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Accesso civico

Ultimo aggiornamento: 08.02.2021


 

Premessa

Il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle pubbliche amministrazioni è stato significativamente modificato dalle disposizioni del decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 (correttivo sia della Legge 190/2012, sia del DLgs 33/2013) [1]. In particolare, uno degli aspetti che ha subito sostanziali innovazioni è l’istituto dell’accesso civico, quale strumento a disposizione del cittadino che, senza alcuna limitazione dal punto di vista della legittimazione e senza obblighi di motivazione, può attualmente essere utilizzato:
- quando non risultino presenti nell’aree dei siti web delle amministrazioni (denominate “Amministrazione Trasparente”) quei documenti, dati e informazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare (cd. accesso civico in senso stretto – art. 5 comma 1);
- quando venga esercitato il diritto ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dall’amministrazione ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (cd. accesso civico generalizzato - art. 5 co. 2).
Restano esclusi dall’accesso i dati e documenti la cui pubblicazione/divulgazione configuri un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici e/o privati indicati dall’art. 5 bis del DLgs. 33/2013 novellato.   
L’accesso civico, nelle due forme previste dalla norma, resta distinto dall’accesso amministrativo regolato dalla legge n.241/1990, e successive modificazioni ed integrazioni, per il quale il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale si chiede l’accesso.

 

Modalità di esercizio dell’accesso civico nel Ministero della difesa

L’accesso civico ex art. 5 co. 1 è il diritto, per chiunque, di richiedere documenti, informazioni e dati nel caso in cui l’amministrazione non abbia adempiuto all’obbligo di pubblicazione; la relativa istanza (modulo istanza accesso civico), che è gratuita e non necessita di motivazione, per gli atti/dati di pertinenza del Ministero della Difesa, va indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza.
Il Responsabile della Trasparenza provvede a veicolare le domande alla unità organizzativa competente per la diretta e pronta evasione con obbligo di informazione all’interessato, evidenziando i termini prescritti per legge per l’adempimento dei relativi incombenti di pubblicazione.
Lo stesso Responsabile monitora la regolare evasione delle istanze di accesso da parte dei dirigenti designati alla pubblicazione nelle singole strutture che devono comunicare l’avvenuta pubblicazione sul sito del dato richiesto.
In caso di inosservanza delle norme sulla pubblicazione obbligatoria dei dati, informazioni e  documenti, il Responsabile segnala, secondo quanto previsto dall’art. 5 co. 10, gli eventuali inadempimenti o parziali adempimenti alla competente unità organizzativa della Direzione Generale per il Personale (militare o civile) per l’eventuale attivazione del procedimento disciplinare e riferisce, altresì, al vertice politico dell’Amministrazione ed all’Organismo indipendente della valutazione della performance.

 

Modalità di esercizio dell’accesso civico generalizzato nel Ministero della difesa

L’accesso civico generalizzato ex art. 5 co. 2, finalizzato ad assicurare l’esercizio di forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche nonché la partecipazione al dibattito pubblico,  può essere attivato presentando istanza (modulo istanza accesso civico generalizzato) alternativamente ad uno dei seguenti Uffici:
- direttamente all’ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- all’Ufficio Relazioni con il Pubblico;
- ad altro ufficio specificamente indicato, per la trattazione della materia oggetto dell’istanza, nel presente sito.
Anche in questo caso l’istanza, che è gratuita e non necessita di motivazione, può essere inviata telematicamente, secondo quanto previsto dal DLgs. 7 marzo 2005 n. 82, agli indirizzi degli uffici sopra menzionati.
Il rilascio di documenti o dati in forma cartacea o elettronica è gratuito salvo  il rimborso dei costi effettivamente sostenuti  e documentati dall’amministrazione per la riproduzione.
Nel caso in cui, per l’istanza di accesso civico generalizzato riguardi dati, documenti o informazioni per i quali l’amministrazione individui dei controinteressati si applicano le disposizioni dell’art. 5 co. 5 e seguenti.

 

Disposizioni comuni per l'esercizio del diritto di accesso civico ed accesso civico generalizzato

Le istanze di accesso civico, ed a maggior ragione quelle di accesso civico generalizzato devono essere formulate in maniera precisa e comunque in modo tale da consentire all’amministrazione di identificare in modo agevole i documenti/dati da pubblicare o fornire al richiedente. In particolare, per l’accesso generalizzato saranno da ritenersi inammissibili le richieste eventualmente formulate con intenti meramente “esplorativi”, “volte semplicemente a scoprire di quali informazioni l’amministrazione dispone” (Delibera ANAC 1309 del 28 dicembre 2016). 
In tutti i casi di accesso civico ed accesso civico generalizzato il procedimento si conclude con provvedimento espresso e motivato, entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con comunicazione al richiedente (e ad eventuali controinteressati). In caso di accoglimento l’amministrazione provvede a trasmettere i dati/documenti di interesse al richiedente ovvero, per i casi di pubblicazione obbligatoria ex art. 5 co. 1, a pubblicare i dati/documenti di interesse, fornendo relativa informazione al richiedente con indicazione ipertestuale dell’avvenuta pubblicazione.
Nel caso di diniego totale o parziale dell’accesso ovvero di mancata risposta all’istanza, il richiedente può presentare richiesta di riesame - entro 30 giorni dalla decisione di prima istanza - al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza che decide con provvedimento motivato entro 20 giorni. Se il diniego o differimento all’accesso è motivato dalla tutela di interessi privati (ex art. 5-bis co. 2) il Responsabile seguirà le disposizioni, previste dal DLgs. 33/2013 novellato e dalla delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016, che prevedono l’interessamento del Garante per la protezione dei dati personali.
Avverso la decisione dell’U.O. chiamata a decidere sull’istanza, o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente potrà esperire i rimedi previsto all’art. 5 co. 7 del DLgs 33/2013 novellato.  
Eventuali richieste/segnalazioni/comunicazioni che non abbiano le caratteristiche dell’accesso civico, come sopra dettagliatamente descritte, saranno smistate ai competenti Referenti (area tecnico operativa, area tecnico-amministrativa, referenti uu.oo.) per le eventuali/opportune trattazioni del caso.

 

 [1] L'attuale assetto delle varie forme di accesso attualmente attivabili trova ulteriore esplicazione nell'ambito delle Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co.2 del DLgs. 33/2013, adottate dall'Autorità Nazionale per l'Anticorruzione con delibera n.1309 del 28 dicembre 2016.

Registro degli accessi civici generalizzati (file .pdf 795 Kb) (art. 5, co. 2,del D.Lgs 33/2013) - anno 2017

Registro degli accessi civici generalizzati (file .pdf 122 Kb) (art. 5, co. 2,del D.Lgs 33/2013) - anno 2018

Registro degli accessi civici generalizzati (file.pdf 1.18 Mb) (art. 5, co. 2,del D.Lgs 33/2013) - anno 2019

Registro degli accessi civici generalizzati (file.pdf 1.55 Mb) (art. 5, co. 2,del D.Lgs 33/2013) - anno 2020 

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