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Part-time - applicazione istituto

(art. 21, 22,23 C.C.N.L. del 1998/2001)


CIRCOLARE MINISTERO GIUSTIZIA Direzione Generale Organizzazione Giudiziaria e Affari Generali - Uff. II - Prot. n. 4/1-5-936 del 12-11- 1999

 

In relazione a diversi quesiti pervenuti alla Direzione da parte di alcuni uffici giudiziari in materia di part-time e ad alcune problematiche emerse in sede di applicazione di tale istituto, si precisa quanto segue.

 

1. Applicazione del part-time

 

Sulla base del parere espresso dal Dipartimento della Funzione Pubblica il 4 marzo 1999, questa Amministrazione ha consentito a trasformazione del rapporto nei limiti e con le modalità previste dal decreto interministeriale del 29 luglio 1997.

 

A seguito di mutamento di indirizzo del Dipartimento della Funzione Pubblica comunicato con nota del 7 ottobre 1999, secondo cui il regolamento di cui al citato decreto interministeriale non è più applicabile al personale di questa Amministrazione, va fatta integrale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 21, 22 e 23 del C. C.N.L. 19981200 1.


Più in particolare:

 

1. la trasformazione del rapporto potrà essere chiesta dall'impiegato in qualsiasi momento e si intenderà accolta qualora nessuna decisione sia stata assunta in merito dalla Direzione entro 60 giorni dalla ricezione. Risulta pertanto necessario che le istanze depositate dagli interessati siano immediatamente inoltrate, debitamente istruite, a mezzo telefax al competente Ufficio 'Secondo Reparto inquadramento (fax n. 06/68892736) della Direzione, il quale assicurerà con lo stesso mezzo l'avvenuta ricezione;

 

2. nello stesso termine di sessanta giorni la Direzione adotterà A provvedimento che, una della Direzione, il quale assicurerà con lo stesso mezzo l'avvenuta ricezione; nello stesso termine di sessanta giorni la Direzione adotterà il provvedimento che, una volta vistato dal competente Ufficio Centrale di Bilancio, sarà trasmesso per l'esecuzione all'ufficio di appartenenza del dipendente ed alla direzione provinciale del tesoro competente;

 

3. il part-time sarà concesso nel limite del 25% della dotazione organica nazionale del personale a tempo pieno di ciascuna delle posizioni economiche inserite nelle aree del sistema di classificazione del personale. Ai sensi dell'articolo 2 1, comma 9 - ultima parte, le nuove assunzioni con rapporto di lavoro parttime non incidono sul contingente del 25%;

 

4. non è nel potere dell'Amministrazione negare la trasformazione del rapporto di lavoro nei casi in cui sussistano i presupposti (che, come si è visto, consistono unicamente nel rispetto della percentuale indicata al punto precedente). Essa può soltanto rinviare, per un periodo non superiore a sei mesi, la trasformazione del rapporto, per consentire all'ufficio di adottare le misure più opportune per fronteggiare la nuova situazione organizzativa determinata dalla richiesta del dipendente. E', però, necessario che il Capo dell'Ufficio lo richieda espressamente, indicando le ragioni del differimento. In proposito l'art. 21, comma 3, del C.C.N.L. 1998/2001 prevede che il differimento sia possibile solo quando la trasformazione del rapporto comporta, in relazione alle mansioni ed alla posizione organizzativa del dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità del servizio. Ne consegue che la richiesta del Capo dell'ufficio dovrà indicare compiutamente le ragioni che giustificano il differimento: l'adozione di semplici pareri "contrari" o "negativi" o di pareri che fanno riferimento alle sole vacanze di organico o all'esistenza nell'ufficio di altro personale in part-time, senza collegare le predette situazioni all'attività svolta dal dipendente nei cui confronti è espresso il parere, saranno intesi come pareri positivi;

 

5. la trasformazione del rapporto a tempo parziale sarà disposta a tempo indeterminato. L'impiegato che ha trasformato il suo rapporto di lavoro potrà esercitare fl diritto di ritornare a tempo pieno dopo due anni dalla trasformazione anche in soprannumero oppure, prima della scadenza del biennio, purché vi sia disponibilità del posto in organico (art. 22, comma 4, C.C.N.L. 1998/2001). Anche l'istanza di rientro a tempo pieno dovrà essere presentata 60 giorni prima della sua decorrenza;

 

6. nella domanda il dipendente dovrà specificare se richiede il part-time orizzontale (riduzione della prestazione di servizio in tutti i giorni lavorativi) o il part-time verticale (articolazione della prestazione di servizio su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno), indicando in modo dettagliato la prestazione prescelta (giorni o mesi ed orario di lavoro) e la decorrenza della trasformazione, che non potrà essere inferiore ai 60 giorni previsti per la fase istruttoria. Si allega copia di fac-simile di domanda. Non potrà essere richiesta un'articolazione di servizio " mista ", parzialmente rientrante sia nella tipologia orizzontale sia in quella verticale;

 

7. l'Ufficio, nel trasmettere l'istanza a mezzo fax a questa Direzione, dovrà specificare la tipologia dell'orario di lavoro adottato nonché indicare l'orario di lavoro a tempo pieno del dipendente.

 

8. 2. Assenze del personale con rapporto di lavoro a tempo parziale

 

9. Sono stati presentati quesiti anche in relazione alle ferie ed alle altre assenze che possono essere effettuate dai dipendenti in tempo parziale.

 

10. Al riguardo si osserva quanto segue.

 

11. Il regime giuridico delle assenze retribuite colloca tali assenze tra quegli istituti i quali, a causa dell'imperfetta corrispettività che connota il rapporto di lavoro subordinato, trasferiscono il rischio contrattuale a carico del datore di lavoro nel senso che il medesimo è tenuto a corrispondere la retribuzione nonostante la mancata prestazione lavorativa per una causa assimilata ad impossibilità non imputabile al dipendente.

 

Nessun particolare problema si pone per il dipendente il quale presti servizio a tempo parziale orizzontale - con articolazione, quindi, della prestazione su 6 o 5 giorni settimanali - che ha diritto, come il lavoratore a tempo pieno:

 

- al numero di giorni di ferie di cui all'art. 16 del C.C.N.L. 1994/1997;

 

- ai quattro giorni di riposo di cui all'art. 1, lett. b) della L. n. 937 del 1977 (c.d. festività soppresse);

 

- ai permessi retribuiti previsti dall'articolo 18 C.C.N.L. 199411997 e 18 bis contratto integrativo C.C.N.L. 1994/1997 (permessi retribuiti, maternità);

 

- ai permessi previsti dagli articoli 2, e 3 della L. n. 104/92 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

 

- in caso di assenza per malattia, il dipendente con rapporto a tempo parziale orizzontale ha diritto alla conservazione del posto per diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'evento morboso in corso (art. 21, comma 1 C.C.N.L.). Il trattamento economico è intero o subisce stabilite decurtazioni percentuali in relazione all'ammontare delle assenze già effettuate nel triennio suddetto (comma 7, art. 21 citato), con conseguente conteggio di tutti i giorni di assenza (inclusi quelli festivi) senza che abbia alcun rilievo la riduzione della prestazione lavorativa.

 

Il predetto dipendente non ha diritto invece ai permessi studio nella quantità prevista dalla legge n. 39511988 (150 ore). Tali permessi configurano, infatti, un istituto espresso in ore e pertanto la fruizione degli stessi deve necessariamente essere commisurata alla prestazione lavorativa e, quindi, ridotta proporzionalmente alla stessa.


Non può essere diverso, nel risultato finale, il trattamento da praticare a colui che abbia optato per il servizio a tempo parziale verticale (ossia con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno) poiché un elementare canone di razionalità impedisce che si sia favoriti o sfavoriti a seconda dell'articolazione di una prestazione quantitativamente identica.

Il suddetto principio di parificazione porta a dover operare la distribuzione della prestazione lavorativa dei dipendente a tempo parziale verticale per tutti i giorni lavorativi come se prestasse lavoro a tempo parziale orizzontale, così come la sua retribuzione giornaliera è rappresentata in ogni caso da un trentesimo del compenso mensile. Operando in questa maniera, per un dipendente che presta ad esempio servizio tre giorni alla settimana per sei ore lavorative, l'assenza cadente nel giorno in cui avrebbe dovuto lavorare per sei ore equivale a due giorni di assenza retribuita, proprio perché egli concentra in un solo giorno il lavoro distribuito in due giorni dai dipendenti a tempo parziale orizzontale.


Tale meccanismo parificatore porta di fatto ad operare nei confronti dei dipendenti che hanno optato per un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale una riduzione dei permessi retribuiti previsti dalla normativa vigente per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, proporzionata alla prestazione lavorativa prescelta.

 

A titolo esemplificativo si esaminano di seguito alcuni istituti contrattuali.

 

Art. 18 bis contratto integrativo al C.C.N.L. 1994/1997 - Maternità

Il dipendente a tempo parziale " verticale" con prestazione lavorativa pari al 50% di quella a tempo pieno e con articolazione dell'orario su tre giorni settimanali esaurisce i primi trenta giorni dì assenza interamente retribuita previsti dall'articolo 18 bìs, comma 3 del contratto integrativo al C.C.N.L. per il lavoratore a tempo pieno (e, per quanto detto sopra, previsti anche per il lavoratore a tempo parziale orizzontale) con la fruizione di quindici giorni lavorativi di assenza, in quanto il suo impegno lavorativo (15 x 6 = 90 ore) riferito a tale arco temporale è uguale a quello del lavoratore dipendente a tempo parziale orizzontale (30 x 3 = 90 ore). Analogamente tale lavoratore esaurisce i rimanenti 5 mesi retribuiti al 30%, pari a 150 giorni, con la fruizione di 75 giorni lavorativi di assenza.

Lo stesso criterio va adottato per le a tre tipologie di articolazione del rapporto di lavoro a tempo verticale e per l'attribuzione dei giorni spettanti per malattia del bambino (comma 4 del predetto articolo 18 bis).

 

Art. 21 C.C.N.L. 1994/1997

Così come previsto per il lavoratore a tempo,, parziale orizzontale, il lavoratore che ha optato per un rapporto di lavoro con prestazione lavorativa articolata su alcuni giorni della settimana ha diritto, in caso di malattia, alla conservazione del posto per 18 mesi.

Ai fini della maturazione di detto periodo dovranno essere sommati tutti i periodi di assenza per malattia relativi al triennio antecedente la malattia in corso, comprensivi sia dei giorni lavorativi che di quelli non lavorativi per il dipendente stesso.

 

L'eventuale assenza attestata da certificati medici distinti, che dì fatto costituisce assenza continuativa dal servizio, dovrà, pertanto, essere ricondotta ad un unico periodo.

 

Solamente operando in tal modo si ottiene la necessaria uniformità di trattamento tra il lavoratore a tempo parziale verticale e quello a tempo parziale: ad entrambi, infatti, a fronte di un eguale periodo di astensione lavorativa spetterà un eguale trattamento economico.

In tal senso si è espressa del resto la contrattazione collettiva là dove ha previsto che in presenza dì due certificati di malattia consecutivi con il primo che termina il sabato ed il secondo che inizia di lunedì, la domenica intercorrente deve essere considerata assenza per malattia e che per i lavoratori che articolano l'orario di lavoro su cinque giorni lavorativi settimanali, ai fini del computo dell'assenza per malattia i quindici giorni lavorativi, citati al punto 6 b dell'allegato B tabella 1 (assenza che comporta, quindi, la decurtazione dell'indennità amministrativa), sono comprensivi della giornata del sabato.

 

Nel caso, invece, dei lavoratori a tempo parziale verticale con articolazione della prestazione su alcuni giorni del mese o dell'anno non si ritiene applicabile il suddetto criterio di continuità della malattia tra il periodo lavorativo e quello in cui la prestazione è sospesa. Pertanto, in tal caso il periodo di conservazione del posto deve essere ridotto a nove mesi ed il conteggio della malattia deve essere effettuato, ai finì del trattamento economico, solamente sui giorni effettivi di assenza.

 

In relazione ai principi su esposti si allega una tabella riepilogativa dei principali istituti previsti dalla norma contrattuale riportanti per ciascuna tipologia di lavoratore i corrispondenti periodi/giorni/ore spettanti e le correlate retribuzioni.

 

Per semplicità di calcolo, in tale tabella, il rapporto di lavoro a tempo parziale, orizzontale o verticale, è stato riferito unicamente ad una durata della prestazione lavorativa pari al 50% di quella a tempo pieno. Analogamente si deve procedere in caso di percentuali diverse di prestazione lavorativa.

 

Inoltre, si fa presente che, nella richiamata tabella, i vari periodi di assenza espressi in mesi (articoli 18 bis, commi 2 e 3, e 21 del C.C.N.L.) sono stati, per semplicità espositiva, espressi in giorni. Rimane, pertanto, ferma la regola che nel caso di computo a mesi non possono essere adottati mesi convenzionali di trenta giorni, né è possibile effettuare arrotondamenti, né mutare arbitrariamente l'unità dì misura temporale in cui è stato espresso un periodo di tempo. Per cui nel caso il tempo sia espresso parte in mesi e parte in giorni esso va computato a mesi per la parte espressa in questa unità di misura ed a giorni per la restante parte.

 

2. Applicazione del part-time al personale U.N.E.P.

I collaboratori e gli assistenti U.N.E.P., alla luce della normativa vigente, possono fruire del part-time solo se realizzato con articolazione della prestazione di servizio in senso « verticale », mediante, cioè, l'articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno.

 

Non è, invece, ammesso il tempo parziale « orizzontale » (articolazione della prestazione di servizio ridotta in tutti i giorni lavorativi) in quanto la particolare categoria di personale, disciplinata dal D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229, non è vincolata da precisi limiti di orario.

Tale specialità deriva principalmente dal particolarissimo sistema di retribuzione stabilito dal succitato ordinamento.

 

Resta fermo per gli operatori U.N.E.P. quanto più sopra detto a proposito del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

 

Il Direttore Generale


F. Ippolito


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