applicano solo alle operazioni di riscossione, contabilizzazione e versamento di tutte le entrate, nonché di pagamento svolte, fino al 31-12-1997, dai detti uffici dipendenti dai Dipartimenti delle Entrate e del Territorio e non anche da quello delle Dogane.

 

L'art. 2 del D.Lgs. n. 237/97, poi, dispone che ? ai soli effetti del presente decreto sono considerate entrate, tra le altre, le sanzioni inflitte dalle autorità giudiziarie. Ne consegue che le sanzioni inflitte per reati doganali non costituiscono entrate agli effetti del detto D.Lgs. n. 237 il quale - sì ribadisce - ha un ben preciso ambito di applicazione, definito dall'art. 1.

 

Il sistema di riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia per reati in materia di dogane ha da sempre avuto carattere speciale rispetto a quello di riscossione in genere delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia. L'art. 208, n. 2) della Tariffa penale, approvata con R.D. 23-12-1865, n. 2701, da ritenere in parte qua ancora in vigore, dispone, infatti, che « le pene pecuniarie, indennità e spese relative per contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sopra le dogane, le gabelle ed i dazi » non sono comprese tra le pene pecuniarie e spese riscosse (allora) dai cancellieri quali agenti delle finanze (ed ora dai concessionari del servizio di riscossione).

 

Tale disposizione trova espressa conferma in quella di cui all'art. 1 della legge 26-8-1868, n. 4548, secondo cui la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia nelle cause per contravvenzioni alle leggi sui dazi di confine e sui dazi di consumo in diretta amministrazione dello Stato, o sulla privativa dei sali, dei tabacchi e della polvere da fuoco, è affidata alle Direzioni delle Gabelle, le quali vi provvedono a mezzo dei propri contabili.

 

Lo speciale sistema di riscossione non è mai stato formalmente ed espressamente modificato, né in occasione dell'adozione dei codici di procedura penale susseguitisi da allora, né dalla legge doganale del 1940 (che pur prevedeva disposizioni sostanziali e processuali in materia di contrabbando), né dal vigente T.U. delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23-11973, n. 43, che, parimenti, contiene disposizioni in materia di contrabbando. Anzi, l'art. 337 di detto T.U. n. 43/73 mantiene il tradizionale sistema di ripartizione delle somme riscosse, in espressa deroga al principio di cui agli artt. 24 e 26 del codice penale (v. art. 342 T.U. n. 43/73), confermando così la volontà del legislatore di salvare una disciplina speciale di settore, sulla quale non ha inciso il nuovo codice di procedura penale con le relative disposizioni di attuazione, né il D.Lgs. n. 237/97 che - come si è sopra ricordato - ha interessato solo gli uffici dipendenti dai Dipartimenti delle Entrate e del Territorio.

 

Pertanto, si pregano le SS.LL. di dare la più ampia diffusione alla presente nota invitando i dipendenti Uffici a prestare la dovuta massima collaborazione con le Autorità doganali affinché siano rispettate ed applicate le leggi speciali in materia di riscossione di pene pecuniarie e spese di giustizia derivanti da condanne per reati doganali.

 

 

Il Direttore Generale

Fabrizio Hinna Danesi

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